Legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Misure urgenti per il recupero della competitivitą regionale.
Art. 75
 (Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 63/1982 concernente i componenti esterni degli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale)
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali di livello equiparato si riferisce all'ammontare dei rimborsi spese previsti per i dipendenti regionali per le missioni effettuate sul territorio nazionale.