Art. 13
(Obblighi del beneficiario)
1.
L'impresa beneficiaria ha l'obbligo di:
a) mantenere l'attivitā di macellazione e la destinazione dei beni immobili per tre anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi specificati nel progetto di investimento;
b) mantenere i posti di lavoro direttamente creati dall'investimento ai cui all'articolo 7, comma 1 per tre anni dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta;
c) mantenere i posti di lavoro di cui all'articolo 7, comma 2 per tre anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi specificati nel progetto di investimento.
2. Qualora il beneficiario non mantenga l'impegno di cui al comma 1, lettera a), il finanziamento e il contributo in conto capitale sono revocati.
3. Qualora il beneficiario non mantenga l'impegno di cui al comma 1, lettera b) o lettera c), il contributo in conto capitale per le spese rispettivamente previste dall'articolo 7, comma 1, lettera c) e comma 2 č rideterminato in proporzione al numero dei posti di lavoro per i quali l'obbligo č stato rispettato per tutti tre gli anni.