Legge regionale 29 aprile 2019 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.

TITOLO I

(Disposizioni a sostegno dell'aeroporto Duca D'Aosta di Gorizia)

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), dei principi generali e in ossequio al sistema semplificativo introdotto dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e dal decreto legge 11 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, introduce con la presente legge le misure di semplificazione necessarie a conformare l'ordinamento regionale ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché gli ulteriori livelli di tutela per i cittadini, diretti a integrare le norme di settore al fine di rendere maggiormente efficaci le misure di semplificazione vigenti, anche in termini di celerità e chiarezza applicativa.

2. La presente legge disciplina, altresì, istituti per la promozione del territorio regionale e per lo sviluppo sostenibile delle attività produttive ivi insediate, nonché per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente e per la valorizzazione delle aree naturali.

TITOLO II

MISURE URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Capo I

Razionalizzazione e semplificazione in materia urbanistica

Art. 2

(Razionalizzazione delle varianti di livello comunale)

1. Dopo l'articolo 63 quinquies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è inserito il seguente:

<<Art. 63 sexies

(Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici)

1. Non coinvolgono il livello regionale di pianificazione ai sensi dell'articolo 63 bis le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente dotato di piano struttura, qualora ne rispettino gli obiettivi e le strategie, né quelle allo strumento urbanistico comunale vigente non dotato di tale piano, qualora prevedano almeno una delle seguenti fattispecie:

a) la modifica delle zone omogenee, anche miste ove previste dagli strumenti urbanistici comunali, entro il limite di flessibilità o, in assenza, entro il limite del 10 per cento complessivo delle superfici previste delle singole zone omogenee, senza diminuire la quantità complessiva delle zone omogenee E ed F e senza aumentare la quantità complessiva delle zone omogenee D e H;

b) l'ampliamento senza limiti delle zone agricole, forestali o di tutela ambientale, ovvero di verde pubblico o privato, nonché la modifica delle relative sotto zone;

c) le modifiche alle norme di attuazione, l'individuazione grafica dell'area di applicazione o disapplicazione di norme di attuazione specifiche, la correzione di errori materiali di elaborati o la sostituzione della base cartografica in tutti i casi in cui sia necessaria la pubblicazione degli elaborati, senza incrementi dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura;

d) l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura delle zone omogenee B e D esistenti, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore;

e) l'interscambio di destinazioni d'uso tra zone omogenee urbanizzate esistenti;

f) l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici o di pubblica utilità;

g) la revisione dei vincoli urbanistici o procedurali;

h) le modifiche normative e cartografiche per adeguare il Piano regolatore vigente ai Piani e regolamenti statali e regionali di settore;

i) il recepimento di Piani comunali di settore o di sentenze passate in giudicato;

j) l'attuazione delle modalità operative già previste negli strumenti urbanistici comunali per il trasferimento nell'assetto azzonativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura;

k) la suddivisione e la modifica della suddivisione delle zone omogenee previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali in sottozone omogenee e la suddivisione e la modifica della suddivisione degli ambiti unitari d'intervento, soggetti a pianificazione attuativa, in subambiti urbanisticamente sostenibili, senza incremento degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria e del rapporto di copertura massimi consentiti;

l) il recupero, la riqualificazione e/o la trasformazione di aree dismesse o in via di dismissione attraverso modifiche normative e cartografiche che possono comportare l'incremento dell'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura ovvero la modifica delle destinazioni d'uso, nei limiti massimi dello strumento di pianificazione regionale o delle leggi di settore.

2. Il progetto di variante e la relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto delle fattispecie di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio comunale con propria deliberazione, depositata con i relativi elaborati progettuali presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal Comune sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale, nonché sul sito web del Comune.

3. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.

4. Prima dell'approvazione della variante il Comune:

a) qualora il progetto di variante interessi beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), informa, dandone comunicazione, la competente struttura del Ministero al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni;

b) raggiunge con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli altri Enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi;

c) provvede all'asseverazione della non necessità del parere geologico qualora la variante non rientri nella fattispecie di cui all'articolo 9 bis, comma 4, lettera c), della legge regionale 27/1988, o a ottenere il parere geologico secondo la disciplina di settore;

d) fino all'adozione della variante urbanistica generale di adeguamento o conformazione al PPR, provvede alla valutazione degli aspetti paesaggistici della variante, tenuto conto dei criteri generali previsti daldecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005(Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione della variante, qualora la medesima ricomprenda beni tutelati ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004; tale valutazione contiene anche la verifica preventiva dell'eventuale interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 42/2004;

e) acquisisce i pareri previsti dalle normative di settore in materia igienico-sanitaria e sicurezza qualora la variante incida sulle specifiche discipline.

5. Decorsi i termini ed espletate le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche conseguenti alle prescrizioni ministeriali e alle intese con gli Enti di cui al comma 4 e approva la variante o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

6. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma digitale all'Amministrazione regionale per il trattamento dei dati a fini istituzionali. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di aggiornamento della banca dati regionale, sono definiti i criteri di redazione e di inoltro degli elaborati informatici, nonché di profilatura degli utenti per l'accesso alla piattaforma.

7. La variante al piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della variante stessa.

8. Le varianti di cui al presente articolo sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

9. Le varianti di cui al presente articolo possono comportare anche un adeguamento della rappresentazione grafica della strategia di piano ove necessarie per motivi di coerenza con le contestuali modifiche della parte di piano operativa.>>.

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 5/2007)

1. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 5/2007 dopo le parole <<Sono comunque ammesse varianti per la realizzazione di lavori pubblici>> sono inserite le seguenti: <<di servizi e attrezzature collettive, attuabili anche o esclusivamente da Enti istituzionalmente competenti o da privati convenzionati>>.

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 5/2007 è aggiunto il seguente periodo: <<Il PAC può essere adottato anche contestualmente alla variante dello strumento urbanistico generale; in tali casi l'approvazione del PAC non può essere deliberata anteriormente all'approvazione dello strumento urbanistico generale.>>.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 57 ter della legge regionale 5/2007 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Sino all'adozione della variante urbanistica generale di adeguamento o conformazione al PPR e comunque sino alla scadenza dei due anni dall'entrata in vigore del PPR, alla valutazione di coerenza della variante di livello comunale di cui all'articolo 63 sexies con le previsioni del PPR provvede l'Amministrazione comunale procedente che allega, in sede di adozione della medesima, la valutazione degli aspetti paesaggistici in applicazione dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.).>>.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 61 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

<<3 bis. Con il regolamento di cui al comma 1 possono essere emanati criteri operativi a disciplina della formazione di varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), qualora interessino zone omogenee D o H. I criteri operativi suindicati trovano applicazione nelle more di approvazione del PTR.>>.

5. All'articolo 63 bis della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies>>;

b) al punto 2) della lettera b) del comma 7 le parole <<al capo II della legge regionale n. 21/2015>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies>>;

c) al comma 20 le parole <<del capo II della legge regionale n. 21/2015>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 63 sexies>>;

d) al comma 22 le parole <<del capo II della legge regionale n. 21/2015>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 63 sexies>>.

6. All'articolo 63 quater della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. In attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali il PAC, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato ai sensi dell'articolo 25, può apportare modifiche al PRGC purché si rispettino le condizioni di cui all'articolo 63 sexies.>>;

b) il comma 2 è abrogato.

7. All'articolo 63 quinquies della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole <<concorrono gli enti territoriali operanti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e di programmazione economica degli interventi di settore>> sono aggiunte le seguenti: <<, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale>>;

b) al comma 3 le parole <<al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies>>;

c) al comma 3 le parole <<dei commi 6 e 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<eventualmente indicati nel regolamento di cui all'articolo 61>>;

d) al comma 3 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: <<Le condizioni di cui al presente articolo sono asseverate da progettista abilitato a cura del soggetto richiedente la variante.>>;

e) al comma 4 le parole <<e di progetto>> sono soppresse;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Nelle more dell'entrata in vigore dello strumento di pianificazione regionale in sostituzione del PURG, le condizioni per la previsione di nuove zone omogenee D e H, non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 63 sexies in sostituzione di altra zona, sono:

a) nuovo o diverso fabbisogno insediativo rispetto a quello già previsto negli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati che non può essere soddisfatto attraverso l'utilizzo delle zone esistenti disponibili ovvero la modifica delle relative norme di attuazione;

b) la saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative relative al nuovo o diverso fabbisogno insediativo;

c) per le aree industriali:

1) l'assenza di convenienza economica o la sussistenza di problematiche logistico-funzionali per I'insediamento nelle zone omogenee D1 individuate dallo strumento di pianificazione regionale vigente o nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali);

2) la coerenza con le finalità di promozione dello sviluppo sostenibile, di limitazione del consumo di suolo e di contrasto alla dispersione insediativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 3/2015;

d) per le aree commerciali:

1) la congruità con i piani comunali di settore del commercio e la conformità di questi alla vigente normativa, se nella zona H sono ammessi esercizi di vendita di media e grande struttura;

2) la compatibilità viabilistica e ambientale della scelta di localizzazione degli esercizi di vendita di media e grande struttura.>>;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Sono consentite, previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari, le varianti agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano:

a) la trasformazione in zone per insediamenti residenziali o extraresidenziali, di zone in cui insistono insediamenti zootecnici anche di consistenza superiore a 50 UBA (Unità di Bestiame Adulto) e distanti da zone residenziali meno di 200 metri, purché la trasformazione sia preordinata alla dismissione o conversione degli insediamenti zootecnici esistenti;

b) l'ampliamento degli insediamenti zootecnici esistenti in termini di superficie coperta e consistenza, anche in deroga all'articolo 38 delle norme di attuazione del PURG e fino alla distanza minima di 200 metri o fino alla distanza minima degli immobili abitativi eventualmente preesistenti e non connessi all'attività al fine di garantire la conservazione o l'aumento della capacità produttiva secondo quanto previsto dalle leggi di settore.>>;

h) il comma 7 è abrogato.

Art. 4

(Modifiche alle leggi regionali 12/2008, 16/2008, 16/2009, 10/2010, 26/2012, 3/2015, 13/2000 e abrogazione della legge regionale 21/2015, conseguenti alle misure urgenti di razionalizzazione)

1. Alla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 bis dell'articolo 3 le parole <<, con esclusione di quelle relative alle aree e ai beni assoggettati a vincoli preordinati all'esproprio o a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta,>> sono soppresse;

b) al comma 7 bis dell'articolo 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: <<La facoltà di procedere con variante o con nuovo Piano dopo il decorso del termine di cui al comma 7 si applica anche in sede di revisione dei vincoli espropriativi previsti dal Piano attuativo quando la revisione interessa l'intero ambito.>>;

c) al comma 5 dell'articolo 4 le parole <<al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>>.

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), le parole <<al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>>.

3. Al comma 5 dell'articolo 16 bis della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), le parole <<al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>>.

4. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), le parole <<nel capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>>.

5. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 166 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), è sostituita dalla seguente:

<<a) le previsioni relative agli interventi sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane definite dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, di seguito PRITMML, di cui all'articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), nonché le previsioni insediative, introdotte nelle varianti agli strumenti urbanistici subordinati di cui agli articoli 63 e 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), ovvero nelle varianti di livello comunale, qualora interferiscano con tali infrastrutture, sono assoggettate al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture, che si esprime in ordine alla verifica dell'impatto complessivo sulla rete stradale di primo livello e sulle penetrazioni urbane, in termini di flusso di traffico previsti, di miglioramento della sicurezza stradale e di mantenimento dei livelli di servizio prescritti, sulla base di uno studio da redigersi, a cura del proponente, in conformità agli indirizzi previsti dall'articolo 7 delle norme di attuazione del medesimo PRITMML. Lo studio e il parere costituiscono allegato del provvedimento di adozione della variante allo strumento urbanistico; il parere è richiesto direttamente dal Comune. Nel caso di previsioni che interferiscono con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal PRITMML, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture la verifica di significatività dell'interferenza prodotta dalle previsioni, anche nel caso di esito negativo della stessa, al fine della valutazione regionale su detto aspetto mediante emissione di specifico parere vincolante: detta valutazione interviene entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della verifica, decorso il quale il parere si intende reso in senso favorevole, quale accoglimento della proposta comunale.>>.

6. All'articolo 65 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Le modifiche di perimetrazione delle zone D1 esistenti individuate dallo strumento di pianificazione regionale vigente, conseguenti a stralcio o incorporazione di superfici di proprietà dei Consorzi o dei Comuni ricompresi nell'ambito interessato, non sono soggette alla procedura di variante di cui al comma 6, limitatamente alle opere pubbliche o di interesse pubblico. In tali casi il nuovo perimetro è approvato con decreto del Presidente della Regione su richiesta degli Enti interessati, formulata previa intesa tra gli stessi. L'avviso per estratto del decreto di modifica del perimetro del PTI è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.>>;

b) al comma 10 le parole <<al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>>.

7. All'articolo 70 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è abrogato;

b) al comma 4 bis le parole <<In sede di prima applicazione>> e <<, per il primo quadriennio,>> sono soppresse.

8. I commi 26, 26 bis e 27 dell'articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), sono abrogati.

9. La legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo), è abrogata.

Art. 5

(Classificazione ex linea ferroviaria "Carnia-Tolmezzo")

1. In ragione del degrado del ponte della S.S. 52 tra il Km 0+800 e il km 1+190 in corrispondenza del fiume Fella e in conformità alle finalità di sviluppo dell'attività turistica in area montana, dello sviluppo del cicloturismo a integrazione della ciclovia Alpe Adria, della "Rete delle Ciclovie d'interesse regionale (ReCIR)" che la Regione Friuli Venezia Giulia sta realizzando sul proprio territorio, la classificazione quale "FERROVIE", "Rete di terzo livello" dell'ex linea ferroviaria "Carnia - Tolmezzo" operata dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, approvato con decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2011, n. 300 (Approvazione del piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica), è da ritenersi superata e non vincolante per la riconversione del sedime interessato.

