1.
Nel testo della legge regionale 9/2014, la suddivisione in capi e le rispettive rubriche sono cosė modificate:
a) capo I, con la rubrica <<Disposizioni generali>>: articolo 1;
b)
capo I bis, come inserito dall'articolo 2, che assume la rubrica <<
Difensore civico regionale>>: articoli da 1 bis a 1 septies;
c) capo II, che assume la rubrica <<Garante regionale dei diritti della persona>>: articoli da 2 a 13;
d) capo III, con la rubrica <<Disposizioni finali>>: articoli da 14 a 16.