Legge regionale 31 luglio 2018, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2018

Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale 12/2015.
Art. 4
 (Disposizione transitoria)
1. Nelle more dell'insediamento del CAL di cui all'articolo 2 della legge regionale 12/2015, come sostituito dall'articolo 1, il CAL continua a esercitare le sue funzioni nella composizione prevista dall'articolo 2 della legge regionale 12/2015 integrata con la partecipazione dei Comuni di Codroipo, Gemona del Friuli, Monfalcone, Sacile, San Daniele del Friuli e Tarvisio. Per tali Comuni partecipano alle attivitą del CAL i sindaci o loro delegati, scelti tra i componenti delle rispettive giunte.