Legge regionale 22 febbraio 2019, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).
Art. 15
1.
Dopo l'articolo 28 della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:
<<Art. 28 bis
 (Formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro)
1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostiene progetti di formazione e di sensibilizzazione sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole ubicate nel territorio regionale, per lo sviluppo di una mentalità collettiva sensibile al tema della sicurezza e per la riduzione di infortuni e malattie professionali in ambito scolastico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo all'istituzione scolastica capofila della rete delle scuole polo per la sicurezza, individuata dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, in raccordo con la Direzione centrale competente in materia di salute e con le Aziende per l'Assistenza Sanitaria.
3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso previa presentazione, da parte dell'istituto capofila della rete delle scuole polo per la sicurezza, istituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), di un progetto, corredato del preventivo di spesa, che coinvolga gli istituti scolastici della regione e valorizzi le risorse umane qualificate presenti all'interno degli stessi. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.>>.