Legge regionale 03 maggio 2019, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.
Art. 3
3. La tipologia dei soggetti beneficiari, i criteri, le modalitą, i limiti e l'ammontare massimo ammissibile per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso i contributi previsti dai commi 1 e 2 non sono tra loro cumulabili.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 65, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 65, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 65, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 65, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6 Parole soppresse al comma 4 da art. 5, comma 6, L. R. 22/2020