Capo II

Semplificazione in materia edilizia

Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 19/2009)

1. Al comma 2 ter dell'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<fino alla profondità massima di 1,60 metri>>;

b) al punto 2) le parole <<e bussole>> sono sostituite dalle seguenti: <<, bussole e verande>>.

2. All'articolo 5 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 le parole <<quali: alberghi, motel, villaggi albergo, villaggi turistici, strutture ricettive a carattere sociale e residenze turistico-alberghiere>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)>>;

b) alla lettera o) del comma 1 dopo le parole <<destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché le strutture ricettive a carattere sociale, escluse le foresterie, gli ostelli e alberghi per la gioventù o i convitti per studenti e le case per ferie>>.

3. All'articolo 15 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Per le strutture di cui all'articolo 32 della legge regionale 21/2016, a eccezione delle foresterie, ostelli e alberghi per la gioventù, convitti per studenti e case per ferie, la percentuale di irrilevanza di cui al comma 1 non trova applicazione, rilevando in tali casi ogni modifica della destinazione d'uso in atto di unità immobiliari appartenenti ad altre categorie urbanistiche.>>;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

<<6 bis. È altresì ammesso, e non comporta modifica di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari o dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera a titolo di abitazione ordinaria. Comporta, invece, modifica della destinazione d'uso il trasferimento del diritto reale di godimento dell'immobile per atto tra vivi che preveda l'uso residenziale proprio, con conseguente assoggettamento al conguaglio degli oneri di cui all'articolo 29 e restituzione di eventuali contributi con finalità turistiche a qualunque titolo percepiti, in caso di violazione dell'obbligo di mantenimento del vincolo di destinazione dei beni contribuiti.>>.

4. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera n) le parole <<di aree>> sono sostituite dalle seguenti: <<e manufatti assimilabili in aree>>;

b) alla lettera x) dopo le parole <<strutture ricettive turistiche>> sono inserite le seguenti: <<e agrituristiche>> e, al punto 1, dopo le parole <<conservino i meccanismi di movimento in funzione>> sono aggiunte le seguenti: <<laddove esistenti>>.

5. All'articolo 16 bis della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole <<immobiliari preesistenti>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché quelli di restauro e di risanamento conservativo non aventi rilevanza strutturale ai sensi delle leggi di settore>>;

b) al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole <<nonché a una copia della documentazione di aggiornamento catastale>> la parola <<o>> è sostituita dalla seguente: <<e>>.

6. All'articolo 17 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 le parole <<tende relative a locali d'affari e>> sono soppresse;

b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<e) gli interventi di rilevanza strutturale su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazze a vasca, balconi e poggioli aggettanti, di profondità superiore a 1,60 metri, rampe e scale aperte.>>.

7. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 19/2009 è aggiunto in fine il seguente periodo: <<I termini di efficacia del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività, anche in alternativa a permesso di costruire, sono disciplinati rispettivamente dall'articolo 23 e dall'articolo 26.>>.

8. All'articolo 23 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 4 le parole <<tre anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<cinque anni>>;

b) al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: <<In ogni caso in cui le opere ancora da eseguire costituiscano attività edilizia libera non asseverata, non è necessaria alcuna comunicazione per la prosecuzione delle stesse.>>.

9. Al comma 8 dell'articolo 24 della legge regionale 19/2009 le parole <<di cui all'articolo 20, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<in materia di conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 241/1990>>.

10. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola <<massimo>> è soppressa;

b) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: <<In ogni caso entro il periodo di efficacia l'interessato deve comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori ovvero il periodo massimo di prosecuzione dei medesimi e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. Tale comunicazione proroga il termine di efficacia di cui al presente comma.>>.

11. All'articolo 29 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 bis è sostituito dal seguente:

<<4 bis. Per gli interventi ricadenti in ambiti soggetti a pianificazione attuativa, qualora in sede di convenzione urbanistica il contributo di costruzione sia già stato versato, anche a scomputo ai sensi del comma 2, il relativo importo deve essere detratto dalle eventuali ulteriori quote calcolate ai sensi dei commi 3 e 4.>>.

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

<<8 bis. I Comuni sono tenuti a destinare una quota, non inferiore al 10 per cento, delle entrate derivanti dall'introito degli oneri di cui al presente articolo e delle sanzioni in materia edilizia e urbanistica ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche anche di tipo senso-percettivo per opere, edifici e impianti esistenti di loro proprietà.>>.

12. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

<<Art. 29 bis

(Opere di urbanizzazione)

1. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale il Comune può consentire che l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria da parte dei privati sia convertita in termini monetari e le relative aree destinate a verde inedificabile, qualora l'opera non risulti idonea, per dimensione o funzionalità, all'utilizzo e alla gestione pubblica.

2. Le opere di urbanizzazione realizzate da privati e acquisite dai Comuni in forza di una convenzione possono essere alienate, anche previa modifica della destinazione d'uso, qualora lo standard urbanistico aggiornato presenti un saldo positivo.

3. Le opere di urbanizzazione realizzate da privati e acquisite dai Comuni in forza di una convenzione e per le quali non fosse soddisfatto lo standard urbanistico, possono essere oggetto di alienazione qualora non risultino più idonee, per dimensione o funzionalità, all'utilizzo e alla gestione pubblica, ferma restando la loro destinazione.

4. L'alienazione di cui al presente articolo è subordinata alla preventiva iscrizione del bene a patrimonio disponibile.

5. I parcheggi, realizzati da privati e acquisiti dai Comuni in forza di una convenzione, possono altresì trovare forme di utilizzo pubblico mediante locazione a privati.>>.

13. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole <<per gli interventi di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo ovvero manutenzione di edifici residenziali, compresi quelli>> sono sostituite dalle seguenti: <<per tutti gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, compresi quelli con demolizione e ricostruzione ovvero>>;

b) alla lettera b ter) la parola <<utili>> è sostituita dalla seguente: <<imponibili>>;

c) alla lettera h) dopo le parole <<nelle zone omogenee A, B0 e B>> sono inserite le seguenti: <<, nonché nelle altre zone, a esclusione delle zone omogenee E, in cui lo strumento urbanistico ammette l'uso residenziale>>;

d) alla lettera i) dopo le parole <<previsti dalle leggi di settore>> sono aggiunte le seguenti: <<o a uso pubblico senza alcuna limitazione dimensionale, purchè finalizzati a interventi edilizi di costruzione, ristrutturazione o ampliamento di edifici>>.

14. All'articolo 35 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

<<2 ter. Ferme restando le previsioni più estensive degli strumenti urbanistici comunali, al fine di favorire il recupero per destinazioni residenziali e alberghiere di beni storico-architettonici in stato di degrado nei loro elementi costitutivi, tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 42/2004, è sempre consentita, qualora contestuale all'intervento di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, la saturazione del volume edilizio derivante dall'indice di fabbricabilità del lotto di pertinenza urbanistica e l'aumento delle unità immobiliari esistenti, anche in deroga a distanze e puntuali norme di attuazione dello strumento urbanistico, previo parere o autorizzazione degli Enti competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.>>;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Per tali edifici esistenti posti sul fronte strada è comunque ammessa la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera a), con cessione gratuita in favore del Comune dell'area necessaria al miglioramento della sicurezza stradale.>>.

15. All'articolo 39 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dell'articolo le parole <<del patrimonio edilizio esistente>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei sottotetti esistenti>>;

b) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: <<In ogni caso sono fatte salve le prescrizioni tipologico-architettoniche degli strumenti urbanistici vigenti e le preventive autorizzazioni dell'autorità preposta alla tutela del vincolo per gli interventi eseguiti su immobili vincolati.>>;

c) al comma 2 le parole <<della quota di colmo, variazione della pendenza di falda>> sono sostituite dalle seguenti: <<e/o modifica della copertura>>.

16. L'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

<<Art. 39 bis

(Misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente a destinazione residenziale e direzionale)

1. Al fine della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente al 31 dicembre 2018 a destinazione residenziale e direzionale, nonché per contenere il consumo di nuovo suolo inedificato, sono ammessi anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e da regolamenti edilizi comunali, tutti gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 4, di edifici o unità immobiliari, nei limiti del 50 per cento delle superfici utili e accessorie, ovvero in alternativa, nel limite di 200 metri cubi di volume utile e accessorio in ampliamento.

2. Gli interventi previsti dal presente articolo, nei casi in cui fruiscano delle deroghe di cui al comma 1, devono essere realizzati contestualmente a uno o più interventi sull'unità immobiliare o sull'edificio o su parte di esso finalizzati almeno a uno dei seguenti obiettivi:

a) adozione di misure antisismiche, tra cui interventi di adeguamento o miglioramento sismico strutturale ovvero interventi locali che perseguano lo stesso scopo secondo la disciplina di settore;

b) riqualificazione energetica;

c) miglioramento igienico-funzionale;

d) installazione di dispositivi di protezione permanente di cui alla legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto).

3. Al fine di favorire la valorizzazione del patrimonio esistente di recente realizzazione, che non necessiti degli interventi indicati nel comma 2 e comunque a norma del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), le deroghe di cui al comma 1 possono essere applicate contestualmente a uno o più interventi sull'unità immobiliare o sull'edificio o su parte di esso volti a obiettivi di sostenibilità ambientale quali:

a) riutilizzo delle acque meteoriche;

b) sistemazione a verde dell'intera copertura;

c) schermatura, anche a verde, delle vetrate esposte, a limitazione dell'irraggiamento estivo;

d) aumento, nella misura minima del 20 per cento rispetto alla disciplina vigente, della quota di illuminazione degli edifici con luce naturale in relazione alla parte di nuova realizzazione;

e) utilizzo di fonti rinnovabili in misura eccedente ai limiti minimi imposti dalla disciplina vigente, qualora all'intervento consegua un incremento della classificazione energetica.

4. In caso di applicazione di eventuali disposizioni di deroga agli indici e parametri previste a livello locale dagli strumenti urbanistici comunali trovano applicazione i divieti di cumulo di cui all'articolo 62.>>.

17. Dopo l'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 39 ter

(Interventi di riqualificazione di strutture e aree destinate ad attività turistico-ricettive e di somministrazione)

1. Al fine di favorire la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere esistenti di cui all'articolo 22 della legge regionale 21/2016, nonché delle strutture destinate a esercizi di somministrazione di cui all'articolo 67 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), è ammessa la ristrutturazione o l'ampliamento delle stesse, anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali nei limiti del 40 per cento dei volumi o delle superfici utili e accessorie degli edifici esistenti o già autorizzati mediante rilascio del titolo abilitativo edilizio al 31 dicembre 2018.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati su immobili o loro porzioni del compendio immobiliare dell'attività turistico-ricettiva o di somministrazione. I volumi o le superfici realizzati ai sensi del presente articolo possono essere destinati a una delle categorie di destinazioni d'uso di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f). In ogni caso le superfici esistenti già destinate all'attività di cui al comma 1 oggetto di intervento non possono essere diminuite.

3. La percentuale di cui al comma 1 è elevata di un ulteriore:

a) 10 per cento nel caso di realizzazione di almeno uno dei servizi per la persona qualificanti ai sensi della disciplina di settore quali, a titolo esemplificativo, centri per il benessere, piscine, saune, locali per il trattamento di bellezza e relax, parchi a verde;

b) 20 per cento nel caso di contestuale intervento di riqualificazione dell'intero edificio che ne porti la prestazione energetica, almeno alla corrispondente classe A1 come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

4. Le percentuali premiali di cui ai commi 1 e 3 sono sempre cumulabili tra loro entro il limite massimo complessivo del 60 per cento del volume utile o della superficie utile degli edifici esistenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62.

5. Per l'applicazione delle disposizioni incentivanti sono fatte salve le classificazioni e denominazioni delle strutture esistenti, anche attribuite in forza della disciplina di settore previgente di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), o in forza di altre disposizioni previgenti.

Art. 39 quater

(Disposizioni comuni per gli interventi previsti dagli articoli 39 bis e 39 ter)

1. In ogni caso gli interventi di cui agli articoli 39 bis e 39 ter non possono trovare applicazione:

a) in deroga alle distanze minime previste dal Codice civile, nonché alle norme in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e alle prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento e di intavolazione;

b) in deroga alle prescrizioni tipologico-architettoniche o di abaco o di allineamento di edifici contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi;

c) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi, ai sensi di legge, anteriormente alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per gli interventi previsti dal presente articolo;

d) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o a vincolo di inedificabilità assoluta;

e) in contrasto con le direttive in sede di predisposizione di un nuovo strumento urbanistico o delle sue varianti, nonché con lo strumento urbanistico adottato, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 5/2007, nel caso la variante preveda l'individuazione o la modifica di zone A e B0, o singoli edifici e aree a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali.

2. Gli interventi sono eseguibili previo rilascio del permesso di costruire secondo le disposizioni della presente legge e soggetti al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 29, nonché al contributo straordinario di cui all'articolo 29 ter, ove previsto dall'Amministrazione comunale. In ogni caso gli standard urbanistici derivanti dagli ampliamenti previsti dagli articoli 39 bis e 39 ter, se non reperibili o inidonei all'utilizzo e alla gestione pubblica, devono essere monetizzati ai sensi della presente legge.

3. In caso di applicazione di eventuali disposizioni di deroga agli indici e parametri previste a livello locale dagli strumenti urbanistici comunali, trovano applicazione i divieti di cumulo di cui all'articolo 62.

