Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2019.
Art. 9
 (Salute, politiche sociali e disabilità)
1. Al fine di garantire la continuità assistenziale nella fase di attuazione dei livelli essenziali di assistenza nazionali e nelle more del completamento delle procedure di cui agli articoli 49 e 50 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), le aziende del Servizio sanitario regionale rinnovano per l'anno 2019 le convenzioni già in essere nell'anno 2018 con le comunità terapeutiche di accoglienza per tossicodipendenti per la terapia riabilitativa delle dipendenze e con le strutture residenziali per anziani per le prestazioni residenziali e per i trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale in favore di persone anziane non autosufficienti.
5. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 18, della legge regionale 14/2016, come modificato dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 48, della legge regionale 25/2018, come modificato dal comma 6, si provvede a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
8. Nelle more della compiuta valutazione del periodo di sperimentazione della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), e della revisione delle misure nazionali in materia di contrasto alla povertà e di inclusione sociale, la Regione, al fine di garantire la continuità degli interventi economici a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico ed esclusione sociale, istituisce per l'anno 2019 un apposito fondo di contrasto alla povertà.
10. Beneficiari degli interventi economici finanziati con il fondo sono i nuclei familiari, definiti secondo le regole del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
b) non avere mai beneficiato della Misura attiva di sostegno al reddito o averne concluso il periodo di prima concessione o di rinnovo da almeno un bimestre;
11. Non possono in ogni caso accedere agli interventi i nuclei beneficiari di Misura attiva di sostegno al reddito che hanno rinunciato volontariamente al beneficio in corso di concessione.
12. La domanda per accedere agli interventi può essere presentata dal componente del nucleo in possesso dei requisiti di cui al comma 10, lettera a), numeri 1) e 2), dall'1 gennaio 2019 fino al 31 maggio 2019 sulla base di un modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione. Il termine finale per la presentazione delle domande può essere variato con deliberazione della Giunta regionale.
13. Gli interventi sono concessi ed erogati dai Servizi sociali dei Comuni nel limite delle risorse disponibili, decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda e si concludono il 31 dicembre 2019. L'erogazione avviene con cadenza mensile.
15. Per beneficiare degli interventi di cui al comma 10 i componenti del nucleo di età uguale o maggiore di diciotto anni devono sottoscrivere il patto di inclusione di cui all'articolo 6 della legge regionale 15/2015 entro sessanta giorni dal pagamento della prima mensilità. Nelle more della sottoscrizione del patto le erogazioni delle mensilità successive alla prima sono sospese. La mancata sottoscrizione del patto entro il termine per cause imputabili ai componenti del nucleo determina la decadenza dal beneficio e il nucleo non può più ripresentare domanda. Per i beneficiari di Misura attiva di sostegno al reddito e di Reddito di Inclusione giunti al termine delle rispettive misure che hanno già sottoscritto patti di inclusione o progetti personalizzati, i patti di inclusione e i progetti personalizzati già sottoscritti si considerano validi anche al fine della concessione degli interventi economici di cui al comma 10, ferma restando la possibilità per i Servizi sociali dei Comuni di ridefinirne i contenuti.
16. In caso di variazioni nella composizione del nucleo beneficiario in corso di concessione dell'intervento, il nucleo presenta un ISEE aggiornato entro trenta giorni dalla variazione e l'ammontare dell'intervento economico è conseguentemente rideterminato sulla base del nuovo valore ISEE a decorrere dal mese successivo alla variazione.
20. Per le finalità di cui al comma 9 è destinata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 35.
22. Le modalità di presentazione della domanda e i criteri per la concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 21 sono determinati con specifico regolamento.
23. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 35.
25. Le risorse di cui al comma 24, lettera a), sono ripartite proporzionalmente tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale di gestione associata, garantendo a ognuno un contributo minimo pari a 35.000 euro.
26. Le risorse di cui al comma 24, lettera b), sono ripartite tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6), e per il 30 per cento in base al numero delle domande di Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/2015 in corso di concessione al 30 giugno 2018, come risultanti dal sistema informatico previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 0216/Pres..
28. Alle finalità di cui al comma 24 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
30 ter. I contributi di cui al comma 29 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, commi 1 e 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile fino a un importo massimo di 50.000 euro, fino a esaurimento delle risorse disponibili a bilancio regionale. La Direzione istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone la completezza e la regolarità formale e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi dell'automezzo e la conseguente ammissibilità della spesa.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità Collinare del Friuli un contributo per l'adeguamento e l'ampliamento del canile comprensoriale di Rive d'Arcano con la realizzazione di un gattile e di un'oasi felina nelle pertinenze della struttura esistente.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un progetto di massima e di una relazione tecnico descrittiva dell'opera e degli acquisti da realizzare. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo.
34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 35.
35. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 29 da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
2 Comma 30 sostituito da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
3 Comma 29 sostituito da art. 9, comma 36, L. R. 13/2019
4 Comma 30 sostituito da art. 9, comma 38, L. R. 13/2019
5 Comma 30 bis aggiunto da art. 9, comma 39, L. R. 13/2019
6 Comma 30 ter aggiunto da art. 9, comma 39, L. R. 13/2019
7 Comma 29 abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019
8 Comma 30 abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019
9 Comma 30 bis abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019
10 Comma 30 ter abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019
11 Comma 31 abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 16/2019
12 Parole soppresse al comma 18 da art. 8, comma 17, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13 Integrata la disciplina del comma 19 da art. 8, comma 18, L. R. 15/2020