Legge regionale 22 febbraio 2019 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021
Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).
Art. 28
(Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 13/2018)
1. All'articolo 41 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Tempo integrato extrascolastico>>;
b) al comma 1 le parole <<la Regione, sostiene il tempo pieno e prolungato>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Regione sostiene il tempo integrato extrascolastico>>;
c) al comma 1 le parole <<con priorità delle scuole>> sono sostituite dalle seguenti: <<con priorità alle scuole>>;
d) al comma 2 le parole <<che realizzano tempo pieno e tempo prolungato>> sono sostituite dalle seguenti: <<che realizzano progetti riguardanti il tempo integrato extrascolastico>>;
e) al comma 3 dopo le parole <<attività di potenziamento>> sono inserite le seguenti: <<e recupero>>;
f) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. In sede di prima applicazione sono beneficiari i Comuni sede di istituzioni scolastiche con popolazione fino a 5.000 abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente.>>.