4. Nelle zone omogenee A e B0, o singoli edifici e aree a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, le disposizioni di cui agli articoli 39 bis e 39 ter trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui il Consiglio comunale con deliberazione abbia indicato le zone, i singoli edifici o le aree equiparati, in cui operano le deroghe o alcune di esse. Nelle zone omogenee diverse dalle A e B0 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, il Consiglio comunale con deliberazione può individuare le zone omogenee in cui non operano le deroghe di cui all'articolo 39 bis.

5. In caso di applicazione delle misure di deroga previste dall'articolo 39 bis gli interventi che comportino ampliamento di volume utile e accessorio eseguiti su singole unità immobiliari, non possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, salva diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 39 quinquies

(Misure di promozione per strutture ricettive)

1. Al fine di promuovere la realizzazione o la riclassificazione di aree o edifici destinati a strutture ricettive turistiche dagli strumenti urbanistici comunali, le superfici destinate a piscine coperte, palestre, locali fitness o wellness, locali relax, locali per ricovero attrezzature sportive o per altri servizi riservati ai clienti, non concorrono al calcolo dell'altezza massima, della superficie utile e della volumetria utile edificabile sull'area oggetto di intervento, purché la struttura ricettiva disponga o acquisisca almeno la terza stella come classificazione ufficiale definitiva, ai sensi della normativa regionale di settore.

2. Nei casi in cui le superfici previste dal comma 1 non possano essere realizzate sull'area a destinazione turistico-ricettiva, le stesse possono essere realizzate o ricavate in area anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e a una distanza non superiore al raggio di 500 metri dall'edificio a destinazione turistico-ricettiva di cui costituiscono pertinenza o dipendenza.

3. Le aree per parcheggi previste dalle normative di settore a servizio delle strutture ricettive possono essere ricavate sia nell'area di pertinenza urbanistica o in altra area avente la stessa destinazione di zona o, comunque, in zona urbanisticamente compatibile secondo quanto previsto dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera h), sia in altra area ai sensi del comma 2, anche se destinata a verde purché l'area del parcheggio preveda una superficie a verde o comunque permeabile.

4. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per le attività di agriturismo di cui alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo). In tali casi non trova applicazione il requisito minimo della terza stella come classificazione ufficiale definitiva, ai sensi della normativa regionale di settore.>>.

18. Al comma 4 dell'articolo 60 della legge regionale 19/2009 le parole <<al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>>.

19. All'articolo 61 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 bis le parole <<al capo II della legge regionale n. 21/2015,>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007,>>;

b) dopo il comma 3 ter è aggiunto il seguente:

<<3 quater. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), vengono definite sulla base della disciplina previgente, fatta salva la facoltà di presentare istanze di applicazione delle nuove disposizioni in caso di titoli non ancora rilasciati ovvero varianti ai progetti assentiti diretti all'applicazione della nuova disciplina di cui agli articoli 39 bis, 39 ter e 39 quinquies.>>;

c) il comma 6 è abrogato.

20. All'articolo 62 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'ultimo periodo del comma 1 le parole <<del capo VII>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei capi V e VII>>;

b) al comma 2 dopo le parole <<previsti dagli strumenti urbanistici comunali>> sono aggiunte le seguenti: <<o delle misure straordinarie del capo VII per gli interventi ammessi nel corso della loro vigenza>>;

c) all'ultimo periodo del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<e può essere utilizzata, nell'ambito di uno o più interventi, esclusivamente la quota residua al netto dei bonus già utilizzati in relazione al medesimo edificio o unità immobiliare>>.

Art. 7

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 44/1985)

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), dopo le parole <<adeguatamente aerata>> sono aggiunte le seguenti: <<o adottate altre soluzioni tecniche della stessa efficacia>>.

Art. 8

(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 1/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), dopo le parole <<interventi attuati dai privati cittadini a condizioni di mercato diretti>> sono inserite le seguenti: <<all'acquisto, alla nuova costruzione,>>.

Capo III

Razionalizzazione in materia ambientale

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 11/2015)

1. Al comma 13 dell'articolo 10 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), le parole <<al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007>>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 bis della legge regionale 11/2015 sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Non sono soggetti al principio dell'invarianza idraulica:

a) gli interventi edili eseguibili in attività di edilizia libera e gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di edifici esistenti che comportino la realizzazione di nuova superficie impermeabile inferiore al 40 per cento dell'area oggetto di intervento e comunque non superiore a 500 metri quadrati complessivi; il limite massimo di 500 metri quadrati di superficie impermeabile trova applicazione anche nel caso di interventi che interessino più lotti ricadenti nel medesimo ambito di Piano attuativo ed eseguiti dal soggetto proponente il Piano o dal proprietario di più lotti;

b) le coperture a verde ricoperte completamente da uno strato vegetale, dotate dei dispositivi idraulici individuati dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k).

1 ter. Con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k), sono individuate altresì le soglie, sotto i profili idrologici e idraulici, ai fini dell'applicazione del principio dell'invarianza idraulica per il contenimento del potenziale incremento dei deflussi nella rete idrografica e/o nella rete di drenaggio a seguito di precipitazioni meteoriche. Il regolamento individua inoltre le tipologie di strumenti urbanistici e degli interventi di trasformazione territoriale allo stesso assoggettati, graduando le fattispecie secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, con specifico riferimento alla rilevanza sui livelli di pericolosità idraulica esistenti, evitando le duplicazioni procedurali rispetto alle valutazioni ambientali previste dall'ordinamento per le diverse fattispecie.>>.

3. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 11/2015 le parole <<20 metri cubi>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 metri cubi>>.

4. Al comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 11/2015 le parole <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2025>>.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 12/2016)

1. All'articolo 37 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole <<aree di cava autorizzate>> sono inserite le seguenti: <<comprese quelle in cui sia stato già autorizzato lo scavo in falda>>;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 29, comma 1, lettera e), e commi 4 e 5, per i progetti di durata superiore a dieci anni, autorizzati ai sensi del comma 4, la garanzia fidejussoria può essere prestata mediante la stipula di singoli contratti della durata di dieci anni ciascuno, ovvero di durata pari al periodo necessario all'esecuzione del collaudo del progetto dell'attività estrattiva. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fidejussoria o ne presta una nuova, almeno un anno prima della scadenza del singolo contratto.>>.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 20/2018)

1. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<con un provvedimento di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale,>> sono soppresse;

b) dopo le parole <<dell'autorizzazione all'attività estrattiva>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché i progetti per i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 12/2016, era già intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva>>.

Art. 12

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 2/2000)

1. Al comma 18 dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), dopo le parole <<L'OSMER può svolgere>> sono inserite le seguenti: <<il servizio agrometeo per fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni meteorologiche favorevoli o sfavorevoli ai fini dell'applicazione della disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, nonché>>.

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 34/2017)

1. Alla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 10 dopo le parole <<all'articolo 17>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006>>;

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:

<<a) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di chiusura degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti compresi gli interventi successivi alla chiusura che si rivelassero necessari, nonché gli interventi di chiusura, di gestione post-operativa e di ripristino ambientale delle discariche;>>;

c) al comma 3 dell'articolo 12 dopo la parola <<sezioni>> è aggiunta la seguente: <<autonome>>;

d) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole <<, di seguito denominato Piano,>> sono sostituite dalle seguenti: <<o delle sezioni autonome del Piano, di seguito denominati Piano,>>;

2) al comma 2 dopo le parole <<e della sintesi non tecnica,>> sono inserite le seguenti: <<qualora previsti ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 152/2006,>>;

e) dopo il comma 2 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Il soggetto richiedente allega alla domanda di cui al comma 1, a pena di inammissibilità della stessa, l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a).>>;

f) dopo il comma 1 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Il soggetto interessato allega alla comunicazione, a pena di irricevibilità della stessa, l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti ai sensi del comma 1, lettera e).>>;

g) al comma 4 dell'articolo 26 dopo le parole <<di cui all'articolo 28, comma 8,>> sono inserite le seguenti: <<nonché in caso di inosservanza delle disposizioni previste per la gestione post-operativa e per il ripristino ambientale delle discariche,>>;

h) i commi 3 e 3 bis dell'articolo 27 sono abrogati;

i) dopo il comma 6 dell'articolo 36 è aggiunto il seguente:

<<6 bis. Nelle more della definizione dei criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie relative allo svolgimento delle campagne di attività con impianti mobili di recupero o di smaltimento dei rifiuti, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 7.>>.

Art. 14

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 45/2017)

1. Al comma 32 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2017), le parole <<di veicoli a benzina Euro 0 o Euro 1 o di veicoli a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<di veicoli a benzina o a gasolio, di classe Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4>>.

Art. 15

(Modifiche alla legge regionale 5/2016)

1. Dopo la lettera h) del comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), è inserita la seguente:

<<h bis) all'approvazione delle convenzioni con gli istituti universitari della Regione aventi a oggetto attività di ricerca e di studio su politiche tariffarie e sull'applicazione dei metodi tariffari approvati dall'ARERA per la determinazione della tariffa e dei corrispettivi di entrambi i servizi;>>.

2. Dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 5/2016 è aggiunta la seguente:

<<b bis) alle attività di ricerca in materia di gestione efficiente del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dell'utilizzo sostenibile delle risorse e di efficientamento dei sistemi di gestione degli impianti.>>.

Art. 16

(Modifiche alla legge regionale 16/2009)

1. All'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<i Comuni adottano>> sono inserite le seguenti: <<o approvano>>;

b) al comma 3 dopo le parole <<in sede di adozione>> sono inserite le seguenti: <<o di approvazione>>;

c) al comma 4 le parole <<dal professionista estensore dei relativi progetti di piano>> sono sostituite dalle seguenti: <<da un tecnico laureato abilitato>>;

d) al comma 5 dopo le parole <<i Comuni adottano>> sono inserite le seguenti: <<o approvano>>.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 16/2009 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), relativi al territorio del Comune di Sappada/Plodn, vengono definiti e conclusi secondo la disciplina vigente alla data dell'avvio del relativo procedimento. In tali casi la struttura regionale competente procede all'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 bis, della legge regionale 19/2009, della documentazione tecnica relativa depositata presso le competenti strutture del Veneto.>>.

Capo IV

Norme urgenti in materia di lavori pubblici

Art. 17

(Modifiche alla legge regionale 14/2002)

1. Alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo le parole <<stazioni appaltanti>> sono inserite le seguenti: <<, escluso il Presidente>>.

2. Al comma 1 bis dell'articolo 44 della legge regionale 14/2002 le parole <<anche in quiescenza,>> sono soppresse.

Art. 18

(Introduzione del capo IX bis alla legge regionale 14/2002)

1. Nella legge regionale 14/2002 dopo l'articolo 51 bis è introdotto il seguente capo:

<<Capo IX bis

Opere di competenza degli enti locali

Art. 51 ter

(Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali)

1. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6.

2. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché all'esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6.

3. Limitatamente alle opere di cui al comma 6, lettera d), la Giunta comunale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l'utilizzo di economie e ribassi d'asta conseguiti in corso di realizzazione di un'opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera similare affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d'asta.

4. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dalla Giunta comunale a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 6.

5. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

a) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;

b) consorzi tra enti pubblici;

c) società di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;

d) enti e consorzi per lo sviluppo economico e industriale.

6. Ai soggetti di cui al comma 5 possono essere delegati:

a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;

b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;

c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;

d) lavori in materia di viabilità e trasporti;

e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna;

f) lavori di manutenzione straordinaria di opere pubbliche o di uso pubblico;

g) opere o lavori con esclusiva finalità di pubblico interesse in genere o da acquisire al patrimonio indisponibile della Regione o dell'ente locale.

7. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta comunale solamente nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta comunale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

8. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 7 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

9. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

10. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

a) l'eventuale predisposizione, a cura del soggetto delegatario, dei progetti;

b) l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto preliminare;

c) l'acquisizione da parte del soggetto delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;

d) l'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta comunale;

e) la partecipazione dell'Amministrazione delegante alla vigilanza sui lavori;

f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta comunale;

g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario da effettuarsi sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario;

h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;

i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

11. La determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).

12. I soggetti di cui al comma 5, lettera c), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.

13. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.>>.

Capo V

Norme transitorie in materia di urbanistica, edilizia e ambiente

Art. 19

(Norme transitorie in materia di urbanistica, edilizia e ambiente)

1. La procedura di formazione delle varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici comunali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere definita dai Comuni sulla base delle norme previgenti, ovvero utilizzando le procedure dell'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007, come inserito dall'articolo 2.

2. Per gli strumenti urbanistici aventi valenza di nuovo piano o di variante generale, le cui procedure di formazione risultino in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e che prevedono l'applicazione delle disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 21/2015 per l'aggiornamento e la revisione degli strumenti urbanistici medesimi, la procedura di formazione può essere definita sulla base delle norme previgenti.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, che modificano l'articolo 5, comma 1, lettere c) e o), della legge regionale 19/2009, non trovano applicazione per le strutture di cui all'articolo 32 della legge regionale 21/2016 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), approvato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 83, è aggiornato entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, previo parere della Commissione consiliare competente.

5. È fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale di acque derivate a uso acquedottistico.

6. Sono equiparate alle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui al comma 5, le domande di concessione di derivazione d'acqua a uso acquedottistico in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che le relative utilizzazioni siano state poste in essere antecedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche).

7. Le istanze di rinnovo dei riconoscimenti e delle concessioni preferenziali di cui all'articolo 49, comma 3, della legge regionale 11/2015, sono presentate dall'1 giugno 2024 al 31 dicembre 2024, esclusivamente per via telematica, mediante l'accesso allo sportello reso disponibile sul sito istituzionale della Regione.

8. Le domande di autorizzazione dei progetti di variante degli impianti di trattamento dei rifiuti, già autorizzati prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 058/Pres. sono soggette alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione 058/2018.

