Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).
Art. 40
 (Norme transitorie)
1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla presente legge e dalla legge regionale 13/2018 continuano ad applicarsi i seguenti regolamenti:
a) decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2011, n. 92/Pres. <<Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004)>>;
b) decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres. <<Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)>>;
c) decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 097/Pres. <<Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera>>;
d) decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2016, n. 105/Pres. <<Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)>>.