Art. 1
(Finalitą)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'
articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), in armonia con la Costituzione e in conformitą con i principi dell'Unione Europea, valorizza e promuove le manifestazioni e gli eventi pubblici a carattere temporaneo e locale, espressione del territorio, della tradizione, della cultura e delle naturali forme di aggregazione e di socialitą, proprie di ciascuna Comunitą del Friuli Venezia Giulia.
2. La Regione individua percorsi, modalitą, contributi ed altre forme di sostegno per semplificare le procedure burocratiche delle realtą che promuovono le attivitą di cui al comma 1, al fine di preservarne la continuitą presente e futura.