Legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali.
Capo I
 Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale
Art. 1
1.
La lettera d) del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), è abrogata.

2. In relazione al comma 1 è ripristinato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2018 , il testo del comma 22 dell'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), nel testo vigente alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 20/2018 .
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 12, comma 2, L. R. 13/2019
Art. 2
1. All'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
12 ter. Per le finalità di cui al comma 11 e al comma 12, con riferimento in tal caso alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 75/2017, non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).>>.

Art. 3
1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:
e)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Accesso alla qualifica di dirigente)
1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico avviene per corso concorso o per concorso. Con regolamento emanato dalle amministrazioni sono definite, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la disciplina delle procedure concorsuali di cui al primo periodo relativamente agli aspetti di cui all'articolo 26, comma 6.
2. Al corso concorso e al concorso possono essere ammessi:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;
b) i soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, per almeno cinque anni purché muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 509/1999.
3. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 per l'assunzione di dirigenti presso gli enti locali, possono essere espletate, qualora gli enti medesimi lo richiedano e previa stipula di apposita convenzione, dall'Ufficio unico di cui all'articolo 17.
4. I bandi del corso concorso e del concorso possono prevedere che una quota dei posti da coprire, non superiore al 50 per cento, sia riservata al personale dell'amministrazione procedente con contratto di lavoro a tempo indeterminato appartenente alla categoria apicale del personale non dirigenziale e in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

t)   ( ABROGATA )
u)   ( ABROGATA )
Note:
1 Numero 3) della lettera z) del comma 1 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 9/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 56, c. 12, L.R. 18/2016.
2 Numero 3) della lettera j) del comma 1 abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 17, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, L.R. 18/2016.
3 Numero 4) della lettera j) del comma 1 abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 8/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 17, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, L.R. 18/2016.
4 Lettera t) del comma 1 abrogata da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione del Capo VI del Titolo III della L.R. 18/2016.
5 Lettera u) del comma 1 abrogata da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione del Capo VI del Titolo III della L.R. 18/2016.
6 Numero 2) della lettera v) del comma 1 abrogato da art. 18, comma 1, lettera f), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione del Capo VI del Titolo III della L.R. 18/2016.
Art. 4
 (Proroga graduatorie)
1.
La vigenza delle graduatorie dei pubblici concorsi di cui all'articolo 57, comma 8, terzo periodo, della legge regionale 18/2016, e all'articolo 21 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), in corso di validità al 31 dicembre 2018 è prorogata, alle relative scadenze, di sei mesi.

Art. 6
1. Al comma 4 bis dell'articolo 46 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
le parole << e l'ipotesi di mobilità di Comparto di cui all' articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale)>> sono soppresse.

Capo II
 Disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione
Art. 9
1.
L'articolo 15 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:

Art. 10
1.
L'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Portavoce)
1. Il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale possono avvalersi ciascuno, per tutta la durata del loro incarico, di un portavoce con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione.
2. Il portavoce, scelto anche tra persone esterne all'Amministrazione regionale, non può esercitare per tutta la durata dell'incarico altra attività professionale, autonoma o dipendente, salvo apposita autorizzazione regionale.
3. L'incarico di portavoce è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, rispettivamente dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Presidente del Consiglio regionale. Gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono definiti rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; il trattamento economico è fissato avuto riguardo, quale limite massimo, a quello previsto per la fascia retributiva più bassa dei Direttori centrali, o equiparati, della Regione. In ogni caso il contratto è risolto di diritto con la cessazione dalla carica rispettivamente del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale che ha avanzato la proposta. Il conferimento dell'incarico a dipendenti del ruolo unico regionale determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.>>.

3. In relazione al disposto di cui alle lettera a) e b) del comma 2, con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, si provvede con gli stanziamenti iscritti rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
Art. 11
1. All'articolo 47 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
<<4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere a) e b), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 e di cui all'articolo 1 bis, comma 1, della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.>>.

