Legge regionale 06 novembre 2018, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disposizioni finanziarie intersettoriali.
Art. 10
 (Sistema delle autonomie locali, sicurezza e integrazione, coordinamento della finanza pubblica)
1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti di cui all' articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), assegnati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1491 del 4 agosto 2017 e n. 1902 del 6 ottobre 2017, possono utilizzare le risorse che risultino eccedenti rispetto al fabbisogno accertato per l'attuazione dell'intervento previsto dalla I Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017, per spese di investimento nelle seguenti tipologie:
a) spese per l'acquisto, l'attivazione, l'utilizzo e la straordinaria manutenzione di sistemi di videosorveglianza in edifici e luoghi ritenuti a rischio per la sicurezza;
b) dispositivi fissi e mobili per la lettura targhe dei veicoli e relativi software e licenze di gestione;
2. Gli enti locali che intendono avvalersi della facoltā di cui al comma 1 inviano al Servizio competente in materia di politiche di sicurezza, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2019, la comunicazione di volere impiegare il finanziamento per le finalitā previste.
3. I Comuni capofila di forme collaborative e le Unioni territoriali intercomunali, beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1, concordano con gli enti partecipanti le modalitā di gestione delle risorse finanziarie relative all'attuazione degli interventi.
5. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere agli enti locali giā beneficiari dei finanziamenti per l'anno 2018, di cui all' articolo 4 bis della legge regionale 9/2009 e al relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0152/Pres. del 2018, ai quali č stata assegnata una somma inferiore a 1.500 euro, corrispondente all'importo massimo di contributo concedibile ai cittadini, una ulteriore quota integrativa fino alla concorrenza della suddetta somma.
7. Per le finalitā previste dal comma 5 č destinata la spesa complessiva di 20.100 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 17.
9. Per effetto della disposizione del comma 8 viene meno la condizione del vincolo al rispetto della previsione della legge regionale 9/2009 inserita nei patti territoriali tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali per la concessione e l'erogazione delle risorse regionali degli anni 2017 e 2018-2020.
11. I termini di rendicontazione degli interventi inseriti nei patti territoriali Regione - Unioni territoriali intercomunali del 2017 sono differiti di dodici mesi.
12.
I commi 4 e 4 bis dell' articolo 8 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), sono abrogati.

13.
A definitiva copertura degli oneri sostenuti o da sostenersi sino al termine di cui all' articolo 10, comma 1, lettera l), della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), per attivitā e funzioni giā svolte dalla Provincia di Udine e divenute di competenza regionale ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e della legge regionale 20/2016, sono riconosciute risorse sino a un massimo di complessivi 145.000 euro, mediante l'assegnazione di un apposito fondo straordinario.

14. Le risorse di cui al comma 13 sono concesse sulla base di apposita richiesta trasmessa dalla Provincia alla Regione, nel limite massimo specificato dal comma stesso.
15. Per le finalitā previste dal comma 13 č destinata la spesa di 145.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione previste dalla Tabella J di cui al comma 17.
17. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella J.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 23, comma 3, L. R. 13/2020
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 42, L. R. 13/2021