Legge regionale 06 novembre 2018, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni finanziarie intersettoriali.
Art. 8
1. Le istanze per la richiesta degli incentivi di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), possono essere presentate anche in data successiva a quella di assunzione, inserimento in cooperativa o trasformazione del rapporto di lavoro purché le istanze siano presentate alla Direzione competente in materia di lavoro entro il giorno 15 del mese successivo a quello nel quale l'evento si è verificato.
2. Per la scadenza del termine di cui al comma 1 non si applica l' articolo 6, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento nell'accesso alle prestazioni concernenti i diritti sociali, in attuazione del principio di cui all' articolo 19, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), la vigente normativa regionale in materia di verifica della permanenza dello stato di disoccupazione non trova applicazione al solo fine della verifica dei requisiti di accesso all'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) per soggetti in particolari condizioni (cosiddetta APE sociale).
4. In via di prima applicazione di quanto previsto dal comma 3, lo stato di disoccupazione si considera sussistente, al solo fine dell'accesso all'indennità di cui al comma 3, anche in caso di esito negativo della verifica della permanenza dello stato medesimo effettuata nel 2015, nel 2016 e nel 2017, ai sensi della normativa regionale vigente in materia.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un contributo pari a 50.000 euro annui a sostegno delle attività previste, in via transitoria, dall' articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), finalizzate alla realizzazione di un corso intensivo per l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma stessa.
7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia (ISIG) un contributo per la realizzazione di attività di studio, ricerca, progettazione, realizzazione di progetti, organizzazione di convegni e seminari e altre attività nell'ambito sociologico di interesse per la regione, previa stipula di apposita convenzione.
9. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di convenzione di cui al comma 8. La convenzione contiene la descrizione delle attività da realizzare, gli impegni delle parti, l'eventuale anticipo, i termini di rendicontazione.
10. La rendicontazione è effettuata con le modalità di cui all' articolo 43 della legge regionale 7/2000 esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo. Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno in cui è concesso il contributo.
11. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 50.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.
12. Al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull'importanza della memoria storica, l'Amministrazione regionale sostiene iniziative, incontri e viaggi della memoria da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto indicato nella legge 20 luglio 2000, n. 211"Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti" e nella legge 30 marzo 2004, n. 92"Istituzione del "Giorno del ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati".
13. Per le finalità di cui al comma 12 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle scuole e ai Comuni della Regione a sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria da realizzarsi nell'anno scolastico 2018/2019.
14. Sono beneficiarie dei finanziamenti di cui al comma 13 le istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia, quali capofila di reti di istituzioni scolastiche composte da almeno tre istituti compreso il capofila. Sono altresì beneficiari i Comuni, purché in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro.
15. Le domande sono presentate al Servizio competente in materia di Istruzione entro il termine previsto da apposito Bando, emanato entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il riparto delle risorse è approvato entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il contributo è concesso a copertura dell'intera spesa ammissibile e comunque per un ammontare non superiore a 30.000 euro. Sono ammissibili a rendiconto le spese sostenute dall'1 gennaio 2019. I contributi sono concessi secondo l'ordine decrescente della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
16. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall' articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)).
17. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARDISS un contributo straordinario per istituire un premio rivolto agli studenti per una ricerca sull'attuazione del diritto allo studio in Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con gli atenei regionali.
19. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite dell'ARDISS, un contributo straordinario ai Centri universitari sportivi delle Università degli Studi di Trieste e di Udine per potenziare le attività specifiche presso le sedi decentrate e presso le case dello studente.
21. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2018 a carico della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.
24. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui al comma 22 e per l'erogazione e la concessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0128/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)).
25. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 166.190,04 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 26.
26. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1 Parole sostituite al comma 22 da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole sostituite al comma 23 da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Con riferimento ai commi 18 e 20 del presente articolo, ai sensi dell'art. 48, c. 1 della L.R. 24/2020, a decorrere dall'1/1/2021, ovunque ricorrano le espressioni "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)" e "ARDISS" queste sono sostituite con "Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)" e "ARDIS".