Legge regionale 06 novembre 2018, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni finanziarie intersettoriali.
Art. 5
 (Assetto del territorio e edilizia)
2. Le modifiche previste al comma 1 si applicano ai procedimenti per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di determinazione definitiva del contributo.
4. Per le finalità di cui all' articolo 24 della legge regionale 5/2012, come modificato dal comma 3, è destinata la spesa di 319.821 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.
7. La disposizione di cui al comma 6 si applica anche ai procedimenti per i quali non è ancora intervenuta la restituzione della quota di contributo percepito e dei correlati interessi di legge.
8. L'Amministrazione regionale, per l'anno 2018, può disporre la concessione dei contributi previsti per le finalità di cui all'articolo 9, commi da 26 a 34, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sulla base dell'intervenuto provvedimento di approvazione delle graduatorie anche in deroga all' articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e alle disposizioni regolamentari che disciplinano il procedimento contributivo. I beneficiari presentano la documentazione richiesta dalla disciplina di settore ai fini della concessione entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, a pena di decadenza e conseguente revoca del contributo.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei Comuni beneficiari del "Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2016 (Approvazione del bando con il quale sono definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta), anticipazioni di cassa in coerenza con il cronoprogramma delle opere e delle conseguenti erogazioni dello Stato nei limiti degli stanziamenti disponibili, subordinatamente all'assunzione da parte dei Comuni stessi nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso dell'anticipazione erogata.
11. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa complessiva di 7.600.000 euro suddivisa in ragione di 2.600.000 euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 14.
12. Le entrate di cui al comma 10, per complessivi 4 milioni di euro, suddivisi in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti a medio - lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1. Le entrate pari a 3.600.000 euro per l'anno 2021 sono accertate e riscosse nei corrispondenti Titolo e Tipologia dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'anno medesimo.
13. Per l'esecuzione degli interventi urgenti di ripristino delle infrastrutture e la messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi a ottobre 2018, è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella E di cui al comma 14.
14. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella E.