Legge regionale 03 maggio 2019, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.
Art. 4
 (Contributi per il sostentamento delle spese di assistenza tecnica e acquisizione di servizi)
3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso anche in favore degli eventi e delle manifestazioni di cui all'articolo 2.
4. Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la struttura competente è quella in materia di Autonomie locali e sicurezza.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 13/2020
2 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 9, comma 91, L. R. 13/2021
3 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
4 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
5 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023
6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 30, comma 1, lettera d), L. R. 10/2023
7 Comma 4 bis aggiunto da art. 30, comma 1, lettera e), L. R. 10/2023