Legge regionale 07 giugno 2019, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003. n. 13.
Art. 2
 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi)
1. A decorrere dall'1 luglio 2019 la misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, è rideterminata secondo il metodo di calcolo contributivo di cui alla presente legge.
2. In esito alla rideterminazione di cui al comma 1 la misura degli assegni vitalizi e delle relative quote agli aventi diritto non può in nessun caso superare quella prevista dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La rideterminazione della misura degli assegni vitalizi è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale, quantificato secondo le modalità di cui all'articolo 3, per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, con riferimento all'età anagrafica alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio. Nel caso di età anagrafica di percezione dell'assegno inferiore a quarantacinque anni si applicano i coefficienti previsti per l'età di quarantacinque anni. Nel caso di età anagrafica di percezione dell'assegno superiore a settantasette anni si applicano i coefficienti previsti per l'età di settantasette anni. Per gli anni di decorrenza dell'assegno antecedenti al 1976 si applicano i coefficienti previsti per il periodo 1976-1985, per i periodi successivi al 2018 si applicano i coefficienti di trasformazione applicati dall'INPS.
4. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del titolare dell'assegno vitalizio e il numero di mesi.
5. L'importo risultante dal calcolo effettuato ai sensi dei commi precedenti è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) fino alla data del 30 giugno 2019.
6. L'assegno vitalizio mensile spettante si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato.
Note:
1 La rivalutazione decorrente all'1 gennaio 2024 degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio è sospesa fino al 31 luglio 2024, come disposto da art. 1, c. 3, L.R. 15/2023.