TITOLO III

MISURE DI PROMOZIONE IN MATERIA DI TURISMO, DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DELLA NAUTICA E DELL'AERONAUTICA, SEMPLIFICAZIONE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN GENERE, MISURE PER IL SETTORE AGROALIMENTARE E IN AMBITO FORESTALE E MONTANO E MISURE DI PEREQUAZIONE PER I CITTADINI DELLA REGIONE

Capo I

Misure di promozione in materia di turismo

Art. 20

(Modifiche alla legge regionale 21/2016)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è inserita la seguente: <<

<<a bis) condhotel;>>.

2. All'articolo 22 della legge regionale 21/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole <<alberghi o hotel,>> è inserita la seguente: <<condhotel,>>;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Le definizioni del condhotel sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). Le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività di condhotel, sia per strutture esistenti sia di nuova realizzazione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018.>>;

c) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

<<12 bis. In tutti i casi di gestione unitaria e di fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive di cui al presente articolo, le unità abitative, le camere o le suite facenti parte il compendio immobiliare, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura per l'intero anno, sono frazionabili nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge. In tali casi la gestione unitaria e la fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive deve essere disciplinata da una convenzione, da stipulare prima o contestualmente al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio nel caso di nuove costruzioni o trasformazioni di strutture esistenti e prima dell'eventuale frazionamento. La convenzione, da trascriversi presso i pubblici registri immobiliari a cura e spese dei proprietari e di durata minima pari a dieci anni, è stipulata tra i proprietari in conformità a una convenzione-tipo approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può comportare la riduzione dei posti letto alberghieri preesistenti ovvero la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, in assenza di variante allo strumento di pianificazione comunale.>>.

3. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 21/2016 le parole <<nelle sue vicinanze o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando a esse si accede da un diverso ingresso>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'ambito dello stesso Comune ovvero nell'area di pertinenza urbanistica di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 19/2009, se situate in Comuni diversi dalla sede principale>>.

4. L'articolo 25 della legge regionale 21/2016 è sostituito dal seguente:

<<Art. 25

(Bed and breakfast)

1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, o di immobili diversi da quello di residenza, ove eleggono domicilio, offrono alloggio e prima colazione ivi servita, privilegiando nell'offerta della prima colazione l'utilizzo di prodotti agricoli regionali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).

2. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:

a) in forma non imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, offra in forma saltuaria e non continuativa, il servizio di cui al comma 1 in non più di quattro camere e otto posti letto;

b) in forma imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare fornisca, con carattere continuativo, abituale e professionale, il servizio di cui al comma 1 in non più di sei camere e dodici posti letto.

3. L'attività gestita nelle forme di cui al comma 2, lettere a) e b), garantisce i seguenti servizi di ospitalità turistica quali:

a) pulizia giornaliera dell'alloggio;

b) fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno;

c) fornitura senza limiti di consumo di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento, nei periodi di accensione dipendenti dalla classificazione climatica dei singoli Comuni;

d) assistenza, manutenzione e riparazioni nelle camere o negli appartamenti;

e) ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.

4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità di cui al comma 1 non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

5. L'attività di cui al comma 2 richiede, in ogni caso, la sistemazione, all'interno della struttura, di una camera da letto riservata al titolare.

6. Gli esercizi di bed and breakfast possono essere classificati nelle categorie standard, comfort e superior in base a quanto disposto dall'allegato <<H>> facente parte integrante della presente legge.>>.

5. All'articolo 29 della legge regionale 21/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<dry marina e marina resort>> sono sostituite dalle seguenti: <<dry marina, marina resort e all year marina resort>>;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

<<8 bis. Gli all year marina resort sono marina resort a gestione annuale all'interno dei quali è possibile disporre di un posto barca per l'intera durata del periodo di apertura della struttura, dotati di riscaldamento di servizio ai locali comuni e di acqua calda nei servizi.>>.

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 21/2016 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Ai fini della classificazione gli all year marina resort devono essere dotati dei requisiti minimi qualitativi riferiti ai marina resort e indicati negli allegati <<F>> e <<G>> alla presente legge, nonché, nei locali comuni, di un impianto di riscaldamento e di erogazione di acqua calda nei lavabi e nelle docce.>>.

7. Dopo l'articolo 31 della legge regionale 21/2016 è inserito il seguente:

<<Art. 31 bis

(Strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali)

1. Sono strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali tutti gli esercizi aperti al pubblico che utilizzano manufatti realizzati con materiali naturali o con tecniche di bioedilizia non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 29, assimilabili alle seguenti tipologie esemplificative:

a) galleggianti: alloggi e locali di somministrazione galleggianti, assicurati alla riva o all'alveo di fiumi, canali, ambiti lagunari o costieri;

b) manufatti ecocompatibili: alloggi collocati nell'ambito di contesti arborei di alto fusto o in aree verdi;

c) palafitte e/o cavane: alloggi e locali di somministrazione collocati stabilmente su superfici acquee;

d) botti: alloggi realizzati all'interno di botti in legno;

e) cavità: alloggi, locali di somministrazione, magazzini e depositi realizzati in cavità artificiali.

2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere realizzate in aree naturali anche non urbanizzate ovvero attraverso l'utilizzo di edifici o manufatti esistenti in tali aree, anche attraverso il loro recupero mediante l'inserimento di elementi facilmente rimovibili aventi tipologie e materiali costruttivi ecocompatibili, nel rispetto delle leggi di settore in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. L'apertura è soggetta a SCIA ai sensi dell'articolo 31 comma 2.

3. Per le strutture di cui al presente articolo, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, individua ulteriori:

a) specifiche costruttive e di materiali da utilizzare per le strutture ricettive in aree naturali ovvero il numero massimo di strutture ammissibili, in modo da garantirne la compatibilità e adattabilità con l'ambiente nel quale sono collocate;

b) requisiti igienico-sanitari e ogni altra prescrizione tecnica necessaria per la realizzazione degli interventi anche in deroga ai requisiti e ai parametri previsti dalle leggi regionali di settore;

c) modalità di apertura e di esercizio, nonché gli eventuali requisiti di classificazione delle strutture ricettive in aree naturali.

4. Per le strutture ricettive di cui al presente articolo:

a) non trovano applicazione i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto di cui alla presente legge, nonché i requisiti previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi);

b) le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché le disposizioni in materia di efficientamento energetico degli edifici, devono essere dimostrate ove tecnicamente possibile in funzione della specifica tipologia;

c) si applica l'indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati, salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici;

d) i servizi igienici possono essere reperiti all'interno del complesso afferente all'attività esistente qualora sia dimostrato il soddisfacimento dei requisiti igienico-sanitari stabiliti ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per gli alberi monumentali individuati nell'elenco di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e per i prati stabili naturali di cui alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali). Nelle altre aree naturali protette gli interventi sono realizzati in conformità con la tutela prevista dalle specifiche disposizioni di settore e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni).>>.

8. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 21/2016 le parole: <<, come modificato dall'articolo 73>> sono soppresse.

9. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 59 della legge regionale 21/2016 è aggiunto il seguente:

<<4 ter. I contributi di cui al comma 1, da erogarsi in favore delle piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, per le iniziative individuate al comma 2, o comunque da erogarsi agli stessi destinatari in applicazione del comma 4, possono essere concessi esclusivamente qualora il fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva, negli ultimi cinque anni o nel minor periodo nel caso di imprese costituite da meno di cinque anni, sia integralmente derivante dall'attività turistica. Nel fatturato e nel ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza sul territorio regionale, o da attività ricettiva di ospiti per motivi di lavoro o sanitari, nonché da attività congressuale e di organizzazione eventi ovvero derivanti da vendita di cespiti aziendali.>>.

Art. 21

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera q), L. R. 11/2022

Art. 22

(Modifiche alla legge regionale 2/2002)

1. Alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 88 è sostituito dal seguente:

<<Art. 88

(Requisiti per l'esercizio di attività ricettiva)

1. Ai fini dell'esercizio di struttura ricettiva turistica il titolare e il suo rappresentante, nonché il gestore qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.>>;

b) gli articoli 89, 90 e 91 sono abrogati.

Art. 23

(Modifiche alla legge regionale 25/1996)

1. Alla lettera b) del comma 8 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), dopo le parole <<di campeggiatori o di turisti>> è inserita la seguente: <<anche>>.

2. All'articolo 4 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dopo la parola <<Edifici>> sono inserite le seguenti: <<e strutture>>;

b) dopo il comma 5 ter è aggiunto il seguente:

<<5 quater. Al fine della valorizzazione dell'attività agrituristica regionale è consentita la realizzazione di strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali ai sensi dell'articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).>>.

3. L'articolo 16 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 16

(Finanziamento per la valorizzazione della segnaletica agrituristica, degli itinerari agrituristici e delle testimonianze della civiltà contadina regionale)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un finanziamento per la realizzazione e l'ammodernamento di strumenti informativi, la realizzazione e manutenzione della segnaletica agrituristica, gli itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale.

2. Il finanziamento è concesso annualmente sulla base di un programma di interventi presentato da PromoTurismoFVG alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, in eventuale collaborazione con i Comuni interessati.>>.

Capo II

Disposizioni per il settore della nautica e dell'aeronautica

Art. 24

(Disposizioni per il rilancio del settore della nautica)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia persegue una politica di potenziamento della nautica da diporto attraverso:

a) la semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di manutenzione o escavo nei porti turistici e lungo le banchine attrezzate poste nell'alveo dei fiumi o nella laguna;

b) l'incentivazione degli interventi di manutenzione delle aree portuali e la valorizzazione della Laguna di Marano e Grado, del canale navigabile Litoranea Veneta e degli altri canali navigabili della laguna e del territorio regionale, anche attraverso l'istituzione di campi boe o la creazione di approdi o attracchi;

c) l'istituzione di capitoli di finanziamento agevolato a favore delle attività di settore, quali porti turistici, marina, dry marina o marina resort, finalizzati a interventi di rinnovo degli impianti e delle attrezzature, nonché per le attività promozionali del comparto;

d) il rafforzamento di Promoturismo FVG per la promozione del settore della nautica da diporto, favorendo la partecipazione del settore alle fiere dedicate, anche attraverso workshop o specifici canali di comunicazione social media, nonché l'organizzazione di eventi, anche con il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici della Regione.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la Struttura regionale competente per la semplificazione delle attività del diporto nautico ovvero di ulteriori formule organizzative di coordinamento interdisciplinare dirette all'accelerazione delle procedure.

3. La Struttura regionale competente in materia di attività produttive svolge l'attività di osservatorio regionale sulla nautica da diporto con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle Università di Udine e Trieste, anche al fine di istituire un elenco regionale dei porti turistici dotati di particolari servizi eco sostenibili dedicati alla mobilità, al benessere e al tempo libero, come incentivo alla crescita della qualità e della competitività del sistema del diporto nautico in Friuli Venezia Giulia.

Art. 25

(Disposizioni per il rilancio del settore dell'aeronautica)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), e del decreto ministeriale 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), in considerazione della consolidata tradizione nell'ambito delle attività aviatorie nei settori civile e militare, persegue una politica di potenziamento delle attività aeronautiche e dell'aviazione leggera e ultraleggera attraverso:

a) la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione delle aviosuperfici, elisuperfici, idrosuperfici aventi i requisiti previsti dall'Enac;

b) la semplificazione delle procedure comunali per l'individuazione urbanistica delle aree destinate alle infrastrutture di cui alla lettera a) e per le attività connesse e accessorie quali aree per la manutenzione, il rifornimento e il ricovero dei velivoli o per le attività di piloti e turisti;

c) l'individuazione all'interno delle aree destinate a servizi di Protezione Civile, di specifiche zone per attività di volo di aerei ed elicotteri, eventualmente utilizzabili per le emergenze in caso di calamità naturali;

d) la promozione e il sostegno dell'attività formativa per gli allievi degli istituti tecnici che intendono conseguire licenze o attestati di volo presso le scuole della Regione;

e) l'incentivazione delle attività produttive aeronautiche ed elettroniche a basso impatto ambientale e delle connesse attività aviatorie.

(1)

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione procede con il coordinamento delle discipline di settore e degli strumenti di pianificazione e programmazione regionali prevedendo l'integrazione delle strutture di cui al presente articolo con:

a) la gestione dei prati stabili e dell'ambiente in generale relativamente alle aviosuperfici;

b) il recupero delle infrastrutture militari e demaniali dismesse;

c) lo sviluppo di attività culturali e sportive negli aeroporti come attrazione per il turismo nazionale ed estero.

3. la Regione, anche per il tramite di Promoturismo FVG, realizza e coordina una rete informativa che comprenda tutte le strutture aviatorie in Regione al fine di promuovere le offerte di supporto al turismo aereo in Italia e all'estero, anche attraverso la pubblicazione delle iniziative su portale web.

4. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la Struttura regionale competente per le attività di coordinamento previste dai commi 2 e 3, nonché sono disposte ulteriori formule organizzative di coordinamento interdisciplinare dirette alla semplificazione delle procedure inerenti il settore dell'aeronautica.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 49, comma 1, L. R. 13/2020

Art. 26

(Disposizioni a sostegno dell'aeroporto Duca D'Aosta di Gorizia)

(1)

1. Al fine di attuare un piano di risanamento della società Aeroporto Duca d'Aosta Spa, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di Gorizia. La domanda finalizzata alla concessione del finanziamento è presentata dal Comune, corredata di una relazione illustrativa, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.

Note:

Rubrica dell'articolo modificata da art. 50, comma 1, L. R. 13/2020

Capo III

Semplificazione per le attività produttive in genere

Art. 27

(Procedure semplificate di sportello unico per le attività produttive)

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono inseriti i seguenti:

<<Art. 12 bis

(Interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale)

1. Non configurano variante allo strumento urbanistico generale e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 11 i seguenti interventi:

a) ampliamenti di attività produttive ubicati in zone omogenee D come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, che si rendono indispensabili per adeguare le attività a obblighi derivanti da normative comunitarie, statali o regionali, fino a un massimo dell'80 per cento della superficie del lotto;

b) tutte le modifiche planovolumetriche di progetti già approvati ai sensi della normativa in materia di sportello unico per le attività produttive, ferme restando le quantità volumetriche e/o di superficie coperta già approvate, necessarie per il mantenimento della produzione e/o dei livelli occupazionali sul territorio;

c) l'ampliamento della superficie utile di edifici o unità immobiliari esistenti a destinazione produttiva industriale o artigianale, attraverso la realizzazione di solai interpiano senza modifiche della sagoma esistente.

Art. 12 ter

(Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale)

1. Previo parere favorevole del Consiglio comunale, sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 11 gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive, anche in difformità dallo strumento urbanistico comunale per quanto attiene a indici, parametri, destinazioni e zonizzazione urbanistica, purché entro il limite massimo dell'80 per cento del volume o della superficie esistente e, comunque, in misura non superiore a 5.000 metri quadrati di superficie coperta, necessari per il mantenimento della produzione e/o dei livelli occupazionali sul territorio. Nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo comparto sul quale insiste l'attività da ampliare o comunque costituire con questa, a seguito dell'intervento, un unico aggregato produttivo.

2. Il limite massimo di ampliamento previsto dal comma 1 può essere raggiunto anche attraverso la sommatoria di più interventi distinti.>>.

2. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 3/2001, come inseriti dal comma 1, le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).

Art. 28

(Modifiche alla legge regionale 7/2003)

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 (Disciplina del settore fieristico), è aggiunta la seguente:

<<c bis) per <<espositori>> le imprese, gli enti pubblici o le associazioni operanti nei settori economici oggetto delle manifestazioni fieristiche, o i loro rappresentanti, che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi.>>.

2. All'articolo 4 della legge regionale 7/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Ferme restando le competenze autorizzatorie di altri enti o strutture pubbliche in forza delle norme di settore in materia di eventi pubblici, le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale sono attribuite, a soli fini promozionali, con decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia fieristica.>>;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

<<5 bis. La qualificazione attribuita ai sensi del presente articolo può essere mantenuta anche per le successive edizioni delle manifestazioni fieristiche senza necessità di emissione di nuovo decreto ai sensi del comma 2. In tali casi il legale rappresentante dell'ente organizzatore deve presentare alla struttura regionale competente una dichiarazione di permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento.>>.

3. Al comma 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 7/2003 dopo le parole <<dodici volte all'anno>> sono aggiunte le seguenti: <<nel territorio regionale secondo quanto previsto da regolamento da approvarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), previo parere della Commissione consiliare competente>>.

4. All'articolo 6 della legge regionale 7/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il Calendario è costituito da una pagina web pubblicata sul sito istituzionale della Regione ed è periodicamente aggiornato a cura della struttura regionale competente in materia fieristica.>>;

b) dopo la lettera d) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:

<<d bis) gli estremi del decreto di prima attribuzione della qualifica alla manifestazione fieristica;

d ter) ogni altra informazione, anche di carattere generale, che l'Amministrazione ritenga utile al fine di promuovere le attività economiche e produttive regionali.>>.

Art. 29

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 31/2017)

1. All'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 25 dopo le parole <<Il corrispettivo>> sono inserite le seguenti: <<, qualora non venga liquidato in denaro,>>;

b) al comma 26 le parole <<La permuta di cui al comma 25>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'operazione di cui ai commi 24 e 25>> e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<ovvero desumibile dal patrimonio netto quale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci della società, qualora l'entità della partecipazione azionaria renda antieconomico il ricorso alla perizia>>.

Art. 30

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole <<per il quarto e quinto anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<per il quarto e quinto periodo d'imposta>>.

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<per i primi tre anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<per i primi tre periodi d'imposta>>;

b) le parole <<per il quarto e quinto anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<per il quarto e quinto periodo d'imposta>>.

Art. 31

(Modifica all'articolo 85 della legge regionale 3/2015)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale 3/2015 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono prioritariamente rivolti alla creazione o al potenziamento di infrastrutture digitali.>>.

Art. 32

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 29/2018)

1. Al comma 28 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole <<sul canale contributivo di cui all'articolo 55 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato),>> sono soppresse e le parole <<500.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<1.400.000 euro>>.

Capo IV

Misure per il settore agroalimentare e in ambito forestale e montano

Art. 33

(Progetti integrati del comparto lattiero - caseario)

(7)

1. Al fine di contrastate le criticità del comparto lattiero - caseario derivanti dal suo ridotto dimensionamento e dalla frammentazione rispetto agli standard europei, la Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati alle imprese che si organizzano per l'attuazione, in forma congiunta e integrata, di progetti che perseguono almeno una delle seguenti finalità:

a) realizzazione di economie di scala o di scopo;

b) realizzazione di una maggiore efficienza e competitività in ambito produttivo o commerciale, anche attraverso interventi di promozione o di marketing e interventi volti a elevare gli standard di qualità dei prodotti alimentari e del benessere animale negli allevamenti.

2. Ai progetti di cui al comma 1 deve aderire un numero minimo di sette imprese, di cui almeno una di produzione, una di trasformazione, una di commercializzazione e al massimo una di trasporto.

2 bis. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), le imprese possono aderire ad un unico progetto di cui al comma 1, sul quale devono presentare la relativa domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b): le adesioni da parte delle imprese che non presentano la domanda di aiuto non sono considerate valide ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2. Con riferimento ai progetti presentati dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 16/2021 , le imprese che hanno già presentato una domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b) prima dell'entrata in vigore della legge regionale medesima non sono considerate ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 e le relative domande sono ritenute inammissibili.

(5)

3. Tutte le imprese aderenti ai progetti di cui al comma 1 devono partecipare alla costituzione di soggetti quali, a titolo esemplificativo, società, associazioni temporanee di imprese o reti di imprese, che assumono il compito di rappresentare le imprese medesime e di agevolare e coordinare l'attuazione dei progetti. In caso di imprese consorziate o socie di cooperative, tale requisito è soddisfatto anche attraverso la partecipazione alla costituzione del predetto soggetto da parte del consorzio o della cooperativa.

4. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle singole imprese che aderiscono ai progetti e che svolgono le seguenti attività:

a) producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, provenienti da unità produttive situate nel territorio regionale;

b) sono imprese che trasportano latte e prodotti lattiero-caseari.

(1)

5. Le imprese di cui al comma 4 sono piccole e medie imprese (PMI) con unità produttiva economica situata nel territorio regionale e, se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi al soggetto di cui al comma 3 solo se in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5.

7. Per la concessione degli aiuti il soggetto di cui al comma 3 presenta richiesta alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredata della seguente documentazione:

a) la relazione descrittiva del progetto sottoscritta da tutti i legali rappresentati delle imprese aderenti;

b) le domande di aiuto delle singole imprese, con la distinzione fra le somme richieste a titolo di contributi in conto capitale e di finanziamento agevolato, corredate dei preventivi di spesa;

c) il prospetto riassuntivo delle domande di contributo in conto capitale e di finanziamento agevolato, sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle imprese aderenti;

d) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 da parte di ciascuna impresa;

e) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rilasciate dal legale rappresentante di ciascuna impresa, in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, predisposte su modello messo a disposizione attraverso il sito internet della Regione.

7 bis.

( ABROGATO )

(2)(6)

8. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi secondo le condizioni e i limiti previsti dai regolamenti comunitari relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8 bis. Con riferimento agli aiuti concessi dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 13/2021 , ivi compresi quelli relativi a domande presentate prima della medesima data, non sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di autoveicoli e mezzi di trasporto.

(3)

9. I contributi in conto capitale sono concessi nella misura dell'80 per cento della spesa; i finanziamenti agevolati possono essere cumulati con i contributi in conto capitale, anche per le stesse spese, nei limiti previsti dai regolamenti comunitari relativi agli aiuti "de minimis".

(4)

10. I contributi in conto capitale sono concessi alle singole imprese entro sessanta giorni, previa istruttoria delle singole domande di aiuto, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di cui al comma 7. In caso di risorse insufficienti per tutte le domande relative alla stessa richiesta, ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.

11. I contributi in conto capitale sono erogati in via anticipata, previa richiesta, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

12. I finanziamenti agevolati sono concessi ed erogati alle singole imprese secondo le modalità definite dalla convenzione sottoscritta tra l'Amministrazione regionale e le banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.

13. Tutti gli aiuti relativi alla medesima richiesta sono revocati nel caso in cui il numero delle imprese aderenti si riduca, prima della rendicontazione della spesa, in modo da non soddisfare quanto previsto dal comma 2.

Note:

Lettera a) del comma 4 interpretata da art. 94, comma 1, L. R. 3/2021

Comma 7 bis aggiunto da art. 3, comma 79, lettera a), L. R. 13/2021

Comma 8 bis aggiunto da art. 3, comma 79, lettera b), L. R. 13/2021

Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 79, lettera c), L. R. 13/2021

Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 16/2021

Comma 7 bis abrogato da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 16/2021

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 49, L. R. 13/2023

Art. 34

(Cessione dell'impianto di stagionatura del montasio in Comune di Codroipo)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 16, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), con riferimento ai beni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 255 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910), l'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a procedere alla cessione dell'impianto per la raccolta, la stagionatura e la commercializzazione di formaggi con sede a Rivolto di Codroipo a favore della cooperativa affidataria della gestione;

b) a riconoscere alla cooperativa affidataria un aiuto consistente nell'abbattimento del costo di acquisto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702, della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

2. L'aiuto di cui al comma 1 è determinato in misura pari al 40 per cento dei seguenti costi ammissibili, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 702/2014:

a) acquisizione di beni immobili, inclusi i terreni, in misura non superiore al 10 per cento dei costi ammissibili totali dell'intervento;

b) acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato.

3. Il costo di acquisto dei beni di cui al comma 2, lettere a) e b), corrisponde al valore di mercato quantificato dalla perizia di stima effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge regionale 15/2014. Il valore di mercato quantificato dalla perizia può essere maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014.

4. Il capitale circolante non rientra tra i costi ammissibili, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 702/2014.

5. L'aiuto di cui al comma 1 non può essere cumulato con altri aiuti pubblici concessi per i costi di cui al comma 2, lettere a) e b), come previsto dall'articolo 8 del regolamento (UE) 702/2014.

6. Ai fini dell'ottenimento dell'aiuto la cooperativa affidataria presenta alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio domanda di acquisto dei beni al netto dell'importo dell'aiuto di cui al comma 2, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014, dichiarando anche:

a) di essere una PMI ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;

b) di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi della definizione di impresa in difficoltà dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) 702/2014, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 702/2014;

c) di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 702/2014;

d) di non aver ricevuto altri aiuti pubblici per l'abbattimento dei costi di acquisto dei beni oggetto della cessione.

7. La sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'aiuto di cui al comma 6 è accertata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari che, a tal fine, si esprime con decreto del Direttore del servizio competente entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione centrale competente in materia di patrimonio.

8. Il pagamento dell'importo di acquisto avviene in un'unica soluzione.

9. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere, per tre anni dalla cessione, la destinazione dei beni immobili oggetto dell'aiuto di cui al comma 1; in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di operazioni societarie, il subentrante si impegna a rispettare l'obbligo per il periodo residuo. La violazione dell'obbligo comporta la rideterminazione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati e il recupero della somma non pagata dal beneficiario maggiorata degli interessi calcolati ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

10. La Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari provvede agli adempimenti di pubblicazione delle informazioni relative all'aiuto di cui al comma 1, come previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 702/2014. In particolare, la Regione si impegna a non riconoscere l'aiuto prima di aver ricevuto dalla Commissione europea il numero di identificazione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 702/2014.

11.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 11 abrogato da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 35

(Criteri per il pagamento delle somme di cui all'articolo 2, comma 39, della legge regionale 14/2016)

1. Il pagamento di cui all'articolo 2, comma 39, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), può avvenire in forma rateizzata secondo le seguenti modalità:

a) gli interessati richiedono la rateizzazione entro il 31 gennaio 2020;

b) il periodo di rateizzazione è pari a venti anni per gli importi uguali o superiori a 100.000 euro e pari a dieci anni per gli importi inferiori a 100.000 euro;

c) il pagamento avviene attraverso rate mensili posticipate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale;

d) l'importo della singola rata si calcola applicando all'importo dovuto l'ammortamento a rate costanti secondo il metodo "alla francese", con tasso di interesse pari a quello legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;

e) la rateizzazione è disposta con decreto del Direttore del servizio competente, ove viene individuato l'importo della rata e la prima scadenza;

f) in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.

(1)(2)

Note:

Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 36

(Modifica all'articolo 86 della legge regionale 9/2007)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 86 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), dopo le parole <<i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi>> sono inserite le seguenti: <<, vigneti, frutteti o orti>>.

Art. 37

(Semplificazione del sistema di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite)

1. L'ERSA è autorizzata a realizzare un applicativo per la gestione informatica del sistema di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite che sia utilizzabile anche da parte di tutti gli altri enti aderenti al Servizio nazionale di certificazione della vite (SNCV) di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 8 febbraio 2005 (Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite).

2. L'applicativo è realizzato attraverso risorse destinate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, secondo quanto previsto dall'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 maggio 2018, nonché attraverso risorse del bilancio di ERSA nel limite dei costi necessari a rendere l'applicativo utilizzabile da parte del SNCV.

