1.
Sono ammissibili, nel rispetto dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 651/2014 e al netto dell'imposta sul valore aggiunto, le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto per:
a) l'acquisizione di attivi materiali o immateriali dello stabilimento;
b) l'acquisizione di attivi materiali o immateriali relativamente agli investimenti ammissibili di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d);
c) i costi salariali stimati, calcolati su un periodo di due anni, relativi ai posti di lavoro direttamente creati.
2. Sono, altresė, ammissibili, nel rispetto del
regolamento (UE) 1407/2013, le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda per i costi salariali relativi ai posti di lavoro mantenuti nello stabilimento per almeno tre anni dalla sua acquisizione.