1. In attuazione delle disposizioni contenute all'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi all'Intesa rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019, sancita ai sensi dell'
articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la presente legge ridetermina secondo il metodo di calcolo contributivo la misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali
13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla
legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), e
12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).
2. La rideterminazione di cui al comma 1 si applica agli assegni vitalizi e alle relative quote agli aventi diritto in erogazione alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se sospesi, ovvero da erogarsi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, considerando il loro importo al lordo della riduzione temporanea prevista dall'
articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014).