Legge regionale 22 febbraio 2019 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

Art. 33

(Sostituzione dell'articolo 48 della legge regionale 13/2018)

1. L'articolo 48 della legge regionale 13/2018 è sostituito dal seguente:

<<Art. 48

(Presentazione della domanda ed erogazione dei contributi)

1. I soggetti di cui all'articolo 46 presentano entro il mese di febbraio di ogni anno alla Struttura regionale competente in materia di istruzione, la domanda di contributo recante in allegato la descrizione delle iniziative proposte e il preventivo delle spese previste per ciascuna iniziativa. Ciascun soggetto non può presentare più di tre iniziative.

2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, si provvede all'approvazione del riparto dei contributi secondo le modalità di cui all'articolo 47.

3. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione del riparto si provvede alla concessione e alla contestuale erogazione in via anticipata dei contributi. Con il decreto di concessione sono stabiliti modalità e termini di rendicontazione delle singole iniziative finanziate.>>.