2. La lettera a) del comma 1 ha efficacia dall'1 gennaio 2019. Gli incarichi di Vicedirettore centrale già conferiti al 31 dicembre 2018 si intendono confermati sino alla loro scadenza naturale, salvo il caso di revoca anticipata.
3. L'articolazione in Aree della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, di cui al comma 3 bis dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, vigente alla data del 31 dicembre 2018, è confermata fino alla data di costituzione delle nuove Aziende sanitarie. I relativi incarichi si intendono confermati fino alla naturale scadenza, salvo il caso di revoca anticipata e con possibilità di ulteriori proroghe o rinnovi.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 4, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 14/2022 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 8/2000.
Art. 13
 (Direttori responsabili dell'Agenzia di stampa quotidiana "Regione Cronache" (ARC) e dell'Agenzia del Consiglio regionale (ACON))
1. L'incarico di Direttore responsabile dell'Agenzia di stampa quotidiana "Regione Cronache" (ARC) e dell'Agenzia Consiglio Notizie (ACON) di cui all' articolo 254 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), è conferito, rispettivamente, dalla Giunta regionale, su designazione nominativa del Presidente della Regione, e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su designazione nominativa del Presidente del Consiglio regionale, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato a soggetti iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista). Gli elementi negoziali del contratto di lavoro, ivi compresi il trattamento economico e le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati, rispettivamente, dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; il trattamento economico è fissato avuto riguardo, quale limite massimo, a quello previsto per la fascia retributiva più bassa dei Direttori centrali, o equiparati, della Regione. Il contratto è in ogni caso risolto di diritto al momento dell'attribuzione del nuovo incarico e comunque a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla cessazione dalla carica del Presidente della Regione o del Presidente del Consiglio regionale che ha operato la designazione.
2. In caso di vacanza di uno dei due incarichi, le relative funzioni sostitutorie possono essere svolte, previa designazione del competente organo politico, dall'altro Direttore di Agenzia senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
4. Per le finalità previste dal comma 1 si provvede:
b) per gli anni 2019 e 2020:
1) è autorizzata la spesa complessiva di 35.700 euro, suddivisa in ragione di 17.850 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
2) è autorizzata la spesa complessiva di 583.586 euro, suddivisa in ragione di 291.793 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
3) in relazione al disposto di cui ai punti 1) e 2), con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 162.612 euro suddiviso in ragione di 81.306 euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020 rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
4) all'onere derivante dal punto 1) si provvede mediante storno di pari importo per gli anni 2019 e 2020 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;
5) all'onere derivante dal punto 2) si provvede mediante rimodulazione di pari importo per gli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 15
 (Mobilità di personale)
1.
Al fine di fronteggiare le esigenze di personale dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 23 della legge regionale 18/2016, il personale trasferito, in relazione al superamento delle Province, dalle Province medesime alla Regione, può essere trasferito, a domanda, mediante mobilità in uno dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale dell'ente soppresso, previo parere favorevole del Comune medesimo, senza necessità del nulla osta della Regione. Il trasferimento del dipendente non può, comunque, avvenire prima che siano decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 16
 (Stabilizzazione di personale con funzioni di giornalista)
1. Sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva di Comparto, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), al personale assunto per l'esercizio delle funzioni di giornalista, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante procedure di stabilizzazione o con contratto di lavoro a tempo determinato mediante rinnovo o proroga di contratti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Uffici stampa e comunicazione della Presidenza della Regione e del Consiglio regionale, anche con riferimento alle Agenzie di informazione e cronaca, si applica, fermo restando l'esercizio delle suddette funzioni, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico prevista per il personale regionale della categoria D. Il personale è collocato nella posizione economica della categoria D con importo più prossimo, per difetto, al trattamento da ultimo in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative; qualora detto trattamento risulti superiore a quello spettante nella posizione economica attribuita, la differenza è conservata, a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti a qualsiasi titolo riconosciuti. Il presente comma si applica anche nel caso di procedure già avviate, ma non ancora concluse, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 19
 (Protocolli d'intesa)
1. In relazione all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la Regione Friuli Venezia Giulia può stipulare Protocolli d'intesa con Amministrazioni dello Stato al fine di definire forme di collaborazione e supporto con riferimento, in particolare, ad attività di interesse comune svolte dagli uffici di dette amministrazioni operanti nel territorio regionale. In tal senso la Regione, ferme restando le disposizioni normative regionali già vigenti al riguardo, può mettere a disposizione dei suddetti uffici proprio personale, nei limiti e con le caratteristiche professionali determinati nell'ambito del Protocollo sulla base delle esigenze organizzative valutate congiuntamente tra le amministrazioni firmatarie dello stesso, con oneri a carico della Regione medesima riferiti esclusivamente a quelli relativi al trattamento economico complessivamente spettante, presso la Regione, al personale messo a disposizione.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 9, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 20
 (Spazi assunzionali)
1. Gli spazi assunzionali di cui ai commi 1 e 5 bis dell'articolo 17 della legge regionale 9/2017, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino riacquisiti dalla Regione a fronte del mancato utilizzo da parte delle Unioni territoriali intercomunali, sono ceduti, a fronte di specifica e motivata richiesta e sino al 31 dicembre 2019, all'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane e all'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie di cui agli articoli 53 e 54 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e al Consorzio Comunità collinare del Friuli di cui all'articolo 46, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
2. Gli spazi assunzionali di cui al comma 1, sono riconosciuti in misura corrispondente all'importo forfettario di 38.300 euro su base annua, per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale per ciascuna delle amministrazioni interessate.
3. Il presente articolo si applica anche con riferimento agli spazi assunzionali oggetto di procedure di riacquisizione già avviate, ma non ancora concluse, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo III
 Modifica alla legge regionale 2/2015 in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali
Art. 21
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), è inserito il seguente:
<<2 bis. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori), la corresponsione degli assegni può essere anticipata tenendo conto degli anni complessivi di contribuzione maturati dallo stesso soggetto, sia in relazione alla carica di assessore regionale, sia in relazione al mandato di consigliere regionale.>>.

Capo IV
 Abrogazioni e entrata in vigore
Art. 22
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a)
le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture);

b) le lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1, le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 della legge regionale 24 maggio 2017, n. 15 (Norme urgenti in materia di pubblico impiego regionale e locale e proroga del termine relativo alla riorganizzazione dei servizi finanziari e contabili delle UTI. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 18/2016, 10/2016, 52/1980 e 24/2016);
c) il comma 5 bis dell'articolo 4 della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili);
e) il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali);