Legge regionale 12 ottobre 2018, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 18/10/2018

Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni.
Art. 11
 (Caratteristiche, criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti)
1. I finanziamenti sono erogati per le spese di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), sotto forma di mutui dell'importo massimo di 500.000,00 euro per impresa e della durata massima di venti anni, compreso il periodo di preammortamento, la cui durata massima è determinata in ventiquattro mesi.
2. I finanziamenti sono erogati secondo quanto previsto dalla legge regionale 80/1982 e dalle convenzioni stipulate tra Amministrazione regionale e banche ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge regionale con i criteri e le modalità, per quanto compatibili, previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 248 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).