Art. 7
(Elenco dei Volontari)
1. I Comuni possono istituire l'Elenco dei Volontari, di seguito Elenco, muniti delle certificazioni in materia di sicurezza, antincendio, somministrazione di cibi e bevande e primo soccorso, al fine dello svolgimento delle attività di assistenza e vigilanza negli eventi e manifestazioni di cui alla presente legge.
2. Nell'Elenco di cui al comma 1 sono iscritti i Volontari formati dal Comune, dalle Fondazioni e delle Associazioni senza scopo di lucro e dalle Pro Loco con sede nel Comune, nonché i Volontari già in possesso delle certificazioni richieste dalla legge di settore, che facciano richiesta di iscrizione, previa documentazione delle qualifiche possedute. L'Elenco è aggiornato con cadenza annuale a cura del Comune e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione comunale, nonché trasmesso allo sportello di cui all'articolo 8.
3. Con provvedimento del responsabile dell'Ufficio comunale competente può essere individuato un referente tra i Volontari iscritti nell'Elenco di cui al comma 1 che svolga, a titolo gratuito, l'attività di coordinamento degli altri Volontari che manifestano la propria disponibilità a partecipare agli eventi di cui alla presente legge.