Legge regionale 06 novembre 2018, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni finanziarie intersettoriali.
Art. 13
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1.
Nell'ambito del procedimento di liquidazione della Provincia di Udine ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), i beni mobili concessi in comodato dalla Provincia stessa in attuazione dei progetti mirati nel settore della promozione turistica di cui alla legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), e già ammortizzati, sono assegnati in proprietà ai soggetti comodatari.

4. Al fine di contabilizzare le operazioni del conguaglio del gettito relativo alle compartecipazioni erariali previste dall' articolo 1, comma 819, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella N.
6. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis, dell'articolo 4 della legge regionale 21/2017, come modificato dal comma 5, si provvede a carico del bilancio del Consiglio regionale.
8. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella M.