Art. 38

(Modifiche alla legge regionale 28/2002)

1. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 1 dopo le parole <<da enti pubblici,>> sono inserite le seguenti: <<in delegazione amministrativa intersoggettiva,>> e le parole <<di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle opere di cui all'articolo 4>>;

b) dopo il comma 4 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

<<4 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, gli enti pubblici diversi dalla Regione possono affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 4 secondo le modalità di cui agli articoli 27 e 51, commi 1 bis, 6, 7, 8 e 10 quater, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e all'articolo 39 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria).>>.

Art. 39

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 45/2017)

1. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 25 le parole <<con un contributo straordinario>> sono soppresse e le parole <<un progetto>> sono sostituite dalle seguenti: <<uno o più progetti>>;

b) dopo il comma 28 è inserito il seguente:

<<28 bis. Per l'anno 2019 il termine di sessanta giorni di cui al comma 28 decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).>>;

c) il comma 31 è sostituito dal seguente:

<<31. Con il decreto di cui al comma 30 sono stabilite le modalità di rendicontazione del progetto finanziato.>>.

Art. 40

(Rimodulazione di scadenze)

1. Con riferimento ai contributi agli organismi associativi tra apicoltori di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le domande relative all'anno 2019 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), le parole <<entro il 31 marzo 2019>> sono sostitute dalle seguenti: <<entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale)>>.

3. Al comma 18 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole <<l'1 marzo 2019>> sono sostituite dalle seguenti: <<trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale)>>.

4. Per consentire l'adeguata realizzazione e il completamento degli interventi previsti per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), finanziati ma non ancora iniziati, o attuati solo parzialmente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale consente ai Comuni interessati di rimodulare le aree individuate, in sede di istanza di finanziamento, dalla cartografia di cui all'articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale medesima, fermo restando l'importo complessivo dei fondi già trasferiti. A tal fine i Comuni interessati presentano la variante alla cartografia, con allegato il prospetto di raffronto dei mappali interessati dagli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 29/2018)

1. All'articolo 2 della legge regionale 29/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 20 dopo le parole <<aziende agricole">> sono aggiunte le seguenti: <<limitatamente agli interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici diversi da quelli destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze>>;

b) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

<<20 bis. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" limitatamente agli interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti l'adeguamento funzionale degli edifici destinati alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti caseari comprese le relative pertinenze.>>.

Art. 42

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29/2018)

1. All'articolo 3 della legge regionale 29/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 34 dopo la parola <<recano>> è inserita la seguente: <<anche>>;

b) al comma 35 dopo le parole <<allestimento dei mezzi,>> sono inserite le seguenti: <<all'immatricolazione e all'assicurazione mediante l'iscrizione nel Registro automobilistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,>>.

Art. 43

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 18/2004)

1. All'articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 quater dopo le parole <<alla riduzione dell'esposizione debitoria di cui al comma 1 bis>> la congiunzione <<e>> è sostituita dalla seguente: <<,>>;

b) alla fine del comma 1 quater sono aggiunte le seguenti parole: <<e alla concessione del contributo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali)>>;

c) dopo la lettera e) del comma 1 quinques è aggiunta la seguente:

<<e bis) un dipendente della Regione esperto nel settore dell'acquacoltura.>>;

d) dopo il comma 1 septies è aggiunto il seguente:

<<1 octies. Il componente di cui al comma 1 quinquies, lettera e bis), partecipa alla Commissione di valutazione solo quando questa è chiamata a esprimere il parere in ordine alla concessione del contributo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 25/2018.>>.

Capo V

Misure di perequazione per i cittadini della Regione

Art. 44

(Incentivazione all'utilizzo del TPL regionale per gli studenti residenti e modifiche alla legge regionale 23/2007)

1. La Regione, in applicazione diretta delle linee di indirizzo comunitarie di cui alle Comunicazioni della Commissione COM(2004) 60 dell'11 febbraio 2004 (Verso una strategia tematica sull'ambiente urbano), e COM(2005) 718 dell'11 gennaio 2006 (Strategia tematica dell'ambiente urbano), nonché in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), incentiva il sistema di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, al fine di perseguire gli obiettivi primari della libertà ed economicità di movimento, di tutela della salute e dell'ambiente, della sicurezza della circolazione e della qualità della vita delle generazioni attuali e di quelle future, nonché per garantire l'effettivo diritto allo studio dei cittadini residenti in Regione, anche attraverso l'esenzione totale dal pagamento dei titoli di viaggio riservati a studenti residenti entro il 2023.

2. Il comma 1 trova applicazione a conclusione dell'agevolazione sperimentale di cui all'articolo 34, commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 23/2007.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi annualmente, definisce, anche sulla base degli esisti della sperimentazione di cui all'articolo 34, commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 23/2007, beneficiari, priorità, criteri e modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1 e le modifiche di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.

4. All'articolo 34 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 le parole <<di età che non superino il metro di altezza.>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'età indicata con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle previsioni contenute nei contratti di servizio o di accordi intervenuti con i soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale;>>;

b) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:

<<c bis) altri soggetti individuati dalla Giunta regionale, con definizione delle relative modalità e previo reperimento delle relative risorse.>>;

c) dopo il comma 4 ter è aggiunto il seguente:

<<4 quater. Possono accedere all'agevolazione di cui al comma 4 bis anche gli studenti che posseggano i requisiti nello stesso definiti e che utilizzino, per l'accesso agli istituti scolastici anche non situati in territorio regionale, servizi di trasporto pubblico locale realizzati da vettori titolari di contratto di servizio con altra Regione, ricompresi nell'elenco individuato dal provvedimento giuntale di cui al comma 4 ter.>>.

Art. 45

(Incentivazione alla conoscenza del Patrimonio storico-culturale della Regione)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è aggiunto il seguente:

<<3 bis. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e i), riconosce nelle giornate di domenica il diritto di accesso gratuito al Sistema museale regionale, in favore di tutti i minori di anni diciotto. A tali fini, la struttura regionale competente in materia di beni culturali verifica con gli Enti interessati la necessità di interventi regionali di sostegno ai sensi dell'articolo 10.>>.

Capo VI

Norme transitorie in materia di turismo e attività produttive

Art. 46

(Norme transitorie in materia di turismo e attività produttive)

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 31 bis della legge regionale 21/2016, come inserito dall'articolo 20, comma 7, e fino all'emanazione della deliberazione di Giunta regionale prevista dal comma 3 della disposizione medesima, sono considerate ecocompatibili le strutture o manufatti realizzati con i seguenti materiali:

a) per le parti strutturali e i tamponamenti perimetrali, il legno sia come materiale massiccio che materiali compositi a base di legno quali pannelli compensati, multistrato, Xlam, pannelli O.S.B., masonite o assimilabili; la pietra in lastre o aggregata con uso di calcestruzzo a basso tenore di cemento, nonché il vetro o la tela per i tamponamenti perimetrali;

b) per gli isolamenti, pannelli di fibra di legno, pannelli in lana di roccia o di vetro in considerazione della massima resistenza al fuoco della fibra a garanzia di ogni possibile incidente;

c) per il manto di copertura, materiali previsti dallo strumento urbanistico per la zona interessata dall'intervento o, in assenza di prescrizione locale, elementi in terracotta, scandole di legno, tela, vetro, lamiera in acciaio a basso tenore di carbonio, coperture vegetali;

d) altri elementi di connessione, legno o acciaio.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con le risorse stanziate per l'anno 2019 per le finalità di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 3/2015, le domande presentate e ritenute ammissibili a finanziamento, per le medesime finalità, nell'anno 2018 a valere sul bando emanato con decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1427/PROTUR del 9 maggio 2018.

3. La violazione dell'obbligo di cui dall'articolo 42, comma 1 bis, della legge regionale 21/2016, limitatamente alle pubblicazioni dei cataloghi in forma cartacea, non comporta per l'anno 2019 l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 46, comma 4, della medesima legge regionale.

4. I Centri di assistenza tecnica alle imprese del commercio (CAT) sono autorizzati a versare al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) le risorse non ancora trasferite e destinate alle domande di contributo di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>), per il finanziamento delle istanze a valere sul medesimo articolo 100 della legge regionale 29/2005 che saranno presentate e risulteranno ammissibili a finanziamento nell'esercizio 2019.

5. Il personale di cui all'articolo 87 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), continua a svolgere tutte le attività inerenti la gestione liquidatoria del soppresso Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e svolge quelle conseguenti la gestione medesima connesse alla completa definizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al soppresso EZIT e delle relative controversie, presso il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, secondo le modalità concordate tra il Consorzio medesimo e il Comune di Trieste.

6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, sesto comma, delle Direttive al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) in materia di funzioni amministrative delegate di cui all'articolo 84 bis, comma 1, della legge regionale 29/2005, approvate con deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 705, il CATT FVG è autorizzato a impiegare entro il 31 dicembre 2019 le risorse assegnate dall'Amministrazione regionale nell'esercizio 2017 per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 29/2005, e rimaste inutilizzate, nonché le economie derivanti da rinunce e minori rendicontazioni, per il soddisfacimento delle domande di contributo presentate per le medesime finalità nell'esercizio 2018 e non finanziate per mancanza di risorse disponibili, in base alla relativa graduatoria approvata nell'anno medesimo.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare al Cluster arredo e sistema casa Srl consortile le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 per l'attività svolta ai sensi dell'articolo 2, commi 35 e 36, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), per la creazione del Cluster cultura creatività e turismo e di cui al decreto di concessione del contributo n. 4482/PROTUR del 28 novembre 2018 del Servizio sviluppo economico locale. Al fine dell'erogazione il soggetto beneficiario presenta, entro il 15 maggio 2019, un'apposita relazione dell'attività svolta e la certificazione delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

8. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare nell'anno 2019 le somme concesse nell'anno 2017 ai sensi dell'articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2017, nel limite massimo di 700.000 euro per la realizzazione dei grandi eventi di cui all'articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), e per la parte residua a parziale copertura delle spese sostenute e da sostenersi per le medesime finalità di cui all'articolo 5 octies della legge regionale 50/1993 non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica.

9. Nelle more della rivisitazione complessiva dell'albergo diffuso, il numero dei posti letto disponibili complessivamente gestiti da ogni società di gestione non può essere inferiore a sessanta.

TITOLO IV

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT

Capo I

Norme urgenti in materia di attività culturali

Art. 47

(Norme urgenti in materia di finanziamenti al Comune di Gorizia)

1. All'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 le parole <<di investimento>> sono soppresse e le parole <<rispettivamente di 100.000 euro in parte corrente e di 100.000 euro in parte capitale>> sono sostituite dalle seguenti: <<di 200.000 euro>>;

b) al comma 10 le parole <<di investimento>> sono soppresse.

2. La domanda di contributo presentata precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sull'articolo 7, commi da 9 a 11, della legge regionale 29/2018, è fatta salva a tutti gli effetti e a tal fine è opportunamente integrata a valere sull'articolo 7, comma 9, della legge regionale 29/2018, come modificato dal comma 1, lettera a).

Art. 48

(Finanziamento ai musei privati di interesse regionale)

1. Nelle more della pubblicazione del primo elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) un contributo di 37.000 euro all'Arcidiocesi di Udine per il sostegno delle attività del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo;

b) un contributo di 37.000 euro alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" per il sostegno delle attività del Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani";

c) un contributo di 28.000 euro alla Comunità ebraica di Trieste per il sostegno delle attività del Museo della Comunità ebraica di Trieste "Carlo e Vera Wagner".

2. I soggetti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate nell'anno in corso e di un prospetto delle relative spese.

3. Con il decreto di concessione, da emanare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 2, è erogato un acconto nella misura dell'80 per cento del contributo concesso; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto presentato ai sensi del comma 4; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.

4. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il termine perentorio fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.

5. Sono ammissibili le spese che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività dei Musei, che sono generate nel periodo di dodici mesi a decorrere dall'1 gennaio dell'esercizio in corso e che sono sostenute per:

a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;

b) lavori di catalogazione e di ordinamento;

c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre scientifiche e divulgative;

d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;

e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del museo;

f) il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;

g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;

h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;

i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;

j) la corresponsione della retribuzione del personale del Museo, nel limite massimo del 50 per cento del contributo concesso.

Art. 49

(Modifiche alla legge regionale 16/2014)

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:

<<Art. 17 bis

(Diffusione della cultura musicale e sinfonica nel Friuli Venezia Giulia)

1. Al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dello sviluppo e della diffusione della cultura musicale e sinfonica nel territorio regionale, la Regione partecipa alla costituzione di un'associazione con istituzioni culturali o istituzioni operanti in ambito culturale, alla quale possono partecipare i Comuni del Friuli Venezia Giulia. I soggetti partecipanti ne sostengono il funzionamento e l'attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a sostenere le spese per la costituzione e l'avvio dell'attività dell'associazione, mediante il conferimento iniziale al fondo di dotazione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene, altresì, l'attività istituzionale e di interesse pubblico dell'associazione mediante specifici finanziamenti annuali da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.>>.

2. All'articolo 32 bis della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Gli incentivi di cui alla presente legge possono essere concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata su richiesta dei beneficiari.>>;

b) il comma 1 bis è abrogato.

3. Gli articoli 6 e 12 bis della legge regionale 16/2014 sono abrogati.

4. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 109 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo per il sostegno dell'Orchestra Mitteleuropa a favore dell'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione Culturale no profit, in attuazione dell'articolo 12 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), è abrogato.

Art. 50

(Norma transitoria in materia di sviluppo e diffusione della cultura musicale e sinfonica)

1. La vigente convenzione, prevista dall'articolo 12 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014, continua a trovare applicazione fino al completamento del programma di intervento di cui al comma 4.

2. Il regolamento di cui all'articolo 12 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014, continua a trovare applicazione con riferimento alla rendicontazione del finanziamento erogato dalla Regione.

