Legge regionale 09 agosto 2018, n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Parole sostituite alla Tabella P da art. 10, comma 41, lettera o), L. R. 13/2019
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2017 l'avanzo di amministrazione è determinato in complessivi 639.833.396,95 euro di cui, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono iscritti con la presente legge 50.689.092,11 euro.
2. In applicazione dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), dell'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, l'avanzo di amministrazione, applicato al bilancio di esercizio, rientra tra le entrate finali rilevanti ai fini dell'equilibrio in fase di previsione e, nei limiti della quota impegnata o confluita nel fondo pluriennale vincolato, in fase di rendiconto.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli enti locali territoriali della Regione.
4. In applicazione dell'articolo 8, comma 2, lettera g), della legge regionale 26/2015, il Ragioniere generale, con proprio provvedimento, dispone le ulteriori variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione.
5. L'Amministrazione regionale, a seguito del subentro nei contratti di mutuo delle Province previsto dall'articolo 12, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e dall'articolo 11, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), prevede di accertare l'importo massimo di 30.885.536,47 euro di cui 26.408.596,14 euro già previsti dalla legge regionale 45/2017 per finanziare le medesime opere per le quali i mutui sono stati concessi alle Province.
6. In relazione al disposto di cui al comma 5 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'annessa Tabella A4 relativa ai mutui della Provincia di Udine.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui all'annessa Tabella A1 relativa alle spese con vincolo di destinazione.
8. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui all'annessa Tabella A2 relativa alle entrate regionali.
9. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui all'annessa Tabella A3 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.
10. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A5 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.
Art. 2
 (Attività produttive)
1. Per l'anno 2018, le risorse di cui all'articolo 1, comma 42, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono destinate al finanziamento delle linee contributive di cui all'articolo 72 bis, comma 3, lettere a), b), c), c bis), d), f), h bis), della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).
2. Le disponibilità relative alle annualità 2018, 2019 e 2020 derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui all'articolo 2, commi da 21 a 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), sono assegnate a ciascun consorzio di sviluppo economico locale che ha rinegoziato i rispettivi mutui, secondo il seguente prospetto riepilogativo:

DENOMINAZIONE CONSORZIOIMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2018IMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2019IMPORTO DISPONIBILITÀ ANNUALITÀ 2020
COSEF CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI112.332,07126.039,04122.676,53
ZIPR CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE ROSSO - TAGLIAMENTO119.889,96118.573,86113.210,33
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI MONFALCONE61.826,4661.826,4661.826,46


