Legge regionale 12 ottobre 2018, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 18/10/2018
Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni.
Art. 9
(Principio dell'aiuto una tantum)
1. L'aiuto non può essere concesso per progetti di investimento relativi a stabilimenti già oggetto di progetti finanziati ai sensi della presente legge.