Legge regionale 22 febbraio 2019 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

Art. 36

(Devoluzione e conferma contributi edilizia scolastica)

1. Al fine di permettere all'Educandato statale collegio Uccellis di Udine una nuova programmazione degli investimenti, in considerazione dell'offerta formativa prevista dai piani di dimensionamento, è autorizzata la devoluzione del contributo regionale già concesso e non ancora erogato con decreto PMT/SEDIL/UD/4964, del 13 settembre 2013 per investimenti diversi da quelli previsti.

2. L'Educandato statale collegio Uccellis di Udine presenta domanda di devoluzione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di edilizia scolastica corredata della proposta di nuova programmazione degli investimenti.

3. Con deliberazione di Giunta regionale viene approvata la nuova programmazione e vengono fissati i nuovi termini di inizio e fine lavori.

4. La liquidazione degli importi già concessi avviene a stato di avanzamento a copertura dei nuovi quadri economici, fino alla concorrenza dei ratei scaduti dei contributi, al momento dell'inizio lavori.

5. I contributi possono coprire anche gli interessi di ammortamento per mutui da stipulare a valere su ratei dei contributi che devono ancora maturare al momento dell'inizio lavori.

6. Per la realizzazione dell'intervento della nuova scuola materna comunale di Martignacco, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 49.631,90 euro annui concesso, con decreto n. PMT/SEDIL/PN/5297/ES/17 del 20 novembre 2012.

7. La richiesta di conferma dell'intervento, corredata del nuovo quadro economico di spesa e dal cronoprogramma dell'intervento è presentata entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente norma, alla Direzione centrale Infrastrutture e Territorio - Servizio edilizia scolastica e universitaria.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi e a concedere proroghe ai termini di inizio e conseguente fine lavori per gli interventi a favore di edifici universitari che sono oggetto di contribuzione ai sensi delle leggi regionali di settore, per un massimo di due anni rispettivamente.

9. La domanda di proroga deve essere presentata per ogni intervento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di edilizia universitaria.