3. Le disponibilità di cui al comma 2 sono trasferite ai Consorzi per le finalità di cui all'articolo 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), previa presentazione di un dettagliato programma degli interventi da realizzare.
4. Per le finalità previste dai commi 2 e 3 è destinata la spesa complessiva di 898.201,17 euro, suddivisa in ragione di 294.048,49 euro per il 2018, di 306.439,36 euro per il 2019 e di 297.713,32 euro per il 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella B di cui al comma 48.
5. Per le finalità di cui agli articoli 3, comma 6, e 29, comma 2, della legge regionale 3/2015 è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2019 a carico della Missione n. 14 (Sviluppo economico competitivo) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 48.
6. Le risorse finanziarie concesse a PromoTurismoFVG con decreto del Direttore del Servizio turismo 27 novembre 2017, n. 3884, non utilizzate per il soddisfacimento delle domande di contributo di cui all'articolo 63 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), relative alla realizzazione e alla gestione di eventi congressuali in Friuli Venezia Giulia nell'anno 2017, possono essere utilizzate per il finanziamento delle domande di contributo di cui al medesimo articolo 63 pervenute per l'annualità 2018.
7. Per le finalità di cui al comma 6 PromoTurismoFVG comunica al Servizio competente in materia di turismo le esigenze finanziarie necessarie per ciascun progetto ammesso a contribuzione.
8. Al fine di sostenere progetti di ricerca e sviluppo di rilevante dimensione, in grado di incidere in misura significativa sulla competitività di specifici settori produttivi e del loro indotto economico e di salvaguardare il livello occupazionale delle imprese localizzate nella regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare alle misure nazionali previste dal decreto ministeriale 24 maggio 2017 (Ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi stipulati con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche), dal decreto ministeriale 5 marzo 2018 (Intervento del Programma operativo nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Fabbrica intelligente", "Agrifood" e "Scienze della vita"), e dal decreto ministeriale 2 agosto 2019 (Intervento a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Fabbrica intelligente", "Agrifood", "Scienze della vita" e "Calcolo ad alte prestazioni", ai sensi del Capo II, "procedura negoziale", del decreto 5 marzo 2018) e dal decreto ministeriale 31 dicembre 2021 (Ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto 24 maggio 2017, in favore di progetti di ricerca e sviluppo, realizzati nell'ambito di accordi per l'innovazione, di rilevante impatto tecnologico e in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall'Unione europea), relative agli "Accordi per l'innovazione".
9. L'Amministrazione regionale, su richiesta del Ministero competente, valuta la validità strategica delle proposte progettuali presentate dalle imprese in termini di salvaguardia o incremento occupazionale e manifesta la propria disponibilità al cofinanziamento, fino a concorrenza delle risorse disponibili.
11. Per le finalità previste dal comma 8, è destinata la spesa di 87.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista Tabella B di cui al comma 48.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare per le finalità di cui agli articoli 17 e 24 della legge regionale 3/2015, nell'importo massimo complessivo di un milione di euro, le risorse impegnate a favore delle Camere di commercio ai fini della concessione di contributi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 3/2015 medesima che alla data del 15 settembre 2018 risultino non concedibili a causa di insufficienza di domande di contributo.
14. Le risorse di cui al comma 13 sono confermate a ciascuna Camera di commercio in proporzione all'importo delle relative risorse non concedibili, secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta regionale.
15. Ai fini dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 14, le Camere di commercio comunicano alla Regione entro il 30 settembre 2018 l'importo delle risorse non concedibili di cui al comma 13.
17. Alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), sono apportate le seguenti modifiche:
20. Le modifiche apportate alle leggi regionali 50/1993, 8/2004, 25/1996 e 1/2004 dai commi da 16 a 19 hanno effetto dall'1 gennaio 2019.
22. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 25/1996, come modificato dal comma 18, lettera e), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 48.
23. Al fine di sostenere le esigenze di liquidità dei gruppi di azione locale selezionati con la deliberazione della Giunta regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020, misura 19 (sostegno allo sviluppo locale leader): selezione delle strategie di sviluppo locale. approvazione della graduatoria, approvazione delle strategie e determinazione delle loro dotazioni finanziarie), necessaria per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale previste dalla misura 19 (Sostegno allo sviluppo locale LEADER) del Programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2014-2020 (PSR 2014-2020), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gruppi di azione locale un finanziamento per la costituzione, per ogni gruppo di azione locale, di un fondo a copertura delle spese per l'attuazione dei progetti a gestione diretta afferenti alla sottomisura 19.2 del PSR 2014-2020, ai progetti di cooperazione afferenti alla sottomisura 19.3 e ai costi di gestione e animazione afferenti alla sottomisura 19.4.
24. Il fondo di cui al comma 23 è ricostituito dai gruppi di azione locale con le risorse a essi derivanti dai pagamenti dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), organismo pagatore del PSR 2014-2020, disposti a rimborso delle spese effettuate a carico del fondo.
25. Il fondo è ridotto, con la restituzione all'Amministrazione regionale delle relative somme, solo se viene meno la necessità del suo impiego per avvenuta realizzazione dei progetti, per l'approvazione di variazioni finanziarie delle strategie di sviluppo locale che incidono sulle operazioni cui il fondo è dedicato ovvero per l'impossibilità di impiego del fondo medesimo per i costi di gestione e animazione secondo i limiti dettati dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e dalla PSR 2014-2020. Il fondo si estingue il 31 dicembre 2023 con la restituzione del finanziamento concesso.
27. Con regolamento, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione delle istanze di contributo, i termini e le modalità di concessione del contributo e le modalità di gestione del fondo stesso.
28. Per le finalità previste dal comma 23 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'esercizio 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 3 (Concessione crediti breve termini) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 48.
29. Il contributo, concesso con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1026 del 29 novembre 2016 in favore del Comune di Ligosullo (ora Treppo-Ligosullo) è confermato a condizione che l'inizio dei lavori avvenga entro il 31 ottobre 2018.
30. Il contributo, concesso con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1046 del 29 novembre 2016 in favore del Comune di Prepotto è confermato a condizione che l'inizio dei lavori avvenga entro il 31 ottobre 2018.
32. I termini di cui all'articolo 2, comma 47, della legge regionale 31/2017 sono confermati e decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
35. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, lettera b), della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le attività previste dall'articolo 11 della legge regionale 25/2002 sono svolte dal Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.
36. Sono fatti salvi gli atti di approvazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 25/2002 adottati dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge.
38. Con riferimento all'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), e all'articolo 10, comma 1, lettera b) e c), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 agosto 2017, n. 0198/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381), afferenti i contributi per investimenti aziendali e per l'acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature - annualità contributiva 2017 - i termini per presentare il rendiconto da parte dei soggetti beneficiari sono riaperti per la durata di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario "de minimis" al Consorzio delle Valli e Dolomiti Friulane per la manutenzione straordinaria dei locali adibiti a caseificio, nonché per il rinnovo delle dotazioni occorrenti all'attività di trasformazione.
40. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 39 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, corredata di una relazione degli interventi necessari e di computo metrico estimativo relativo alle opere e di preventivi relativi alle attrezzature.
41. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa. L'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo.
42. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 48.
43. Al fine di favorire la razionalizzazione dell'offerta turistica degli alberghi diffusi di cui all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nelle ipotesi di operazioni di fusione o di conferimento di azienda tra società di gestione di alberghi diffusi finalizzate all'unificazione della struttura ricettiva, per ogni società di gestione dell'albergo diffuso interessata dalle operazioni risultanti dalla fusione ovvero dal conferimento di azienda è riconosciuto un contributo di 10.000 euro per ciascuno dei soggetti interessati fino al massimo di 30.000 euro per procedimento, sulle spese professionali e notarili dell'operazione societaria, nonché sulle spese tecniche di unificazione delle procedure di gestione dell'albergo diffuso.
44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata da ciascuno dei soggetti interessati alle operazioni di fusione o di conferimento, corredata di una relazione descrittiva del progetto, di dichiarazione di impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti e del relativo cronoprogramma.
45. Il finanziamento è concesso a titolo di aiuto de minimis in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di esecuzione dell'iniziativa, le modalità e i termini di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
46. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'esercizio 2018 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella B di cui al comma 48.
47. In deroga alle disposizioni del regolamento regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 189/Pres (Regolamento di esecuzione dell'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi), e successive modifiche ed integrazioni, i termini per la presentazione delle domande di contributo delle società di gestione dell'albergo diffuso di cui all'articolo 4, comma 1, del suddetto regolamento, per l'anno in corso sono straordinariamente riaperti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
48. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1 Comma 26 interpretato da art. 2, comma 12, L. R. 25/2018
2 Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 4, L. R. 16/2019
3 Parole aggiunte al comma 8 da art. 42, comma 1, L. R. 6/2021
4 Parole aggiunte al comma 8 da art. 2, comma 19, L. R. 13/2022
5 Comma 25 sostituito da art. 3, comma 36, lettera a), L. R. 13/2022
6 Comma 27 bis aggiunto da art. 3, comma 36, lettera b), L. R. 13/2022
Art. 3
 (Risorse agricole e forestali)
2. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 79, della legge regionale 45/2017, le spese per l'affidamento di consulenze amministrative, legali e fiscali effettuate nel 2018 e 2019 dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito delle azioni propedeutiche all'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema contabile economico - patrimoniale non sono considerate ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa per studi e incarichi di consulenza previsto dall'articolo 10, comma 20, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016).
3.
Dopo l'articolo 14 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), è inserito il seguente:
<<Art. 14 bis
 (Abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati)
2. Fino al conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio alla caccia di selezione agli ungulati o alla caccia agli ungulati con i cani da seguita in applicazione del comma 1, nell'annata venatoria 2018-2019, i cacciatori di cui al medesimo comma 1 possono esercitare tali forme di caccia, nella Riserva di caccia di Sappada/Plodn, accompagnati da un cacciatore in possesso della relativa abilitazione.
3. Fino al conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati o dell'abilitazione alla caccia agli ungulati con il cane da seguita ai sensi delle procedure previste dall'articolo 29 della legge regionale 6/2008, i cacciatori che sono associati nell'annata venatoria 2018-2019 alla Riserva di caccia di Sappada/Plodn e che non sono in possesso delle abilitazioni di cui al comma 1 rilasciate dalla Regione Veneto, possono esercitare tali forme di caccia, nella Riserva di caccia di Sappada/Plodn, accompagnati da un cacciatore in possesso della relativa abilitazione.>>.

4.
Dopo l'articolo 18 della legge regionale 4/2018 è inserito il seguente:
<<Art. 18 bis
 (Disposizioni transitorie relative alle strade silvo pastorali interdette al pubblico transito)
1. Ai fini di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 104, comma 1, con gli articoli 73, comma 4 e 98, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), con riferimento alle strade silvo pastorali ricadenti nei territori soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), situate all'interno del Comune di Sappada, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione effettua una ricognizione delle strade medesime ai fini dell'inserimento nell'elenco delle strade interdette al pubblico transito dei veicoli a motore, in attuazione dell'articolo 73 della legge regionale 9/2007.
2. Nelle more dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, alle strade già comprese nell'elenco della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (Disciplina della viabilità silvo pastorale), della Regione Veneto continua ad applicarsi la medesima legge regionale.
3. Le entrate di cui all'articolo 7 della legge regionale 14/1992 della Regione Veneto sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (entrate extratributarie) - Tipologia 30200 (proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) - Categoria 3020300 (entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020.>>.

8. In fase di prima applicazione dei nuovi criteri per il conseguimento delle abilitazioni in materia venatoria, previsti dall'articolo 29 della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 90, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), possono partecipare agli esami per le abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punti da 1 a 5, della legge regionale 6/2008 anche coloro che hanno regolarmente frequentato i corsi organizzati dall'Amministrazione regionale o dalle Amministrazioni provinciali prima del 31 dicembre 2017.
9. In via di interpretazione autentica dell'articolo 37, comma 1, lettera l), della legge regionale 6/2008, il riferimento all'attività venatoria o alla tutela della fauna deve intendersi all'esercizio venatorio o al prelievo della fauna di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 6/2008.
11.
Dopo la lettera d) bis del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), è aggiunta la seguente:
<<d ter) i mezzi a motore impegnati per le attività di recupero della fauna selvatica ferita di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), per la durata delle operazioni di recupero e comunque non oltre trentasei ore dalla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 11 bis.>>.

17. In considerazione delle tempistiche occorrenti alla Regione per perfezionare gli atti e le procedure finalizzati alla cessione dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione in attuazione dell'articolo 2, commi da 16 a 20, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), l'ERSA è autorizzata a prorogare ciascun contratto di locazione stipulato ai sensi del comma 20 del medesimo articolo per la durata massima di due anni.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli, con sede a Colloredo di Monte Albano, un contributo straordinario per i lavori di adeguamento finalizzati ad attivare un centro di lavorazione delle carni di selvaggina uccisa a caccia nel macello di cui il Consorzio abbia la disponibilità per almeno dieci anni dalla data di presentazione della domanda.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 21.
21. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella C.
Art. 4
 (Tutela dell'ambiente e energia)
1. Al fine di assicurare il perseguimento dell'oggetto sociale con riferimento all'effettuazione dell'attività di controllo dello stato di esercizio e di manutenzione, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici, ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a U.C.I.T. s.r.l., società in house della Regione, un contributo in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento.
4. Dalla data della stipula della convenzione che regola i rapporti con la Regione U.C.I.T. s.r.l. è agente contabile per la riscossione delle tariffe per i contributi a carico degli utenti ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), approvate con la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 799 ( DPR 74/2013-legge regionale 19/2012- approvazione del contratto con U.C.I.T. srl per il servizio di controllo degli impianti termici nel territorio di competenza della regione e definizione tariffe), e in vigore dall'1 maggio 2018.
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 4, pari a 850.000 euro per l'anno 2018, sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 8.
6. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di euro 850.000 per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 12.
7. L' articolo 37, comma 3, della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), si interpreta nel senso che per progetti delle attività estrattive in istruttoria alla data di entrata in vigore della legge regionale 12/2016 si intendono i progetti che erano oggetto di procedimento in corso al momento di entrata in vigore della legge regionale 12/2016 e la cui istruttoria non si sia successivamente conclusa, con una valutazione di impatto ambientale negativa o con il diniego dell'autorizzazione all'attività estrattiva, nonché i progetti per i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge regionale 12/2016 , era già intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva.
8. Nell'ambito della candidatura del Carso Classico a Geoparco della Unesco Global Geoparks Network - UGGN, la Regione è autorizzata a concedere un contributo al "Gruppo di azione locale del Carso S.C.A.R.L. -Lokalna Akcijska Skupina Kras K.D.O.O.", denominata "GAL CARSO - LAS KRAS", costituita anche dagli enti locali territoriali firmatari del protocollo d'intesa del 14 settembre 2017 finalizzato all'istituzione di un geoparco sul territorio del Carso Classico italiano, per le attività di sviluppo geosostenibile del territorio.
10. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa complessiva di 170.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2018 e 120.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 12.
12. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 25, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole soppresse al comma 7 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 6/2019
3 Parole aggiunte al comma 7 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 6/2019
Art. 5
 (Assetto del territorio e edilizia)
1.
Gli articoli 69 e 70 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono abrogati.

3.
Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), è soppresso.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi, benché prescritti, concessi ai Comuni ai sensi della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), per la formazione di strumenti urbanistici generali e attuativi, nei casi di mancata erogazione dei contributi medesimi, qualora sia stato accertato l'avvenuto raggiungimento dell'adozione e dell'approvazione degli strumenti urbanistici succitati.
7. In deroga a quanto previsto all'articolo 6 del regolamento di attuazione della legge regionale 28/1989, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 26 novembre 1996, n. 0429/Pres. (Regolamento concernente le modalità per la determinazione della spesa ammissibile e quelle attinenti la documentazione da allegare per il finanziamento della formazione degli strumenti urbanistici ai sensi della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, modificata dall'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19), ai fini dell'erogazione e della rendicontazione del contributo concesso, i Comuni sono tenuti a presentare un'autocertificazione attestante la spesa sostenuta per la redazione dello strumento urbanistico oggetto di contributo.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pordenone il contributo concesso per la riqualificazione edilizia del quartiere di Vallenoncello con decreto n. 10327/TERINF del 18 dicembre 2017, per il diverso intervento di centro di aggregazione denominato "Casa delle attività" nel quartiere Vallenoncello, entro il limite della spesa di 400.000 euro.
9. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Ai fini della definizione del nuovo quadro economico possono essere ammesse spese già sostenute per la progettazione dell'intervento finanziato originariamente.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Precenicco il contributo di 132.175 euro, destinato ai lavori di realizzazione di un'area ricreativa nel capoluogo, oggetto del decreto n. 6872/TERINF, del 19 dicembre 2016, di trasferimento delle risorse al Fondo per il coordinamento tra la Regione e le autonomie locali di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), in attuazione del procedimento di conversione autorizzato dalla deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1978 ( Legge regionale 18/2015, articolo 16. Presa d'atto delle adesioni degli enti locali al programma triennale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1820/2016. Approvazione graduatorie degli incentivi convertibili), e del successivo decreto di impegno sul Fondo n. 4247/TERINF, del 23 giugno 2017, per il diverso intervento denominato "Lavori di straordinaria manutenzione della scuola elementare Emanuele Filiberto Duca D'Aosta".
12. La domanda, corredata del quadro economico di spesa previsto, della relazione illustrativa e del cronoprogramma dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. L'Amministrazione regionale promuove misure organizzative finalizzate a supportare il sistema regionale nella gestione di risorse nazionali ed europee destinate alla realizzazione di opere pubbliche, che comportino l'attivazione di procedure di gara per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria e di lavori.
14. Per le finalità di cui al comma 13 la rete delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 44 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è individuata quale strumento organizzativo per garantire il necessario supporto alle stazioni appaltanti della Regione.
15. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 54.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 27.
16. In via transitoria, per gli anni 2018-2019-2020, nelle more dell'attivazione del sistema informativo relativo al progetto di mappatura generale dell'accessibilità, di cui all' articolo 6 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge regionale, già individuati dai Comuni attraverso l'adozione dei Piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all' articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986), previa dichiarazione di adesione al progetto di mappatura generale dell'accessibilità, da parte degli stessi.
17. La domanda, di importo massimo di 50.000 euro per ciascun Comune, è presentata a partire dal 3 settembre 2018 alla Direzione centrale competente in materia di edilizia, corredata di un progetto definitivo, del quadro economico della spesa prevista e di un cronoprogramma tecnico e finanziario, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 16.
18.
Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli investimenti finanziati con le misure "Agenda urbana" e "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)", l'Amministrazione regionale trasferisce risorse finanziarie per la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, di tre unità di personale per ciascuno dei Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, finalizzati al potenziamento dell'unità di attuazione dei medesimi investimenti. Per quanto riguarda gli spazi assunzionali la Regione assegna ai Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, una quota degli spazi assunzionali assegnati alle UTI, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino ancora disponibili.

