1. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena per le attività degli organi collegiali di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), operanti nell'ambito delle scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, per le spese che gli stessi sostengono, a fronte delle esigenze della minoranza linguistica, per modulistica in lingua slovena, programmi informatici, traduzioni di scritti, atti e documenti, nonché per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati.