Art. 10
(Cooperazione territoriale europea, volontariato, lingue minoritarie, corregionali all'estero, area committenza e servizi generali)
1.
Alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
b)
i commi 6 e 7 dell'articolo 5 sono abrogati;
c)
all'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. Nelle more dell'attuazione dell'
articolo 11 del decreto legislativo 117/2017, l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'associazione di promozione sociale nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.>>;
2)
i commi 7 e 8 sono abrogati.
4.
Il
comma 1 bis dell'articolo 16 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), è sostituito dal seguente:
<<1 bis. Al fine di garantire la presenza anche sul territorio delle attività di sportello di cui al comma 1, l'ARLeF può sottoscrivere appositi accordi di collaborazione con uno o più Comuni in cui insiste la minoranza linguistica friulana.>>.
6.
Il
comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), è sostituito dal seguente:
<<10. La cartellonistica stradale prevista dall'
articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è conforme a quanto disposto dalla normativa in materia di circolazione stradale ed è realizzata mediante aggiunta del testo in lingua friulana direttamente sotto il testo in italiano, con medesimi caratteri e dimensioni, entro lo stesso pannello. I testi in lingua friulana devono essere scritti nella grafia ufficiale, in conformità all'
articolo 5 della legge regionale 29/2007. La grafia dei toponimi friulani è soggetta al parere preventivo e vincolante dell'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane.>>.
8. Per le finalità di cui al comma 7 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti nel 2019. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi negli esercizi 2016 e 2017 ai sensi dell'articolo 18, commi 9 e 10, della
legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), per l'organizzazione di attività e servizi educativi, nonché per il sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena anche nel caso di mancato rispetto dei termini di rendicontazione del contributo concesso inizialmente, fissati o per i quali sia stata regolarmente richiesta la proroga.
11. Al fine della conferma di cui al comma 10 i beneficiari, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge, presentano al Servizio competente apposita richiesta motivata, a mezzo posta elettronica certificata, allegando la prescritta documentazione di rendiconto delle spese sostenute nei termini precedentemente fissati o oggetto di regolare richiesta di proroga e fornendo elementi atti a dimostrare la conclusione, negli stessi termini, degli interventi oggetto del provvedimento di concessione.
12. Il mancato rispetto del termine perentorio fissato ai sensi del comma 11 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, maggiorato degli interessi a norma di legge.