19. I Comuni provvedono a formulare istanza di concessione alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse finanziarie e gli spazi assunzionali sono determinati in 50.000 euro per l'anno 2018 e in 150.000 euro per l'anno 2019 per ciascun Comune.
20. Gli enti locali in alternativa all'assunzione di personale a tempo determinato possono ricorrere ad altre forme di lavoro flessibile per utilizzare le risorse e gli spazi assunzionali trasferiti.
21. Gli enti beneficiari rendicontano la spesa sostenuta mediante dichiarazione del legale rappresentante.
22. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2018 e di 600.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 27.
27. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1 Parole sostituite al comma 16 da art. 4, comma 7, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole aggiunte al comma 16 da art. 5, comma 17, L. R. 13/2019
3 Comma 23 abrogato da art. 5, comma 28, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Comma 24 abrogato da art. 5, comma 28, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 6
 (Trasporti e diritto alla mobilità)
2. Per le finalità previste dal comma 1, limitatamente agli oneri per la realizzazione dell'opera, è destinata la spesa di 2.245.629,01 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.
3. Per le finalità previste dal comma 1, limitatamente agli eventuali oneri di natura contenziosa, è destinata la spesa complessiva di 190.094,46 euro, di cui 100.000 euro per l'anno 2018 e 90.094,46 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.
4. Al fine di favorire una maggiore funzionalità del raccordo ferroviario a servizio del porto di Monfalcone e del sistema produttivo afferente alle aree portuali, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), è autorizzata a sostenere le spese relative alla progettazione e realizzazione di un intervento sull'infrastruttura ferroviaria del raccordo, finalizzato all'ampliamento della capacità dei binari di presa e consegna del fascio Lisert, presso la stazione ferroviaria di Monfalcone.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 350.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.
6.
Dopo l'articolo 46 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è inserito il seguente:
<<Art. 46 bis
 (Proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada)
1. Al fine di garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 111/2004, in ordine alla spettanza alla Regione dei proventi e delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada, l'Amministrazione regionale istituisce due collegamenti telematici denominati "Servizio revisioni Regione FVG" e "Servizio rinnovo validità patente Regione FVG", che prevedono la modalità di introito diretto e immediato dei diritti della motorizzazione a favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.>>.

7. Per le finalità di cui all'articolo 46 bis della legge regionale 23/2007, come inserito dal comma 6, è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spesa di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.
9. Per le finalità previste dal comma 8 il Comune inoltra al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 13.
13. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1 Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 8, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole aggiunte al comma 8 da art. 4, comma 8, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 8, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Comma 11 sostituito da art. 5, comma 5, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Parole aggiunte al comma 10 da art. 99, comma 1, L. R. 6/2021
6 Comma 11 bis aggiunto da art. 5, comma 15, L. R. 13/2023
7 Comma 10 sostituito da art. 5, comma 5, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8 Comma 11 sostituito da art. 5, comma 5, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9 Comma 11 bis abrogato da art. 5, comma 5, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 7
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 33.600 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di Latisana per l'intervento denominato "Ex Stazione Ippica: completamento recupero per centro museale: opere edili, impiantistiche e sistemazione area esterna - 2° intervento, sita a Latisana".
3. Per le finalità previste dal comma 2 il Comune di Latisana presenta istanza di conferma del contributo al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai sensi del comma 2 il Servizio competente in materia di beni culturali conferma il contributo e fissa il nuovo termine perentorio di rendicontazione dello stesso.
5. Nelle more della costituzione della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e fermo restando il disposto del successivo articolo 48, comma 2, nei procedimenti finalizzati alla costituzione di sistemi bibliotecari e al riconoscimento di biblioteche di interesse regionale avviati nell'anno 2018, si prescinde dal parere della Conferenza medesima previsto dall'articolo 25, comma 3, e dall'articolo 30, comma 2, della citata legge regionale, allo scopo di assicurare il celere svolgimento dei procedimenti stessi.
7. Con riferimento ai contributi previsti dall'articolo 7, commi da 12 a 18, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono rendicontabili, qualora comprese nelle tipologie di spese ammissibili individuate dal regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli Istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal Titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n. 177/Pres., nel testo vigente al 31 dicembre 2015, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.
8. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2016, n. 2062, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2018.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi ventennali costanti di 7.000 euro annui e 30.000 euro annui, concessi al Comune di Pagnacco con i decreti n. 2886/CULT/2007 e n. 2531/CULT/2008, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 77/1981, e il contributo ventennale costante di 7.000 euro annui concesso al medesimo Comune con decreto n. 3072/CULT/2008, ai sensi dell'articolo 5, commi 16 e 17, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), per interventi di restauro e manutenzione straordinaria di Villa Mori.
13. Per le finalità previste dal comma 12 il Comune di Pagnacco presenta istanza di conferma del contributo al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Ai sensi del comma 12 il Servizio competente in materia di beni culturali conferma i contributi e fissa il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori e di rendicontazione degli stessi.
16. Per le finalità previste dal comma 15 il Comune di Enemonzo presenta istanza di conferma del contributo, corredata del cronoprogramma aggiornato dell'intervento, al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17. Ai sensi del comma 15 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare il contributo e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel nuovo cronoprogramma trasmesso dal Comune di Enemonzo, i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione della relativa spesa.
18.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

