Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021.
Art. 3
 (Ambiente ed energia)
2.
Dopo il comma 8 dell'articolo 35 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione carburanti), è inserito il seguente:
<<8 bis. Nel caso di nuova realizzazione o di ristrutturazione totale degli impianti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere f) e g), l'autorizzazione unica prevede, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di infrastrutture per combustibili alternativi), l'obbligo di installazione di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 257/2016, nonché di rifornimento di GNC o di GNL anche in sola modalità self service, con esclusione degli impianti di distribuzione dei carburanti situati nelle aree svantaggiate e fatta salva la sussistenza di una delle impossibilità tecniche indicate dall'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 257/2016. Nel caso in cui le citate impossibilità tecniche sussistano contemporaneamente, l'autorizzazione unica prevede l'obbligo di installazione di impianti di distribuzione di GPL.>>.

Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, commi 4 bis, 8 e 9, L.R. 14/2010.