Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Nel titolo della L.R. 31/2018, anzichè "...Ordinamento della Unioni territoriali intercomunali..." deve correttamente leggersi "...Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali...", come da errata corrige pubblicata nel B.U.R. dd. 9/1/2019, n. 2.
Capo I
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 6 e 6 bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 6 e 6 bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 10, 12 e 13, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 16, 17 e 18, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 19 bis e 20, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 6
Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 23, 24 e 31, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 23, 24 e 31, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020, data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.
Capo II
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 L.R. 18/2015, a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, commi 9, lett. b), 10, 10 bis e 10 ter L.R. 18/2015, a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 13
 (Norme transitorie per la gestione delle risorse assegnate con la concertazione Regione - Autonomie locali negli anni 2017 e 2018)
1. La proroga della tempistica di rendicontazione finale degli interventi finanziati con le risorse della concertazione Regione - Autonomie locali degli anni 2017 e 2018-2020, riferita ai fondi dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), all'articolo 2 e comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità), ai commi 82 e 83 e commi 98 e 99 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 e commi 2 e 4 dell'articolo 32 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), ai commi da 17 a 22 dell'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), ai commi da 14 a 24 dell'articolo 10 della legge 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), e la fissazione di un nuovo termine di rendicontazione sono disposte con decreto del Direttore del Servizio competente per materia oggetto dell'intervento, tenuto conto dello stato di avanzamento della spesa da parte dell'ente locale.
2. Le economie risultanti dagli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 sono restituite alla Regione.
3. La modifica dell'oggetto degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 è disposta con legge regionale e solo a parità di Missione e Programma già codificati.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 13/2020
Capo III
 Modifiche alla legge regionale 6/2006, disposizioni transitorie in materia di Servizi sociali dei Comuni e di Aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 19/2003 concernente l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona
Art. 14
1.
L'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:
<< Art. 17
 (Servizio sociale dei Comuni)
2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali.
3. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), il Servizio sociale dei Comuni svolge attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonché alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività.
4. A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più Servizi sociali dei Comuni rientranti nel territorio del medesimo ente del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi.
5. I Comuni possono in ogni caso stabilire anche singolarmente eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione.>>.

Art. 16
1.
L'articolo 18 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:
<< Art. 18
 (Convenzione per l'istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni)
1. Il Servizio sociale dei Comuni è disciplinato da una convenzione promossa dall'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni e approvata con deliberazioni conformi dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La convenzione di cui al comma 1 individua la forma di collaborazione tra gli enti locali per la realizzazione del Servizio sociale dei Comuni, scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima convenzione, la delega agli enti del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale, la delega alle Unioni territoriali intercomunali ovvero ad altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, di seguito denominati Enti gestori.
4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti sanitari non coincida con l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di uno o più ambiti territoriali, la convenzione individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.>>.

Art. 18
1.
L'articolo 20 della legge regionale 6/2006 è sostituito dal seguente:
<< Art. 20
 (Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni)
1. In ogni territorio di gestione associata è istituita l'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni.
2. La costituzione dell'Assemblea è promossa per iniziativa del Sindaco del Comune più popoloso dell'ambito territoriale di pertinenza. Essa è composta dai Sindaci di tutti i Comuni dell'ambito o su loro delega, anche permanente, dagli Assessori competenti in materia di politiche sociali. L'Assemblea elegge al suo interno il Presidente.
3. L'Assemblea ha funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale e le sue deliberazioni sono vincolanti nei confronti degli Enti gestori, ferma restando la disponibilità finanziaria. Svolge in particolare le seguenti attività:
a) promuove, tramite il Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni;
b) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di cui all'articolo 24, alla stipulazione del relativo accordo di programma e approva annualmente il relativo Piano attuativo annuale;
c) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio sociale dei Comuni;
d) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 39;
e) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;
f) monitora e verifica l'attività dell'Ente gestore;
g) partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio;
h) esprime parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma qualora il relativo ente del servizio sanitario regionale che assicura l'assistenza territoriale gestisca in delega i servizi socioassistenziali;
i) esprime parere in sede di verifica degli obiettivi assegnati al Direttore del distretto, nel caso previsto alla lettera h).
4. Per le attività previste dal comma 3, lettere g), h) e i), qualora più Servizi sociali dei Comuni siano ricompresi in un unico distretto sanitario le rispettive Assemblee operano congiuntamente.
6. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato dal regolamento interno, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
7. Qualora l'ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni comprenda il territorio di un solo Comune o di parte di esso, i compiti dell'Assemblea sono attribuiti al Sindaco del Comune medesimo, salve restando le funzioni consultive dei soggetti di cui al comma 5.>>.

Art. 19
1.
Dopo l'articolo 20 della legge regionale 6/2006 è inserito il seguente:

Art. 20
 (Disposizioni transitorie in materia di Servizio sociale dei Comuni)
1. Le convenzioni per l'istituzione e la gestione del Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), come sostituito dall'articolo 16, sono adottate entro il 30 settembre 2019 e hanno effetto secondo le tempistiche ivi indicate e comunque entro e non oltre l'1 gennaio 2020.
3. Sino all'adozione delle convenzioni di cui al comma 1 restano valide le convenzioni in essere alla data del 30 novembre 2016. Qualora la gestione transitoria sia garantita ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera b), si applicano i regolamenti per la gestione associata vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), fatti salvi gli eventuali diversi accordi assunti a livello territoriale, le funzioni previste dall'articolo 20 della legge regionale 6/2006, come sostituito dall'articolo 18, sino all'entrata in vigore della convenzione di cui al comma 1, sono svolte dall'Assemblea dell'Unione integrata dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale previsto dall'articolo 17 della legge regionale 6/2006, come sostituito dall'articolo 14.
Art. 22
 (Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 19/2003 concernente l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona)
1. In via di interpretazione autentica, all'articolo 3 della legge regionale 19/2003 le parole <<con criteri imprenditoriali>> devono intendersi <<con autonomia imprenditoriale>>, in quanto le Aziende pubbliche di servizi alla persona, come gli enti del Servizio sanitario regionale, operano con criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nel seguire i relativi fini istituzionali.
Capo IV
 Norme finali
Art. 23
 (Norme transitorie in materia di Consiglio delle autonomie locali)
1. Fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), resta ferma la composizione del Consiglio delle autonomie locali eletto sulla base degli ambiti territoriali del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 luglio 2018, n. 19 (Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale 12/2015).
Art. 24
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

b) il comma 3 dell'articolo 7 e gli articoli 24, 25, 33, 34, 35, 36 e 38 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);
c) il comma 9 ter dell'articolo 14 e gli articoli 58, 59 e 63 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali);
d) i commi 60 e 61 dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017);
e) il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
f) le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 32, le lettere a), b) e c) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda);
g) gli articoli 6, 7, 13, 14 e 16 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012);
i)
gli articolo 2 e 24 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture);

j) i commi 44 e 45 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019);
l) il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2018, n. 17 (Norme urgenti in materia di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali);
m) i commi 48 e 49 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020).