21. Al fine di garantire la perfetta conservazione delle pellicole depositate nei locali di proprietà della Cineteca del Friuli in via dell'Artigiano a Gemona del Friuli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli un contributo straordinario di 250.000 euro per sostenere i costi per gli interventi di straordinaria manutenzione necessari a risolvere i problemi di carattere termo-igrometrico all'interno dei locali adibiti a ricovero delle pellicole, dovuti alla formazione di condense sul controsoffitto dei depositi.
22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare, comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.
23. Il contributo di cui al comma 21 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile.
24. In deroga a quanto disposto dall'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione del contributo di cui al comma 21 è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 22 per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base del quadro economico presentato.
25. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 37.
26. Sono confermati i contributi concessi dall'Amministrazione regionale a sostegno dell'attività svolta dai sistemi bibliotecari costituiti ai sensi della previgente legge regionale 25/2006 e dalle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi della legge regionale 25/2006 medesima esistenti alla data dell'1 gennaio 2016, dai soggetti gestori dei Poli SBN presenti sul territorio regionale, nonché dall'Associazione Italiana Biblioteche-Sezione Friuli Venezia Giulia rendicontati dal beneficiario nell'anno successivo a quello di concessione, ancorché non nel termine, anche perentorio, fissato per la rendicontazione del contributo ottenuto.
27. Per le finalità previste dal comma 26 la struttura concedente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede d'ufficio ad approvare i rendiconti e a liquidare il saldo del contributo eventualmente spettante.
28. Nelle more della revisione della disciplina regionale in materia di Unioni territoriali intercomunali, al fine di salvaguardare il primario interesse dell'utenza alla fruizione del servizio culturale reso dalle biblioteche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori delle biblioteche centro sistema dei nuovi sistemi bibliotecari costituiti ai sensi della legge regionale 23/2015 che si impegnano a espletare funzioni centralizzate e di coordinamento generale anche a favore delle biblioteche che, già facenti parte dei sistemi esistenti alla data del 31 dicembre 2015 non si sono aggregate in alcuno dei nuovi sistemi suddetti, un contributo straordinario di importo pari a 1.500 euro per ciascuna delle biblioteche a favore delle quali verranno espletate le funzioni suddette, a titolo di concorso nelle spese a tal fine sostenute a decorrere dall'1 settembre al 31 dicembre dell'esercizio in corso.
29. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 28 gli enti gestori delle biblioteche centro sistema presentano al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo corredata dell'intesa recante l'indicazione delle funzioni centralizzate e di coordinamento generale che verranno svolte.
30. I contributi di cui al comma 28 sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, commi 1 e 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); a tal fine il Servizio istruisce le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse accertandone la completezza e la regolarità formale e verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi delle funzioni da svolgere, nonché l'ammissibilità delle spese.
31. I contributi di cui al comma 28 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile.
32. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 25.500 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 37.
34. All'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:
<<42 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare i lavori di manutenzione in capo al soggetto di cui al comma 41 risulti inferiore alla durata del vincolo di destinazione, la concessione del contributo è subordinata all'impegno, da parte dell'ente pubblico proprietario dell'impianto sportivo oggetto di contributo, di mantenere il vincolo di destinazione sino alla scadenza del termine quinquennale di cui al citato articolo 32, comma 1.
42 ter. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa; ai fini della rendicontazione sono ammissibili anche le spese effettuate in data anteriore alla presentazione della domanda.>>.

35. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 41, della legge regionale 14/2018, come sostituito dal comma 34, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 37.
37. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella G.
Art. 8
 (Lavoro, formazione, istruzione e politiche giovanili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, con la Convenzione prevista all'articolo 8, comma 15, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), nella misura di cui al comma 2, a favore dei soggetti individuati quali beneficiari del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi delle intese sottoscritte in sede di Tavolo regionale di Concertazione, aventi a oggetto la concessione di tale trattamento per i lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Trieste ma con riferimento ai quali non risulti possibile riconoscere le relative provvidenze per motivazioni di natura procedurale, un'indennità di partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro, previsti dalle intese medesime, subordinatamente alla regolare frequenza di tali percorsi e all'avvenuta presentazione della domanda di mobilità in deroga.
3. Per le finalità previste dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 8, comma 13, della legge regionale 31/2017, già trasferite all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del Friuli Venezia Giulia (di seguito INPS), ai sensi dell'articolo 8, comma 14, della medesima legge regionale 31/2017, con decreto di liquidazione n. 1405, del 2 marzo 2018, del Direttore del Servizio politiche del lavoro, nonché a valere sullo stanziamento di cui alla legge regionale 45/2017, alla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 per l'anno 2018.
7. Per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nella misura di 1.600 euro all'Istituto comprensivo di Comeglians e, nella misura di 9.500 euro, all'Istituto comprensivo "Giosuè Carducci" di Lignano Sabbiadoro.
8. Il contributo di cui al comma 7 è concesso in applicazione delle disposizioni del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2011, n. 92 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 1/2004), a seguito di domanda presentata al Servizio competente in materia di istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 11.100 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 23.
10. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), il termine per la presentazione dei rendiconti relativi all'anno scolastico 2015-2016 è fissato al 31 gennaio 2017.
12. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 5 bis, della legge regionale 20/2005, come aggiunto dal comma 11, è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 23.
14.
Dopo il comma 24 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono inseriti i seguenti:

