1. Con riferimento ai contributi agli organismi associativi tra apicoltori di cui all'
articolo 2, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le domande relative all'anno 2019 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per consentire l'adeguata realizzazione e il completamento degli interventi previsti per il raggiungimento delle finalitą di cui alla
legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), finanziati ma non ancora iniziati, o attuati solo parzialmente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale consente ai Comuni interessati di rimodulare le aree individuate, in sede di istanza di finanziamento, dalla cartografia di cui all'articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale medesima, fermo restando l'importo complessivo dei fondi gią trasferiti. A tal fine i Comuni interessati presentano la variante alla cartografia, con allegato il prospetto di raffronto dei mappali interessati dagli interventi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.