<<Art. 36 bis
(Interventi a favore delle scuole per celebrare i Giorni della memoria e del ricordo)
1. Al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull'importanza della memoria storica, l'Amministrazione regionale sostiene iniziative, incontri e viaggi della memoria da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto indicato nella
legge 20 luglio 2000, n. 211"Istituzione del <<Giorno della Memoria>> in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti" e nella
legge 30 marzo 2004, n. 92"Istituzione del <<Giorno del ricordo>> in memoria dei martiri delle foibe, dell'esodo istriano-giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati".
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle scuole e ai Comuni della regione un contributo a sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo.
3. Sono beneficiarie dei contributi di cui al comma 2 le istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia quali capofila di reti di istituzioni scolastiche composte di almeno tre istituti compreso il capofila. Sono, altresì, beneficiari i Comuni purché in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro.>>.