15. Per le finalità previste dell'articolo 9, comma 24 bis, della legge regionale 18/2011, come inserito dal comma 14, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 134.000 euro per l'anno 2018, e di 16.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 23.
19. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 11/1969, come modificato dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
20. Per le finalità previste dalla legge regionale 3 marzo 1977, n. 11 (Contributi agli organi collegiali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura fissata dal comma 22 all'Istituto Statale di istruzione superiore con lingua di insegnamento slovena "Gregorcic" di Gorizia e all'Istituto comprensivo con lingua di insegnamento slovena "San Giacomo" di Trieste.
21. Il contributo di cui al comma 20 è concesso a seguito di domanda presentata al Servizio competente in materia di istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammesse a contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2016/2017. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con contestuale erogazione dell'intera somma. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa complessiva di 1.300 euro per l'anno 2018, suddivisa in ragione di 550 euro a favore dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore con lingua di insegnamento slovena "Gregorcic" di Gorizia e di 750 euro a favore dell'Istituto comprensivo con lingua di insegnamento slovena "San Giacomo" di Trieste, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 23.
23. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1 Comma 11 abrogato da art. 39, comma 1, L. R. 3/2019
2 Comma 18 abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.
Art. 9
 (Salute e politiche sociali)
1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dell'articolo 39 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), le somme iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale e le economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2017 e precedenti.
2. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 118/2011 sono destinate alla copertura delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 4.759.665 euro.
3. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2017 e precedenti nei bilanci di esercizio 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale, sono destinate al fabbisogno degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 7.086.158 euro.
4. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle esigenze di parte capitale di copertura delle perdite nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, è destinata la spesa di 4.758.801 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.
5. In relazione al disposto di cui al comma 3, relativamente alle esigenze di parte corrente degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2018, è destinata la spesa di 7.086.158 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alle somme iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2017 degli enti del Servizio sanitario regionale, previste in 4.758.801 euro per l'anno 2018, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 8.
7. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alle economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2017 e precedenti, previste in 7.086.158 euro per l'anno 2018, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 8.
8. Per far fronte alle rimanenti esigenze di parte capitale di copertura delle perdite nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale è destinata la spesa di 13.278.995 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.
9. In caso di indisponibilità degli esiti dei controlli svolti dal soggetto attuatore del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) finalizzati alla verifica nel corso di ciascun bimestre del mantenimento dei requisiti per beneficiare della Misura attiva di sostegno al reddito di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), e necessari per l'erogazione delle rate bimestrali, la corrispondente rata può essere erogata sulla base di verifiche istruttorie svolte dai Servizi sociali dei Comuni, anche con le modalità di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
10. La disposizione di cui al comma 9 può essere applicata qualora gli esiti dei controlli non risultino disponibili entro novanta giorni dalla scadenza del relativo bimestre. Qualora a seguito della disponibilità degli esiti risulti che è stato effettuato un pagamento in misura diversa dall'importo effettivamente spettante, i Servizi sociali dei Comuni compensano gli importi erogati in eccesso o in difetto con le erogazioni dovute per i bimestri successivi.
11. Al fine di garantire la protezione dei dati e la sicurezza informatica dei sistemi informativi degli enti del Servizio sanitario regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti medesimi un contributo per la realizzazione di specifici interventi, previsti in un apposito piano per la Sicurezza Digitale.
12. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato il piano per la Sicurezza Digitale ed è definito il riparto del finanziamento di cui al comma 11.
13. In relazione al disposto di cui al comma 11, è destinata la spesa complessiva di 6.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.300.000 euro per l'anno 2018, 2.600.000 euro per l'anno 2019 e 2.600.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.
15 quinquies. Le modifiche introdotte ai commi da 15 a 15 ter, per effetto dell'articolo 8, comma 10, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), si applicano alle borse di studio regionali assegnate successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 13/2023.
17. Al fine di ottenere l'erogazione del finanziamento ai sensi del comma 14, le Università comunicano alla Direzione competente in materia di salute l'attribuzione di nuove borse di studio e l'avvenuta iscrizione agli anni successivi dei titolari, la relativa spesa sostenuta e le eventuali variazioni, con le seguenti scadenze: 30 aprile e 31 ottobre.
18. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 23.
20. L'Amministrazione regionale promuove, per il tramite delle aziende sanitarie competenti, azioni di intervento per favorire la riabilitazione funzionale a beneficio di utenti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali favorendo l'esercizio assistito in acqua.
21. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indirizzi operativi per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 20, a valere sulle risorse destinate, con gli atti annuali di programmazione, al Servizio sanitario e sociosanitario regionale.
22. L'adeguamento dei requisiti disposto dall'articolo 57, comma 9, del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144 (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani), deve essere completato entro il 31 dicembre 2019.
23. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 9, L. R. 25/2018
2 Parole sostituite al comma 22 da art. 8, comma 10, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Parole sostituite al comma 22 da art. 83, comma 1, L. R. 9/2019
4 Comma 19 abrogato da art. 65, comma 7, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 13, commi da 1 a 5 bis, L.R. 10/1997, a decorrere dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui all'art. 65, c. 6 della medesima L.R. 22/2019.
5 Parole sostituite al comma 14 da art. 8, comma 64, lettera a), L. R. 13/2022
6 Parole sostituite al comma 16 da art. 8, comma 64, lettera b), L. R. 13/2022
7 Parole sostituite al comma 15 da art. 8, comma 10, lettera a), L. R. 13/2023
8 Comma 15 bis aggiunto da art. 8, comma 10, lettera b), L. R. 13/2023
9 Comma 15 ter aggiunto da art. 8, comma 10, lettera b), L. R. 13/2023
10 Comma 15 quater aggiunto da art. 8, comma 10, lettera b), L. R. 13/2023
11 Comma 15 quinquies aggiunto da art. 8, comma 10, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 10
 (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
1.
Al comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), le parole <<31 maggio 2018>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 agosto 2018>>.

5. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa di 830.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
6. L'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 54, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è incrementata di 12.824,42 euro per l'anno 2018.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 12.824,42 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 4 ter della legge regionale 9/2009, come inserito dal comma 8, trovano applicazione a decorrere dal 2019.
10. Per le finalità previste dall'articolo 4 ter della legge regionale 9/2009, come inserito dal comma 8, è destinata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, di cui 1 milione di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
11.
I commi 6 bis e 6 ter dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono abrogati.

15. Le risorse di cui al comma 14, lettera a), sono concesse d'ufficio ed erogate in unica soluzione. Entro il 31 ottobre del secondo anno successivo all'erogazione, il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.
16. La realizzazione degli interventi finanziati nel 2018 con la quota di cui al comma 14, lettera b), e di durata superiore all'anno trova copertura per gli anni 2019 e 2020 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 17, lettera b), della legge regionale 45/2017 già autorizzate dall'articolo 10, comma 21, della medesima legge regionale 45/2017 e dall'articolo 9, comma 27, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per l'importo di 11.171.515,27 euro per l'anno 2019 e per l'importo di 12.947.208,72 euro per l'anno 2020, ripartite tra i beneficiari nelle quote di cui alla Tabella P del comma 14, lettera b).
17. Le risorse di cui al comma 14, lettera b), e comma 16 sono concesse entro il 30 novembre 2018 a richiesta del Comune ed erogate a seguito di richiesta da parte dell'ente alla struttura regionale competente, corredata della presentazione della relazione illustrativa o della relazione tecnico-descrittiva degli interventi, del relativo quadro economico e del cronoprogramma di interventi, nonché della valutazione da parte del Comune dell'esistenza di eventuali aiuti di Stato e, se del caso, delle modalità di legittimazione dei medesimi e della dichiarazione che l'eventuale IVA sia o meno rimasta a carico del Comune.
18. L'impegno e l'erogazione delle risorse di cui al comma 14, lettera b), e comma 16 sono effettuati dalla Direzione centrale competente in materia di finanze, mentre il monitoraggio e la verifica della rendicontazione sono effettuati dalle Direzioni centrali competenti nelle singole materie oggetto degli interventi.
20. È approvata l'allegata Tabella O "Fondo ordinario investimenti dei Comuni - Incremento per Enti non in UTI".
21. È approvata l'allegata Tabella P "Intesa per lo sviluppo - Comuni non in UTI - anni 2018-2020".
22. Per le finalità previste dal comma 14, lettera a), è destinata la spesa di 1.872.143,09 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
23. Per le finalità previste dal comma 14, lettera b), è destinata la spesa di 1.362.670,62 euro per l'anno 2018 a valere sulle pertinenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 79.
24. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa complessiva di 24.118.723,99 euro, suddivisa in ragione di 11.171.515,27 euro per l'anno 2019 e di 12.947.208,72 euro per l'anno 2020, a valere sulle pertinenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J1 di cui al comma 79.
26. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015 trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in relazione alle deroghe, ivi previste, per l'assunzione di assistenti sociali a tempo determinato.
27. Per il solo anno 2018, non trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015, qualora le informazioni relative ai dati di consuntivo dell'esercizio 2017 pervengano agli uffici regionali entro il 30 giugno 2018.
31. Per l'anno 2018 il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui all'articolo 10, comma 39, della legge regionale 45/2017, come rimodulato dall'articolo 32, comma 3, lettera a), della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), è incrementato di 326.328,54 euro.
32. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa complessiva di 326.328,54 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
33. La certificazione delle risorse del fondo ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015, assegnate nel 2016 ai Comuni sino a 1.000 abitanti, può attestare l'avvenuta destinazione della quota ricevuta anche per spese correnti.
34. In via straordinaria, per il solo anno 2018 e per dare certezza alle previsioni di bilancio dei Comuni coinvolti, per la finalità prevista dall'articolo 10, commi da 101 a 104, della legge regionale 45/2017, è destinata l'ulteriore spesa di 346.800 euro a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
35. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi da 101 a 104, della legge regionale 45/2017 non trovano più applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2019.
36.
I commi da 58 a 61 dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono abrogati.