3. Al fine di garantire la continuità dell'attività musicale nel territorio regionale, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 17 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 49, la Regione è autorizzata a sostenere, nel limite massimo di 350.000 euro, l'attività concertistica dell'Orchestra Mitteleuropa del Friuli Venezia Giulia (di seguito Orchestra).

4. La concessione del finanziamento di cui al comma 3 è subordinata alla presentazione di un programma di intervento dell'Orchestra, da svolgersi fino al mese di luglio 2019 nell'ambito del territorio regionale e la sua erogazione è subordinata alla comunicazione dell'avvenuto adempimento al 31 luglio 2019 delle obbligazioni contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro, assunte nei confronti dei componenti dell'Orchestra.

Art. 51

(Norme urgenti in materia di finanziamento dell'Università popolare di Trieste)

1. Nelle more della conclusione del procedimento di commissariamento dell'Università popolare di Trieste, per le finalità di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014 la Regione è autorizzata a sostenere per l'anno 2019 l'attività dell'Università, nel limite massimo di 870.000 euro.

2. La concessione ed erogazione in un'unica soluzione del finanziamento di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte dell'Università popolare di Trieste alla Regione del programma 2019 degli interventi e alla sua approvazione da parte della Giunta regionale.

3. Fino al completamento del programma di intervento di cui comma 2 continua a trovare applicazione la vigente convenzione prevista dall'articolo 27 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014.

Art. 52

(Proroga del termine di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 26/2007 concernente il Fondo regionale per la minoranza slovena)

1. Per l'anno 2019, il termine del 31 marzo di cui all' articolo 21, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è prorogato al 31 luglio 2019.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, L. R. 9/2019

Art. 53

(Disposizioni per la valorizzazione della lingua friulana)

1. In attuazione dei principi previsti dall'articolo 3 dello Statuto di autonomia e al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione dell'uso della lingua friulana, riconosciuta ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), i Comuni del Friuli Venezia Giulia ricompresi nel territorio friulanofono delimitato ai sensi della predetta normativa, possono costituire, aderire e finanziare un'apposita associazione, denominata "Teatri stabil furlan", avente lo scopo di curare ogni iniziativa diretta alla realizzazione, sviluppo e diffusione di produzioni teatrali in lingua friulana, assieme alla Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane e ad altri enti, organismi e realtà associative del territorio operanti nel settore della cultura.

Capo II

Norme urgenti in materia di sport

Art. 54

(Modifica all'articolo 1 bis della legge regionale 8/2003)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), è sostituita dalla seguente:

<<c) manifestazione sportiva: una manifestazione caratterizzata da una o più competizioni sportive tra loro connesse, di natura agonistica o amatoriale;>>.

2. La modifica di cui al comma 1 si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 55

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 8/2003)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 8/2003 è abrogato.

2. Il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 8/2003 continua a trovare applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 56

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8/2003 dopo le parole <<attrezzature sportive fisse e mobili>> sono aggiunte le seguenti: <<, ivi compresi gli automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo>>.

Art. 57

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 29/2018)

1. Dopo il comma 25 dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono inseriti i seguenti:

<<25 bis. Il finanziamento è concesso al Comitato organizzatore dell'evento, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di sport, corredata del relativo preventivo di spesa.

25 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato organizzatore.>>.

2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 25 bis, della legge regionale 29/2018, come inserito dal comma 1, la domanda di finanziamento è presentata entro sessanta giorni dalla costituzione del Comitato organizzatore.

Capo III

Norma transitoria in materia di sport

Art. 58

(Norma transitoria in materia di sport)

1. Nelle more della modifica del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11,12,13,14,16,18 e 20, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), approvato con decreto del Presidente della Regione del 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres. , per le domande di contributo di cui all' articolo 11 della legge regionale 8/2003 , le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del citato regolamento sono ammesse a contributo per una quota massima del 70 per cento delle spese rendicontate.

(1)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 22, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

TITOLO V

MODIFICHE URGENTI ALLA LEGGE REGIONALE 25 /2017 CONCERNENTE LA RACCOLTA E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI E ALTRE NORME URGENTI IN MATERIA DI CACCIA

Capo I

Modifiche urgenti alla legge regionale 25/2017 concernente la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei

Art. 59

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 25/2017)

1. L'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), è sostituito dal seguente:

<<Art. 2

(Autorizzazione alla raccolta dei funghi)

1. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi ha validità permanente su tutto il territorio regionale e, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, è rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali, a coloro che abbiano compiuto sedici anni e abbiano superato una prova orale riguardante in particolare:

a) la conoscenza delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in Regione;

b) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;

c) norme, divieti e comportamenti inerenti la raccolta e il trasporto dei funghi;

d) criteri di conservazione e preparazione dei funghi.

2. I corsi preparatori possono essere organizzati dalle Unioni territoriali intercomunali, di seguito Unioni, dalle Aziende sanitarie, dai Gruppi micologici aderenti alla Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia, nonché da soggetti privati. I corsi sono tenuti da micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo).

3. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali corredata del certificato di superamento della prova orale, la quale provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di trenta giorni.

4. Gli Ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), istituiti presso le Aziende sanitarie, organizzano la prova orale di cui al comma 1 a seguito della presentazione della domanda dei candidati, senza oneri a carico dei medesimi.

5. L'autorizzazione alla raccolta è rilasciata senza il superamento della prova orale di cui al comma 1:

a) ai micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 686/1996;

b) ai possessori di autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana e subordinata al superamento di una prova.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentiti gli Ispettorati micologici, sono individuati:

a) l'elenco delle più comuni specie di funghi eduli e tossici presenti in Regione ai fini della preparazione per la prova orale di cui al comma 1;

b) l'elenco degli argomenti specifici e delle domande tipo oggetto della prova orale;

c) il modello dell'autorizzazione alla raccolta e le modalità per il rilascio.>>.

Art. 60

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 25/2017)

1. All'articolo 4 della legge regionale 25/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole <<anche ai non residenti in regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai residenti in Regione e non>>;

b) alla lettera b) del comma 5 le parole <<non inferiore a 5 euro.>> sono sostituite dalle seguenti: <<non inferiore a 5 euro, oppure siano associati di un'associazione micologica che soggiornano per almeno tre notti consecutive sul territorio regionale e che ne abbiano dato previa comunicazione, su carta intestata, all'Unione territorialmente competente, anche per il tramite delle strutture ricettive; la presente disposizione, a eccezione del requisito dell'utilizzo di carta intestata, si applica anche ai cittadini non associati a un'associazione micologica, purché muniti di patentino e degli altri requisiti previsti dalla legge.>>;

c) al comma 6 dopo le parole <<è effettuato>> sono aggiunte le seguenti: <<e deve indicare nella causale il giorno o i giorni medesimi>>;

d) al comma 7 la parola <<dieci>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>.

Art. 61

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 25/2017)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 25/2017 è sostituito dal seguente:

<<1. I proprietari, il coniuge e i parenti di primo grado, i titolari di diritti reali di godimento, il coniuge e i parenti di primo grado, e i conduttori dei fondi, il coniuge e i parenti di primo grado possono esercitare la raccolta nei fondi medesimi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 2 e senza il versamento dei contributi annuali e giornalieri di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 7.>>.

Art. 62

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 25/2017)

1. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 25/2017 è sostituito dal seguente:

<<5. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 consente:

a) la raccolta di massimo due esemplari di ciascuna delle seguenti specie: Amanita caesarea e Boletus edulis e relativo gruppo;

b) la raccolta di massimo sette esemplari per ciascuna delle specie diverse da quelle della lettera a); tale limite può essere superato se si tratta di un unico cespo di funghi concresciuti.>>.

Art. 63

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 25/2017)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 25/2017 è inserito il seguente:

<<2 bis. Il divieto di cui al comma 2, lettera a), non trova applicazione per:

a) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, ferma restando la previa acquisizione dell'autorizzazione alla raccolta per fini espositivi, didattici, scientifici e di prevenzione;

b) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 7.>>.

Art. 64

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 25/2017)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 25/2017 dopo le parole <<lettera b)>> sono aggiunte le seguenti: <<, o senza aver indicato nella causale il giorno o i giorni di raccolta>>.

Capo II

Norme urgenti in materia di caccia

Art. 65

(Modifiche alla legge regionale 6/2008)

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è inserito il seguente:

<<Art. 16 bis

(Registri obbligatori per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'individuazione dei registri obbligatori per l'esercizio dell'attività venatoria è riservato alla legge secondo le disposizioni del presente articolo.

2. I registri obbligatori sono:

a) il registro dei soci;

b) il registro degli abbattimenti della selvaggina ungulata;

c) il registro dei contrassegni.

3. La Giunta regionale, in sede di adozione della modulistica dei registri di cui al comma 2, può individuare modalità uniformi di tenuta dei registri.

4. L'Assemblea dei soci della Riserva di caccia di cui all'articolo 14, comma 5, può prevedere, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei presenti durante lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria validamente costituita, il registro per la caccia agli ungulati con il cane da seguita, il registro o le schede di braccata, il registro o elenco delle squadre precostituite di cacciatori e dei cani abilitati alla cacciata o seguita di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne).>>.

2. Al comma 1 bis dell'articolo 29 della legge regionale 6/2008 la parola <<contributi>> è sostituita dalla seguente: <<incentivi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile>>.

3. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 6/2008 le parole <<sono indicate>> sono sostituite dalle seguenti: <<il cacciatore deve annotare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 12, della legge 157/1992,>>.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 bis della legge regionale 6/2008 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. I cacciatori di cui al comma 1, mai assegnati a una Riserva di caccia, residenti alla nascita o per un periodo di almeno dieci anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, vengono assegnati come aspiranti nella misura massima del 20 per cento del numero massimo dei cacciatori determinato per ciascuna Riserva di caccia. Nel caso di Riserve di caccia per cui è determinato un numero di cacciatori inferiore a dieci, la misura massima è di due.

1 ter. Gli aspiranti di cui al comma 1 bis sono assegnati con il seguente ordine di priorità di collocazione in ordine decrescente: maggior numero di anni di residenza, età anagrafica superiore, maggior numero di anni continuativi di presentazione della domanda di aspirante.>>.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 35 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:

<<5 bis. Ai soggetti di cui al comma 2 ammessi a esercitare l'attività venatoria in una Riserva di caccia è vietato l'esercizio delle funzioni di vigilanza nella Riserva di caccia di ammissione, nonché durante il loro esercizio venatorio.>>.

6. Alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 6/2008 le parole <<dei contributi>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli incentivi>>.

Art. 66

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2018)

1. Al comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), la parola: <<contributo>> è sostituita dalla seguente: <<incentivo>>.

TITOLO VI

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO E ALTRE NORME URGENTI

Capo I

Misure di semplificazione

Art. 67

(Disposizioni concernenti l'Ufficio stralcio per la gestione degli archivi, dei rapporti giuridici e dei procedimenti facenti capo alle soppresse Province e modifiche all'articolo 9 quater della legge regionale 20/2016)

1. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle autonomie locali e fino all'effettivo subentro degli enti destinatari delle funzioni delle soppresse province nei rapporti giuridici attivi e passivi connessi alle funzioni provinciali trasferite, la Regione è autorizzata a sostenere, per il tramite dell'Ufficio stralcio di cui all'articolo 9 quater della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), gli oneri relativi alla gestione dei beni connessi alle funzioni provinciali trasferite, fatte salve le azioni di recupero nei confronti dei soggetti destinatari dei beni medesimi.

2. All'articolo 9 quater della legge regionale 20/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<degli archivi,>> sono soppresse;

b) al comma 2 le parole <<degli archivi,>> sono soppresse.

Art. 68

(Norme in materia di sicurezza urbana)

1. Qualora sussista un interesse diretto dell'Amministrazione regionale alla realizzazione di progetti per il raggiungimento di obiettivi di sicurezza urbana finalizzati allo sviluppo di sinergie operative tra la Regione, gli organi periferici dello Stato e la polizia locale, già oggetto di finanziamento regionale nell'ambito dell'articolo 4, commi 1, lettera e), e 3 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), con decreto del Direttore del servizio competente in materia di sicurezza può essere disposto l'utilizzo per le medesime finalità dei fondi assegnati e non interamente impiegati, fissando i termini per la conclusione delle attività e per la rendicontazione.

Art. 69

(Modifica all'articolo 32 della legge regionale 12/2011 in materia funeraria e di polizia mortuaria)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Nel loculo o nella fossa, su richiesta dell'avente diritto ai sensi del Codice civile, possono essere inserite altre urne contenenti ceneri o resti mortali.>>.

Art. 70

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6/2013 concernente le stazioni ferroviarie regionali di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana)

1. Al comma 11 quater dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole <<dall'entrata in vigore della>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla data di pubblicazione del relativo avviso da parte della Direzione centrale competente, sulla base delle risorse rese disponibili dalla>>.

Art. 71

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 5/2018 concernente le emittenti radiofoniche e televisive regionali)

1. All'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole <<per le emittenti televisive digitale terrestre>> sono aggiunte le seguenti: <<con autorizzazione a fornitori di contenuti a carattere commerciale>>;

b) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole <<per le emittenti radiofoniche via etere>> sono aggiunte le seguenti: <<a carattere commerciale>>;

c) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:

<<c bis) alle emittenti televisive con autorizzazione a fornitore di contenuti a carattere comunitario sul digitale terrestre, con copertura di almeno il 70 per cento della popolazione regionale e alle emittenti radiofoniche con concessione a carattere comunitaria in etere con almeno il 50 per cento della popolazione regionale, che impiegano personale assunto con contratti di categoria radio e tv, viene riservata la quota del 30 per cento della spesa di cui all'articolo 14, comma 1; in ogni caso le emittenti beneficiarie non possono presentare più di una domanda di contributo, indipendentemente dal numero di autorizzazioni o concessioni detenute.>>.

