Art. 3
(Enti del Servizio sanitario regionale)
1.
Il Servizio sanitario regionale č composto dai seguenti enti dotati di personalitā giuridica di diritto pubblico:
a) l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
b) l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
c) l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
d) l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC).
2.
Il Servizio sanitario regionale č composto, oltre che dagli enti di cui al comma 1, da:
a) l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo);
b) l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO).
4. Gli enti istituiti ai sensi del comma 1, lettere a), c) e d), sono costituiti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 16, L. R. 13/2019
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 32, comma 2, L. R. 22/2019