Legge regionale 09 agosto 2018, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Art. 11
 (Cooperazione territoriale europea, volontariato e lingue minoritarie, corregionali all'estero e integrazione immigrati)
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole <<Il territorio in cui insistono le minoranze di lingua tedesca presenti in regione, è definito ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche),>> sono inserite le seguenti: <<dalla legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti),>>;

5. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 4 è presentata al Servizio volontariato e lingue minoritarie ed è corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti, del cronoprogramma delle attività e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata del 50 per cento dell'intero finanziamento e sono fissati le condizioni per l'erogazione del saldo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 25.
7. A fronte della necessità di favorire un ricambio generazionale e di stimolare un rinnovo culturale e intellettuale negli enti riconosciuti di rilevanza e d'interesse primario per la minoranza linguistica slovena indicati all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione presso le strutture medesime di tirocini extracurriculari estivi e di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento, facilitando le scelte professionali dei giovani anche coinvolti in una fase di transizione fra percorso di studi e lavoro.
8. Per le finalità di cui al comma 7 sono destinatari dei tirocini extracurriculari estivi, attivabili nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, gli studenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, e dei tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, i diplomati, gli studenti universitari e i laureati.
9. I percorsi di tirocinio di cui al comma 8 devono concludersi entro il 31 dicembre 2019.
10. Per il finanziamento degli interventi, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, è approvato il bando contenente i vigenti riferimenti normativi regionali e nazionali in materia di tirocini, i criteri e le modalità per l'ammissibilità e per la valutazione delle domande che possono essere presentate dagli enti riconosciuti di rilevanza e interesse primario della minoranza slovena di cui al comma 7, nonché i termini e le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo.
11. Sono ammissibili a finanziamento l'intero valore dell'indennità di partecipazione da corrispondere al tirocinante per il tramite degli enti di cui al comma 7, gli oneri indiretti a carico della struttura ospitante, le spese assicurative e ulteriori spese generali quantificate in misura forfetaria nella percentuale del 5 per cento del valore dell'indennità di partecipazione.
12. Per le finalità previste dal comma 7, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella M riferita all'articolo 7, comma 82, della legge regionale 45/2017, e con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 25.
15. Per le finalità previste dal comma 13, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella M riferita all'articolo 7, comma 82, della legge regionale 45/2017, e con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21, della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 25.
16. Al fine di garantire il miglior funzionamento della rete per la lingua slovena nelle pubbliche amministrazioni della regione, con riferimento alla rimodulazione prevista dall'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), ai sensi dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, le risorse non utilizzate e disponibili sulla quota di accantonamento per l'esercizio 2018 sono destinate, per un ammontare massimo di 750.000 euro, all'Amministrazione regionale per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 26/2007.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018 - 2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 25.
18.
Il comma 24 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), è abrogato.

20. Per le finalità di cui al comma 19 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, è altresì fissato il termine di rendicontazione.
21. Per le finalità di cui al comma 19 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 25.
25. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella K.
Note:
1 Parole sostituite al comma 13 da art. 11, comma 16, L. R. 13/2019
2 Parole sostituite al comma 13 da art. 2, comma 1, L. R. 6/2020
3 Comma 22 abrogato da art. 19, comma 1, lettera e), L. R. 9/2023