Art. 10
(Modalità di presentazione della domanda di aiuto)
1. La domanda di aiuto è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche, di seguito Direzione e, nel caso di domanda di finanziamento, anche alla banca. La domanda contiene l'entità e la tipologia degli aiuti richiesti, i dati dell'impresa, l'ubicazione, le caratteristiche e i preventivi di costo degli investimenti, nonché la perizia che asseveri il valore di mercato degli stessi.
2. Ai fini della verifica del rispetto del limite di importo degli aiuti de minimis di cui all'articolo 3 del
regolamento (UE) 1407/2013, alla domanda è allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti de minimis eventualmente concessi all'impresa unica nell'esercizio finanziario di concessione dell'aiuto di cui alla presente legge e nei due esercizi finanziari precedenti.