Legge regionale 28 dicembre 2018 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2019.

Art. 8

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa congiuntura economica, in attuazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2019 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

2. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 1, in misura pari al 70 per cento, fino ad un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.

3. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 1, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.

4. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 1 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.

5. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 1, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.

6. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2018.

7. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2019, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2018.

8. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2020, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

9. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.

10. Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili), finalizzato alla realizzazione nel 2019 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse Edili, nonché a favore dei lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse medesime.

11. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2019, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, il progetto di cui al comma 10, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 10, indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2018.

12. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) di importo pari alla somma da erogare.

13. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 10 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2019, procede alla concessione del contributo nonché, nell'ipotesi di cui al comma 12, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.

14. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 10 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile al 31 dicembre 2019.

(1)

15. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 28 febbraio 2020, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro, la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), richiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 12, della parte residua dello stesso.

(2)

16. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 15, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 12, della parte residua dello stesso.

17. Le risorse di cui al comma 18 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2018.

18. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Polo Tecnologico di Pordenone, società consortile per azioni, un contributo per la realizzazione dei lavori di ampliamento della sede adibita a parco scientifico e tecnologico regionale e l'eventuale fornitura di arredi e attrezzature.

20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca, corredata della relazione degli interventi da realizzare.

21. Per le finalità di cui al comma 19, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e pertanto il contributo è ammissibile nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili riferiti ai costi degli investimenti materiali.

(3)

22. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.

23. Dopo il comma 60 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono inseriti i seguenti:

<<60 bis. Per la realizzazione dei progetti complessi di cui al comma 56 e coerentemente ai contenuti delle intese e degli accordi di cui al comma 55, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di fondatore, alla costituzione di una fondazione di partecipazione avente quale principale finalità istituzionale la creazione di un sistema integrato regionale per lo sviluppo e la generazione d'impresa.

60 ter. La Regione promuove la partecipazione alla fondazione di cui al comma 60 bis, in qualità di fondatore, di Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park. Lo statuto della fondazione stabilisce le condizioni per la partecipazione anche di altri soggetti pubblici e privati.

60 quater. La Regione concorre alla formazione della dotazione iniziale della fondazione attraverso l'assegnazione di un conferimento indicato in sede di atto costitutivo.

60 quinquies. La Regione, inoltre, al fine di concorrere al sostegno dell'attività della fondazione, eroga un contributo al fondo di gestione, nella misura stabilita annualmente con le leggi di stabilità.

60 sexies. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 60 bis, in qualità di fondatore, è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, la quale approva contestualmente gli schemi di atto costitutivo e di statuto e stabilisce le risorse iniziali da destinare al fondo di gestione di cui al comma 60 quinquies. Le eventuali modifiche allo statuto che si rendessero successivamente necessarie sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.>>.

24. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 60 quater, della legge regionale 45/2017, come inserito dal comma 23, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 55.

25. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 60 quinquies, della legge regionale 45/2017, come inserito dal comma 23 è destinata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2019 a valere a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 55.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori ARDISS un contributo per l'acquisto di arredi presso l'immobile di viale Ungheria a Udine, adibito a casa dello studente.

(6)

27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario corredata della relazione degli interventi da realizzare.

28. Per le finalità previste dal comma 26 è destinata la spesa di 740.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori ARDISS un contributo per la realizzazione di interventi di adeguamento e miglioramento sismico, di riqualificazione energetica e messa in sicurezza delle vie di esodo, di manutenzione straordinaria di edifici adibiti a casa dello studente e a servizi per il diritto allo studio universitario, ivi compresi i percorsi e le aree esterne agli stessi.

(7)

30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario corredata della relazione degli interventi da realizzare.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa complessiva di 8.660.000 euro suddivisa in ragione di 1.520.000 euro per l'anno 2019, di 4.140.000 euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.

32. In considerazione dell'urgenza di garantire la piena operatività e la qualità del servizio di istruzione e nelle more dell'avvio delle operazioni di regionalizzazione delle competenze in materia di istruzione non universitaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca le procedure per la predisposizione, a valere per l'anno scolastico 2019-2020, di protocolli di intesa o accordi allo scopo di addivenire ad una temporanea soluzione con riferimento alla carenza di organico negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia, rappresentato da personale ausiliario, tecnico e amministrativo e da insegnanti di sostegno.

33. Le intese o gli accordi di cui al comma 32 sono diretti a consentire l'utilizzo di personale ausiliario, tecnico, amministrativo e di insegnanti di sostegno con oneri a carico della Regione.

34. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati gli schemi delle intese o accordi di cui al comma 32, al fine di stabilire le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 33.

35. Per le finalità previste dal comma 32, è destinata la spesa complessiva di 1.250.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 750.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la graduatoria delle domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), approvata per l'anno scolastico 2018-2019 con decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 11859/LAVFORU/2018 del 3 dicembre 2018, mediante il finanziamento delle sezioni di nuova attivazione. Sono ammesse al contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2018-2019.

37. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 46.500 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione della tabella H prevista al comma 55.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Congregazione suore ancelle della carità di Brescia, ente gestore della Sezione Primavera aggregata alla scuola dell'infanzia paritaria "Monsignor Ugo Larice" di San Daniele del Friuli, per la prosecuzione nell'anno scolastico 2018/2019 del servizio educativo sperimentale a favore dei bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi di età di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Si applicano le disposizioni di cui al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 97/Pres. e successive modificazioni e integrazioni.

40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella H di cui al comma 55.

41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti contributi straordinari diretti all'acquisto di arredi, attrezzature scolastiche per le scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

42. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 41 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del preventivo di spesa. Il contributo è concesso tenendo conto dell'urgenza e necessità degli interventi richiesti, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con erogazione di un contributo massimo di 25.000 euro per ciascun Comune beneficiario. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

43. Per le finalità previste dal comma 41 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella H di cui al comma 55.

44. Fermo l'acquisto di efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento previste dalla legge 18 agosto 2005 n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e dai relativi regolamenti di attuazione, per il solo anno educativo 2019/2020:

a) l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare i contributi previsti dall' articolo 9, comma 18 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione) ai soggetti gestori pubblici privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all' articolo 3 della legge regionale 20/2005 anche non accreditati, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività, a valere sulle istanze presentate nell'anno 2019;

b) il Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie, previsto dall' articolo 15 della legge regionale 20/2005 , rimane finalizzato all'accesso ai nidi d'infanzia e agli altri servizi di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20/2005 , con esclusione dei servizi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c bis), e di cui all'articolo 5, comma 5 della legge regionale 20/2005 , gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati, anche non accreditati, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività, a valere sulle istanze presentate nell'anno 2019.

(4)(5)

45. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 44, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

46. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 44, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per gli asili) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

47. Alla legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 dopo le parole <<dell'ambiente montano>> sono aggiunte le seguenti: <<, escluse le attività didattiche destinate esclusivamente alle istituzioni scolastiche>>;

b) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

<<Art. 7 bis

(Iniziative del CAI del Friuli Venezia Giulia a favore delle istituzioni scolastiche)

1. Il CAI FVG realizza iniziative di arricchimento e integrazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con specifico riguardo ai programmi didattici aventi ad oggetto lo studio del territorio regionale, di quello montano in particolare, la divulgazione di conoscenze e lo sviluppo di competenze didattiche in campo naturalistico, l'educazione alla cura e alla fruizione delle risorse ambientali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al CAI FVG un contributo. La domanda per la concessione del contributo è presentata entro l'1 marzo al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e della relazione illustrativa delle attività. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.>>.

48. Per le finalità previste dall'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36, come inserito dal comma 47, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.

49.

( ABROGATO )

(8)

50. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.

(9)

51. Dopo l'articolo 37 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è aggiunto il seguente:

<<Art. 37 bis

(Centro regionale di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana)

1. In conformità con le disposizioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) l'Amministrazione regionale intende favorire la diffusione della lingua friulana e accrescere la qualità e le competenze del personale docente nelle istituzioni scolastiche regionali anche attraverso lo sviluppo di un Centro regionale di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana, denominato "Docuscuele" a disposizione degli insegnanti, degli alunni e delle famiglie e gestito dalla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un contributo annuo a sostegno del Centro, per lo sviluppo di attività informative, di formazione, di produzione e diffusione del materiale didattico e di altre attività di valorizzazione della lingua friulana nelle scuole, conformemente alle linee di sviluppo regionali in materia di valorizzazione della lingua friulana contenute nel Piano Generale di Politica Linguistica per la lingua friulana di cui all'articolo 25 della legge Regionale 29/2007.

3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata entro il 28 febbraio di ogni anno al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e del rendiconto del contributo dell'anno precedente. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con erogazione dell'intera somma su richiesta del beneficiario. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

4. Limitatamente all'anno 2019 la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa.

5. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.>>.

52. Per le finalità previste dall'articolo 37 bis, comma 2, della legge regionale 13/2018, come inserito dal comma 51, è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.

53. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole <<entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale, alla Presidenza della Regione - Servizio politiche per la famiglia, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa.>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, alla Direzione centrale competente per le politiche della famiglia, corredata del programma annuale illustrativo delle attività e del preventivo di spesa.>>.

54. Per le finalità previste dal comma 3, in combinato disposto con il comma 4, dell'articolo 3 della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 53, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ) - Programma n. 5 (Interventi per la famiglia) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 55.

55. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella H.

Note:

Parole sostituite al comma 14 da art. 7, comma 6, L. R. 16/2019

Parole sostituite al comma 15 da art. 7, comma 7, L. R. 16/2019

Parole sostituite al comma 21 da art. 7, comma 8, L. R. 16/2019

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 44 da art. 7, comma 52, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 44 da art. 7, comma 52, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole sostituite al comma 26 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 29 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Comma 49 abrogato da art. 43, comma 1, lettera oo), L. R. 22/2021

Comma 50 abrogato da art. 43, comma 1, lettera oo), L. R. 22/2021