Legge regionale 30 ottobre 2018, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante "Istituzione del Garante dei diritti della persona" e istituzione del Difensore civico regionale.
Art. 16
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 quater della legge regionale 9/2014, come inserito dall'articolo 2, dell'articolo 6 della legge regionale 9/2014, come sostituito dall'articolo 7, fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.