37.
I commi da 50 a 53 dell'articolo 10 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono abrogati.

38. La Regione è autorizzata ad assegnare per gli anni dal 2018 al 2021 e per l'annualità pregressa concessa e non erogata nell'anno 2017, le risorse a favore dei Comuni, per l'importo complessivo di 1.127.117,60 euro, per i settori d'intervento riferiti a opere pubbliche. L'assegnazione avviene sulla base dei riparti e dei conseguenti impegni pluriennali assunti dalla Provincia di Udine in relazione alla deliberazione della Giunta provinciale 5 settembre 2007, n. 208 per quanto non trasferito alla Regione e come comunicato dalla Provincia medesima.
39. Per le finalità previste dal comma 38 i Comuni sono beneficiari a titolo definitivo delle risorse assegnate e utilizzano eventuali economie di spesa per i settori di intervento riferiti a opere pubbliche. L'assegnazione non dà luogo a rendicontazione, fatto salvo il caso in cui sia necessaria ad assolvere a eventuali obblighi assunti dalla Regione nei confronti di soggetti terzi.
40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa complessiva di 1.127.117,60 euro, di cui 450.847,04 euro per l'anno 2018 e di cui 225.423,52 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
43. Per gli anni d'imposta dal 2014 al 2017, la Regione è autorizzata ad assegnare ai Comuni della Regione che partecipano all'attività di accertamento tributario ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), e dell'articolo 1, comma 12 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, il maggior gettito recuperato in misura pari alla quota di compartecipazione regionale relativa ai suddetti anni d'imposta, sulla base della comunicazione ricevuta dai competenti uffici ministeriali che indichi l'ammontare delle somme recuperate da ciascun Comune ubicato nel territorio regionale.
44. Alle finalità previste dal comma 43 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
53. Il supporto di ANCI FVG, di cui al comma 52, viene garantito per interventi non ripetibili e limitati nel tempo a fronte dell'impegno di tali Comuni a intraprendere un percorso di riorganizzazione dei servizi medesimi e del mantenimento del predetto impegno.
54. Con apposita convenzione i Comuni interessati e ANCI FVG stabiliscono i vincoli e le condizioni in base ai quali i Comuni si avvalgono dell'attività di ANCI FVG con oneri a carico dell'Amministrazione regionale.
55. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
57. Le Unioni territoriali intercomunali sono tenute a riversare ai Comuni che abbiano deliberato l'uscita ovvero revocato l'adesione dalle Unioni medesime le risorse finanziarie del fondo ordinario transitorio trasferite dalla Regione nell'anno 2017, per la quota di cui all'articolo 10, comma 18, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), come integrata dall'articolo 38 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), mediante variazione al Bilancio Finanziario Gestionale adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 295/2017, con riferimento all'importo comunicato dalle Unioni alla Regione per ciascun Comune, o stimato dalla Regione, fino a concorrenza di quanto confluito nell'avanzo libero di amministrazione relativo al consuntivo 2017.
58. Le Unioni territoriali intercomunali sono tenute a riversare ai Comuni non partecipanti e a quelli che abbiano deliberato l'uscita ovvero revocato l'adesione dalle Unioni medesime le risorse finanziarie del fondo ordinario per gli investimenti trasferite dalla Regione nell'anno 2017, per la quota di cui all'articolo 10, comma 51, lettera b), della legge regionale 25/2016, applicando i criteri di riparto previsti dal comma 53 del medesimo articolo, fino a concorrenza di quanto confluito nell'avanzo destinato di amministrazione relativo al consuntivo 2017, a esclusione delle somme previste per la realizzazione di interventi inseriti in atti di indirizzo e di programmazione delle Unioni medesime.
59. Per le particolari esigenze di funzionamento la Regione assegna al Consorzio Collinare un contributo straordinario di 38.000 euro per l'anno 2018. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.
60. Per le finalità previste dal comma 59 è destinata la spesa di 38.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo di 100.000 euro, da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 30 settembre 2018 in misura pari agli oneri sostenuti nel 2017 e tenuto conto del periodo di permanenza in servizio nel corso 2018, per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale.
62. Per le finalità previste dal comma 61 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di assegnazione del fondo indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2017 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2017, nonché il periodo di permanenza in servizio nell'anno 2018.
63. Per le finalità previste dal comma 61 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
65. Per l'anno 2018, il recupero del maggior gettito IMU a carico del Comune di Sappada a favore del bilancio statale è quantificato nella misura forfettaria di 515.000 euro, nelle more della trasmissione dei dati da parte del competente Ministero, nonché nelle more dell'Intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito agli effetti finanziari della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016.
66. Il recupero dell'importo quantificato dal comma 65 è operato a valere sulle risorse del fondo ordinario transitorio comunale spettanti per l'anno 2018 al Comune di Sappada.
67. La differenza tra le risorse del fondo ordinario transitorio comunale spettanti per l'anno 2018 al Comune di Sappada al netto del recupero del maggior gettito IMU, e le risorse già erogate allo stesso titolo, sono restituite mediante versamento diretto da parte del Comune di Sappada alla Regione entro il 10 dicembre 2018.
68. Le regolazioni finanziare tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Sappada conseguenti agli eventuali conguagli, determinati ai sensi del comma 65, sono effettuate negli anni successivi al 2018.
69. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 67 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020.
70. Per le particolari esigenze di funzionamento connesse con la necessità di garantire l'avvio regolare dell'anno scolastico 2018-2019, la Regione assegna al Comune di Prepotto un contributo straordinario di 60.000 euro, per l'anno 2018. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio e non comportano alcuna rendicontazione.
71. Per le finalità previste dal comma 70 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
75. Per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria al Comune di Comeglians, per l'anno 2018, risorse per l'importo pari a 80.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio e non comporta alcuna rendicontazione.
76. Per le finalità previste dal comma 75 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla variazione prevista dalla Tabella J2 di cui al comma 80.
79. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella J1.
80. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella J2.
Note:
1 Comma 47 abrogato da art. 9, comma 20, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 bis, L.R. 9/2009.
2 Comma 48 abrogato da art. 24, comma 1, lettera m), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
3 Comma 49 abrogato da art. 24, comma 1, lettera m), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 4, L. R. 4/2019
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 23, comma 5, L. R. 13/2020
6 Comma 8 abrogato da art. 35, comma 1, lettera p), L. R. 5/2021
7 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 43, L. R. 13/2021
8 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 2, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 11
 (Cooperazione territoriale europea, volontariato e lingue minoritarie, corregionali all'estero e integrazione immigrati)
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole <<Il territorio in cui insistono le minoranze di lingua tedesca presenti in regione, è definito ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche),>> sono inserite le seguenti: <<dalla legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti),>>;

5. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 4 è presentata al Servizio volontariato e lingue minoritarie ed è corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti, del cronoprogramma delle attività e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata del 50 per cento dell'intero finanziamento e sono fissati le condizioni per l'erogazione del saldo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 25.
7. A fronte della necessità di favorire un ricambio generazionale e di stimolare un rinnovo culturale e intellettuale negli enti riconosciuti di rilevanza e d'interesse primario per la minoranza linguistica slovena indicati all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione presso le strutture medesime di tirocini extracurriculari estivi e di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento, facilitando le scelte professionali dei giovani anche coinvolti in una fase di transizione fra percorso di studi e lavoro.
8. Per le finalità di cui al comma 7 sono destinatari dei tirocini extracurriculari estivi, attivabili nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, gli studenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, e dei tirocini extracurriculari formativi e di orientamento, i diplomati, gli studenti universitari e i laureati.
9. I percorsi di tirocinio di cui al comma 8 devono concludersi entro il 31 dicembre 2019.
10. Per il finanziamento degli interventi, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, è approvato il bando contenente i vigenti riferimenti normativi regionali e nazionali in materia di tirocini, i criteri e le modalità per l'ammissibilità e per la valutazione delle domande che possono essere presentate dagli enti riconosciuti di rilevanza e interesse primario della minoranza slovena di cui al comma 7, nonché i termini e le modalità di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo.
11. Sono ammissibili a finanziamento l'intero valore dell'indennità di partecipazione da corrispondere al tirocinante per il tramite degli enti di cui al comma 7, gli oneri indiretti a carico della struttura ospitante, le spese assicurative e ulteriori spese generali quantificate in misura forfetaria nella percentuale del 5 per cento del valore dell'indennità di partecipazione.
12. Per le finalità previste dal comma 7, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella M riferita all'articolo 7, comma 82, della legge regionale 45/2017, e con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 25.
15. Per le finalità previste dal comma 13, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, di cui alla Tabella M riferita all'articolo 7, comma 82, della legge regionale 45/2017, e con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21, della legge 38/2001, e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 25.
16. Al fine di garantire il miglior funzionamento della rete per la lingua slovena nelle pubbliche amministrazioni della regione, con riferimento alla rimodulazione prevista dall'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), ai sensi dell'articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007, le risorse non utilizzate e disponibili sulla quota di accantonamento per l'esercizio 2018 sono destinate, per un ammontare massimo di 750.000 euro, all'Amministrazione regionale per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 26/2007.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018 - 2020, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 25.
18.
Il comma 24 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), è abrogato.

20. Per le finalità di cui al comma 19 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il decreto di concessione, da emanare entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, è altresì fissato il termine di rendicontazione.
21. Per le finalità di cui al comma 19 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 25.
25. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella K.
Note:
1 Parole sostituite al comma 13 da art. 11, comma 16, L. R. 13/2019
2 Parole sostituite al comma 13 da art. 2, comma 1, L. R. 6/2020
3 Comma 22 abrogato da art. 19, comma 1, lettera e), L. R. 9/2023
Art. 12
 (Funzione pubblica, semplificazione e sistemi informativi)
1. Alla legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia a decorrere dall'1 ottobre 2018.
5.
Il comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), è abrogato.

6. Tenuto conto del complesso processo di riordino del sistema delle autonomie locali della regione e quale intervento di natura eccezionale correlato a detto processo, la percentuale complessiva di incremento contrattuale prevista dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è finalizzata alla determinazione dei valori economici complessivi da destinare agli incrementi retributivi del triennio contrattuale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale 2016-2018, anche con importi differenziati nelle varie componenti del Comparto medesimo nel limite dei suddetti valori economici complessivi. La percentuale è riferita a quella definita a livello nazionale sulla base dell'atto di indirizzo ivi richiamato così come risultante dalle integrazioni apportate con l'Atto di indirizzo integrativo per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 per le funzioni centrali e quantificata, a regime, nella misura del 3,48 per cento.
7. In relazione al comma 6 e a conseguente integrazione delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della legge regionale 31/2017, dell'articolo 10, commi 52 e 53, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), e dell'articolo 32, comma 12, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), relativamente al personale degli enti locali, è destinata la spesa complessiva di 3.120.000 euro, suddivisa in ragione di 1.040.000 euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 12.
9. Al fine di assicurare la necessaria continuità del servizio della Centrale unica di risposta al NUE 112, salvaguardando al tempo stesso le professionalità maturate, la Regione, per favorire il trasferimento mediante mobilità del personale degli enti locali collocato, alla data di entrata in vigore della legge presente legge, in posizione di comando presso la medesima per le esigenze della Centrale, può corrispondentemente cedere all'ente locale di appartenenza propri spazi assunzionali.
11. Al fine di assicurare la necessaria continuità dello svolgimento dei servizi educativi e scolastici non si considera, in relazione ai limiti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 (Misure urgenti per le autonomie locali), la spesa relativa all'assunzione di personale a tempo determinato per detti servizi, esclusivamente nel caso di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.
12. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella L.
Note:
1 Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 26/2018
Art. 13
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
2. All'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
<<4 bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato articolo 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di EGAS, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17/2014, o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento.>>;

3. Nelle more della completa realizzazione del servizio "NOEMIX", per una regione orientata verso una economia a basse emissioni di carbonio e la riduzione dell'inquinamento urbano, finanziato dal Programma Quadro europeo per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) <<Horizon 2020>>, l'Amministrazione regionale procede, in via sperimentale, all'acquisizione, anche a noleggio, di autoveicoli la cui propulsione tramite motore termico sia affiancata da un motore elettrico.
4. In sede di prima applicazione l'acquisizione di cui al comma 3 avviene con riferimento alla flotta aziendale riservata a funzioni di rappresentanza, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, per quanto attiene alla cilindrata, tenuto conto che il principio di contenimento della spesa pubblica si esplicita anche attraverso la riduzione dei consumi e dei costi sociali derivanti dall'inquinamento.
5. Alle finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
10.
L'articolo 24 bis della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è abrogato.

11.
A decorrere dal 31 dicembre 2018 sono soppressi i seguenti Fondi:

b) Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51 (Nuova normativa in materia di credito agevolato a medio ed a breve termine in favore delle imprese artigiane, delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane. Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30. Concessione contributo straordinario all'Ente per lo sviluppo dell'artigianato), e all'articolo 36 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 (Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828);
c) Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), e all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della L. 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione).
15. Dall'entrata in vigore della presente legge, la disposizione dell'articolo 83, comma 8 bis, della legge regionale 28/2007, come inserito dal comma 14, si applica, con effetto retroattivo, alla rendicontazione delle spese elettorali sostenute dai candidati consiglieri per Ie elezioni regionali del 29 aprile 2018.
16. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 di cui all'allegata Tabella M.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 13/2020
2 Comma 1 abrogato da art. 90, comma 1, L. R. 6/2021
3 Parole sostituite al comma 4 bis da art. 10, comma 9, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 14
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella S.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella N.
Art. 16
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo
2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 118/2011, è allegata la nota integrativa alla presente legge di cui all'Allegato 2.