Art. 10
(Osservatorio regionale delle manifestazioni a carattere temporaneo e locale)
1. La Struttura regionale competente in materia di autonomie locali e sicurezza svolge l'attività di Osservatorio regionale delle manifestazioni a carattere temporaneo e locale per il monitoraggio delle manifestazioni svolte nel territorio regionale, mediante raccolta ed elaborazione di dati e informazioni trasmesse dalle Amministrazioni comunali e dai soggetti organizzatori degli eventi.
2. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con le Amministrazioni coinvolte e con gli altri soggetti partecipanti al Tavolo permanente per la semplificazione, al fine di gestire la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché per l'emanazione di linee guida o protocolli operativi.
3. Gli Enti locali forniscono annualmente tutte le informazioni relative agli eventi organizzati nel proprio territorio, secondo procedure e metodologie individuate con deliberazione della Giunta regionale. I risultati dell'attività dell'Osservatorio sono pubblicati sul sito internet della Regione.