Art. 72

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 37/2017 concernente il patrimonio immobiliare dell'Ezit)

1. All'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13 le parole <<tra il Commissario Liquidatore dell'Ezit>> sono sostituite dalle seguenti: <<tra il Commissario liquidatore dell'EZIT, o, in alternativa, tra il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana>>;

b) al comma 14 le parole <<dell'EZIT.>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'EZIT, o, in alternativa, del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.>>;

c) il comma 15 è abrogato.

Art. 73

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 14/2018 in materia di salute e politiche sociali)

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le parole <<di progettazione finalizzate alla realizzazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<la realizzazione>>.

Art. 74

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 13/2018 in materia di diritto allo studio)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è aggiunto il seguente:

<<2 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i Comuni, fatte salve le procedure già in atto per l'anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore regionale da parte delle famiglie stesse.>>.

Art. 75

(Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 63/1982 concernente i componenti esterni degli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale)

1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali di livello equiparato si riferisce all'ammontare dei rimborsi spese previsti per i dipendenti regionali per le missioni effettuate sul territorio nazionale.

Art. 76

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 28/2018 concernente la spesa per le relazioni pubbliche della Regione)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), è inserito il seguente:

<<5 bis. La disposizione di cui al comma 5 non si applica al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia istituto ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), alla PromoTurismoFVG, all'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane e all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC).>>.

Art. 77

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 28/2018 in materia di finanza locale)

1. Al comma 10 dell'articolo 12 della legge regionale 28/2018 le parole <<nelle intese di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sottoscritte negli anni 2017 e 2018,>> sono sostituite dalle seguenti: <<negli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali),>>.

Art. 78

(Disposizioni in materia di funzione pubblica)

1. L'articolo 30 septies della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è sostituito dal seguente:

<<Art. 30 septies

(Incarico)

1. Il Direttore generale dell'Agenzia è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.>>.

2. Prima del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è inserito il seguente:

<<01. Per l'annualità 2019 il budget per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale dirigente e non dirigente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29, commi 1 e 5, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è fissato in 700.000 euro.>>.

3. In relazione alle particolari esigenze operative e funzionali delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale correlate ai processi di riforma delle autonomie locali della Regione, per l'utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi per l'accesso agli impieghi presso le amministrazioni medesime banditi nel corso del solo anno 2019, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).

(1)

Note:

Integrata la disciplina del comma 3 da art. 10, comma 14, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 79

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 14/2016 concernente interventi a favore di edifici universitari)

1. Al comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), la parola <<due>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>.

Art. 80

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 29/2018 in materia di edilizia di culto)

1. Al comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole <<della struttura>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche con riguardo a spese già sostenute>>.

Art. 81

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, commi 29 e 30, L.R. 29/2018.

Art. 82

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 20/2015 concernente il limite di spesa sostenuta per mostre)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), la parola <<mostre,>> è soppressa.

Art. 83

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 1/1984 concernente l'ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative regionali)

1. Il quinto e il sesto comma dell'articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sono abrogati.

(1)

Note:

Comma 1 interpretato da art. 11, comma 6, L. R. 16/2019

Art. 84

(Conferma di contributo all'Associazione Donatori di Sangue di Trieste per l'acquisto di un automezzo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell'articolo 8, commi 39 e seguenti, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per l'acquisto di autoveicolo o automezzo da destinare alle finalità istituzionali del beneficiario. La domanda per la conferma del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III

Debiti fuori bilancio

Art. 85

(Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio:

Direzione centrale o struttura equiparataTipologia di debito fuori bilancioCreditoreOggetto della spesaImporto 2019MissioneProgrammaTitolo
a)D.C. Autonomie locali, sicurezza, politiche per l'immigrazioneD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)Acquedotto del Carso S.p.A.Forniture idriche agli immobili regionali (ft. n. 2/PA dd. 25/02/2019)2.105,37131
b)D.C. Finanze e patrimonioD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)SECURITAS S.A. - BruxellesServizio di vigilanza degli immobili regionali - sede di Bruxelles9.392,88131
c)D.C. Risorse agroalimentari, forestali e itticheD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)Pordenone Fiere S.p.A.Partecipazione alla fiera Ortogiardino 201912.972,261611
d)D.C. Infrastrutture e territorioD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)Agenzia regionale per l'ambiente A.R.P.A. FVGServizio di analisi ambientali19.271,51 1031
e)D.C. Infrastrutture e territorioD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)Iniziative e Sviluppo soc. cooperativaServizio di contact center(rif. ft. n. 15/1 dd. 15/02/2019)314,281041
f)D.C. Infrastrutture e territorioD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera a)GOZZI FerruccioSentenza n. 666/2018 Giudice di pace di Trieste4.083,691051
g)D.C. Risorse agroalimentari, forestali e itticheD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)Società Centro di Assistenza Agricola UNICAA S.r.l.Svolgimento funzioni relative a variazione potenziale viticolo2.464,671611
h)D.C. Risorse agroalimentari, forestali e itticheD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera a)DILICH AuroraSentenza n. 484/2018 Tribunale di Trieste e atto di precetto dd. 14/03/201939.965,491621
i)D.C. Funzione pubblica e semplificazioneD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)Lavorint S.p.A.Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, periodo 01/11/2018-31/03/2019 (Rif. ft. 504/E dd. 31/01/2019; ft. 806/E dd. 31/01/2019; ft. 1215/E dd. 28/02/2019, ft. 1607/E dd. 28/02/2019)20.500,001101
j)D.C. Autonomie locali, sicurezza e politiche per l'immigrazioneD.Lgs. n. 118/2011, art. 73, comma 1, lettera e)TelepassPedaggi autostradali mese di dicembre 20184.761,02131
IMPORTO TOTALE 2019 riconoscimento debiti fuori bilancio proposti115.831,17

2. Per le finalità previste al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 2.105,37 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1085)

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1471)

4. Per le finalità previste al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 9.392,88 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/7984)

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1407)

6. Per le finalità previste al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 12.972,26 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/7351)

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/6972)

8. Per le finalità previste al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 19.271,51 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporti per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/5405)

9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporti per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/3911)

10. Per le finalità previste al comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa di 314,28 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/8197)

11. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/3014)

12. Per le finalità previste al comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa di 4.083,69 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/7352, S/8422)

13. Agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1002)

14. Per le finalità previste al comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di 2.464,67 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/7899)

15. Agli oneri derivanti dal comma 14 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/6332)

16. Per le finalità previste al comma 1, lettera h), è autorizzata la spesa di 39.965,49 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/9141, S/9142)

17. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1002)

18. Per le finalità previste al comma 1, lettera i), è autorizzata la spesa di 20.500 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/545)

19. Agli oneri derivanti dal comma 18 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/544)

20. Per le finalità previste al comma 1, lettera j), è autorizzata la spesa di 4.761,02 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato dl previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/7376).

21. Agli oneri derivanti dal comma 20 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/1255)

Capo II

Norme urgenti per gli enti locali

Art. 86

(Conferma di contributo al Comune di Udine)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Comune di Udine, il contributo già concesso alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Udine ai sensi dell'articolo 2, comma 44, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), con decreto n. 2995/PROTUR del 27 luglio 2018 del Direttore del competente servizio della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, per supportare le iniziative per lo sviluppo della piattaforma logistica agroalimentare nel Comune di Udine.

2. La domanda per la conferma del contributo di cui al comma 1 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente a una relazione sugli interventi programmati con evidenza dei termini di fine lavori e di rendicontazione da parte del nuovo beneficiario.

Art. 87

(Conferma di contributo al Comune di Manzano)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Comune di Manzano il contributo di 487.500 euro, convertito ai sensi dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e destinato, con deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2018, n. 129, all'intervento denominato "Realizzazione del centro di catalogazione e di ricerca sul distretto della sedia sito in via Sottomonte", ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato i termini perentori da ultimo prorogati, di aggiudicazione e di inizio lavori, fissati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2018, n. 1971.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Manzano presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

3. Ai sensi del comma 1 il servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa i nuovi termini di aggiudicazione, inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo stesso.

Art. 88

(Devoluzione di contributo al Comune di Varmo)

1. Al fine di soddisfare le nuove esigenze rappresentate dal Comune di Varmo è autorizzata la devoluzione del contributo concesso per la "Ristrutturazione ed ampliamento ex-scuola elementare Pacifico Valussi di Romans di Varmo" con decreto n. 5960 del 29 novembre 2016, per il diverso intervento riguardante l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione ed ampliamento Villa Giacomini ed ex scuole elementari ad uso socio-culturale 2° lotto" con la medesima finalità di centro di aggregazione giovanile.

2. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.

Art. 89

(Assegnazioni straordinarie ai Comuni di Moraro e Montenars)

1. Per l'anno 2019 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Moraro, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, un contributo straordinario di 40.000 euro. Le risorse sono erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.

2. Per l'anno 2019 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Montenars, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, un contributo straordinario di 30.000 euro. Le risorse sono erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.

Art. 90

(Conferma di contributo al Comune di Sacile)

1. Per la realizzazione dell'intervento di realizzazione della nuova scuola di S. Odorico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Sacile:

a) il contributo ventennale costante di 50.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali, Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), con decreto n. 3058/CULT del 28 settembre 2007 per la realizzazione dell'intervento di restauro e adeguamento normativo di Palazzo Ettoreo 1° lotto;

b) il contributo ventennale costante di 48.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), con decreto n. 6256/PMT del 15 novembre 2013, per lavori di valorizzazione della frazione di S. Odorico, 2° lotto.

2. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - servizio edilizia scolastica.

3. Ai fini della definizione del nuovo quadro economico possono essere ammesse spese già sostenute per la progettazione dell'intervento finanziato originariamente.

4. In relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera a), è disposta la riallocazione del relativo impegno per complessivi 350.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. In relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera b), è disposta la riallocazione del relativo impegno per complessivi 950.000 euro, suddivisi in ragione di 48.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2031, e di 336.000 euro per l'anno 2019, quale somma reimputata con decreto del Ragioniere generale n. 407/FIN del 21 febbraio 2019 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) alla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

6. Le riallocazioni disposte dai commi 4 e 5 per le annualità successive al 2021 faranno carico alle corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli dei bilanci per gli anni medesimi.

Art. 91

(Modifica alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 29/2018 concernente un intervento nel Comune di Drenchia)

1. Alla Tabella R relativa all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), con riferimento al numero di intervento sotto indicato, la descrizione dell'oggetto, la Missione, il Programma, il Titolo e Direzione centrale competente sono sostituiti dai seguenti:

N. INTERVENTODescrizioneMissioneProgrammaTitoloDirezione centrale competente
119Riqualificazione del Rifugio Solarie - Comune di Drenchia712Direzione generale

Art. 92

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 29/2018 in materia di coordinamento della finanza pubblica)

1. I commi 98 e 99 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono abrogati.

TITOLO VII

NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Capo I

Norme finanziarie

Art. 93

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017, come modificato dall'articolo 14, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

2. Per le finalità previste all'articolo 16 della legge regionale 25/1996, come sostituito dall'articolo 23, comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. Per le finalità previste all'articolo 26 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 28, della legge regionale 29/2018, come modificato dall'articolo 32, è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

7. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1, relative alla concessione dei contributi in conto capitale, è autorizzata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

9. Le entrate derivanti dalla cessione dell'impianto per la raccolta, la stagionatura e commercializzazione di formaggi con sede a Rivolto di Codroipo di cui all'articolo 34, previste in 575.000 euro, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 404 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.

10. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 1, lettera b), è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di 216.666,66 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

11. Per quanto disposto dall'articolo 34, comma 1, lettera a), e tenuto conto di quanto disposto dai commi 9 e 10, si provvede all'accantonamento di 358.333,34 euro a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

12. Le entrate derivanti dall'articolo 35 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.

13. Per le finalità previste dall'articolo 34, comma 4 quater, della legge regionale 23/2007, come aggiunto dall'articolo 44, comma 4, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

14. Per le finalità previste all'articolo 6, comma 3 bis, della legge regionale 23/2015, come aggiunto dall'articolo 45, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante prelievo di pari importo per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

16. Per le finalità previste dall'articolo 46, comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

17. Per le finalità previste all'articolo 7, comma 9, della legge regionale 29/2018, come modificato dall'articolo 47, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

18. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

19. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20 (Autorizzazione all'acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

21. Per le finalità previste all'articolo 48, comma 1, è autorizzata la spesa di 102.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

22. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21 si provvede mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2019 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

23. Per le finalità previste dall'articolo 17 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 49, comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

24. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

25. Per le finalità previste dall'articolo 17 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014, come inserito dall'articolo 49, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per gli anni 2019-2021, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2019 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

26. Per le finalità previste dall'articolo 50, comma 3, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

27. Per le finalità previste dall'articolo 51, comma 1, è autorizzata la spesa di 870.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

28. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 25, 26, e 27 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 3.220.000 euro, suddivisi in ragione di 1.620.000 euro per l'anno 2019, 800.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

29. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 8/2003, come modificato dall'articolo 56, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

30. Per le finalità previste all'articolo 67, comma 1, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

31. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 67, comma 1, previste in 800.000 euro per l'anno 2019, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) Tipologia 30500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.

32. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 29/2018, come modificato dall'articolo 81, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

34. Per le finalità previste dall'articolo 89, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

35. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 34 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

36. Per le finalità previste dall'articolo 91, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 130.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2019 e 100.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

37. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 36 si provvede per 30.000 euro per l'anno 2019 e per 100.000 euro per l'anno 2020, mediante storno dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

38. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 92 sono previste minori entrate, per 5 milioni di euro, con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti a medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021, e minori spese per 5 milioni di euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

39. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Capo II

Entrata in vigore

Art. 94

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.