Art. 11
(Caratteristiche, criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti)
1. I finanziamenti sono erogati per le spese di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), sotto forma di mutui dell'importo massimo di 500.000,00 euro per impresa e della durata massima di venti anni, compreso il periodo di preammortamento, la cui durata massima è determinata in ventiquattro mesi.