Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge, affermando la centralità della persona e la sua aspirazione alla piena realizzazione dello sviluppo culturale, all'integrazione sociale e all'esercizio di una cittadinanza consapevole, disciplina il diritto allo studio e gli interventi nell'ambito dell'istruzione, all'interno del territorio regionale.
2. La Regione promuove la realizzazione di un sistema scolastico innovativo e in grado di generare processi attivi di apprendimento negli studenti, in grado di sviluppare e maturare competenze atte a favorire il futuro inserimento nel mondo del lavoro e l'integrazione sociale in un contesto economico globalizzato e multiculturale.