Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 37 bis aggiunto da art. 8, comma 51, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Sostituita la rubrica del Capo IV del Titolo II da art. 7, comma 1, L. R. 3/2019
3 Articolo 15 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 3/2019
4 Modificata la rubrica del Capo V del Titolo II da art. 10, comma 1, L. R. 3/2019
5 Articolo 28 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 3/2019
6 Articolo 33 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 3/2019
7 Articolo 36 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 3/2019
8 Capo VI bis aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 3/2019
9 Articolo 40 bis aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 3/2019
10 Sostituita la rubrica del Capo VII del Titolo III da art. 27, comma 1, L. R. 3/2019
11 Titolo IV bis aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 3/2019
12 Articolo 52 bis aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 3/2019
13 Articolo 52 ter aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 3/2019
14 Articolo 52 quater aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 3/2019
15 Sostituita la rubrica del Capo II del Titolo II da art. 7, comma 57, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16 Articolo 10 bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
17 Articolo 28 ter aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
18 Articolo 32 bis aggiunto da art. 21, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
19 Articolo 36 ter aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
20 Articolo 36 quater aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
21 Articolo 40 .1 aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
22 Articolo 40 ter aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
23 Sostituita la rubrica del Titolo I da art. 1, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
24 Sostituita la rubrica del Capo II del Titolo II da art. 7, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
25 Sostituita la rubrica del Capo III del Titolo II da art. 10, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
26 Sostituita la rubrica del Capo IV del Titolo II da art. 12, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
27 Articolo 15 ter aggiunto da art. 7, comma 30, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
28 Articolo 36 quinquies aggiunto da art. 7, comma 34, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
29 Capo III bis del Titolo II aggiunto da art. 7, comma 15, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
30 Articolo 13 bis aggiunto da art. 7, comma 16, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
TITOLO I
 OGGETTO, PRINCIPI, FINALITÀ E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
 (Principi e finalità generali)
1. La Regione ispira la propria azione al principio di centralità della persona e valorizza l'autonomia scolastica.
2. In attuazione dei principi di cui al comma 1 la Regione intende perseguire in particolare le seguenti finalità:
a) rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, con particolare attenzione ai nuclei familiari privi di mezzi attraverso la gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi in relazione alla situazione reddituale dei destinatari;
b) promuovere il benessere scolastico e consentire il successo formativo di ogni studente secondo il potenziale specifico di ciascuno, prevenendo la dispersione scolastica attraverso una attività di efficace orientamento e riorientamento;
b bis) promuovere la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'analfabetismo emotivo e funzionale attraverso attività di sostegno a studenti, insegnanti e genitori;
c) sostenere il potenziamento dell'offerta educativa e formativa, favorendo l'implementazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e le competenze di cittadinanza, promuovendo l'educazione civica e ambientale, la conoscenza storica, antropologica e ambientale del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo di progettualità in dimensione laboratoriale, sostenendo e promuovendo la dimensione europea e internazionale dell'istruzione;
d) arricchire il plurilinguismo attraverso la valorizzazione delle lingue comunitarie, delle nuove lingue emergenti, l'apprendimento delle lingue di scolarizzazione in un contesto plurilinguista e l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano, in un contesto plurilingue;
e) promuovere la scuola digitale incrementando la dotazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole del territorio regionale, per migliorare sia la didattica per la costruzione delle competenze, anche digitali degli studenti e per la creazione di nuovi ambienti di apprendimento, sia l'efficace gestione delle istituzioni scolastiche e delle segreterie digitali;
f) favorire il sostegno a iniziative di integrazione e a processi educativi individualizzati di alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con disabilità e il sostegno ad alunni cui siano riconosciute plusdotazioni;
f bis) favorire un approccio integrato e interdisciplinare che affronti le tematiche della salute, utilizzando metodologie educative attive che sviluppino competenze e abilità individuali, creando un clima e relazioni positivi;
f ter) promuovere la comunità educante e i patti educativi per una sussidiarietà e una corresponsabilità volte a garantire la massima espressione educativa del sistema scolastico;
g) favorire i processi di collaborazione e integrazione tra le istituzioni scolastiche e gli attori formativi e socioeconomici del territorio, con attenzione alle situazioni ambientali, sociali, culturali e linguistiche.
3. La Regione, l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), e gli enti locali concorrono alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, mediante l'attuazione delle tipologie di intervento come disciplinate dall'articolo 3.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 2 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4 Lettera f) del comma 2 sostituita da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019
5 Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera e), L. R. 3/2019
6 Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8 Lettera f ter) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
9 Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 3
 (Tipologia degli interventi)
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione è autorizzata ad effettuare i seguenti interventi:
a)   ( ABROGATA )
b) interventi a sostegno del potenziamento e della programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;
c) interventi a sostegno dei soggetti con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con disabilità e con riconosciute plusdotazioni;
d) interventi al sostegno del plurilinguismo e della tutela delle minoranze linguistiche storiche;
e) interventi di orientamento scolastico;
f) interventi a sostegno della scuola digitale;
g) interventi a sostegno delle sezioni primavera;
g bis) interventi a sostegno di scuole che promuovono salute;
g ter) interventi diretti a prevedere una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali che realizzano percorsi formativi sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, sull'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento al mantenimento delle funzioni vitali, tenuti in via prioritaria dagli enti del Servizio sanitario regionale attraverso le proprie strutture di formazione e, solo se questi non siano in grado di fare fronte alla domanda, dai soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione dei corsi BLSD (Basic Life Support Defibrillation) a personale non sanitario, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.
2 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i Comuni, fatte salve le procedure già in atto per l'anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore regionale da parte delle famiglie stesse.
Note:
1 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019
5 Parole aggiunte alla lettera g) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 3/2019
6 Parole sostituite alla lettera h) del comma 2 da art. 2, comma 1, lettera f), L. R. 3/2019
7 Comma 2 bis aggiunto da art. 74, comma 1, L. R. 6/2019
8 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
9 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
10 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
11 Lettera g ter) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, L. R. 10/2021
12 Lettera d bis) del comma 1 bis aggiunta da art. 7, comma 14, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
TITOLO II
 DIRITTO ALLO STUDIO
CAPO I
 LIBRI IN COMODATO
Art. 7
2. Per le scuole statali, tale numero è aumentato di una quota pari al 5 per cento.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno, ARDIS richiede all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia il numero degli alunni individuati ai sensi del comma 1.
5. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 19, lettera a), L. R. 13/2021
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 13/2021
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO II
 DOTE SCUOLA
Art. 9
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 57, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 57, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 72, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche alle domande in corso di presentazione per l'anno scolastico 2019-2020.
6 Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 27, numero 1), L. R. 22/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
8 Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 27, numero 2), L. R. 22/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
9 Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 7, comma 27, numero 3), L. R. 22/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
10 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 7, comma 2, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
11 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 2, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 57, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO III
 CONTRIBUTI PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PARITARIE
Art. 11
2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 anche gli studenti residenti in regione iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta. Il requisito della residenza è posseduto all'atto della presentazione della domanda.
3. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 2 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la responsabilità genitoriale, dell'alunno beneficiario del contributo.
5. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, i contributi sono concessi in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:
a) i contributi sono concessi integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;
b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).
6. I richiedenti il contributo possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la Scuola frequentata per l'incasso del contributo eventualmente concesso, sollevando l'ente erogatore da ogni conseguente responsabilità.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 3/2019
2 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO IV
 INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E CON PLUSDOTAZIONI E INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE IN OSPEDALE E A DOMICILIO
Art. 14
 (Interventi a favore degli alunni con disabilità)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 15
1. Al fine di ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e a cui siano riconosciute plusdotazioni, frequentanti il sistema scolastico regionale, la Regione sostiene l'implementazione di appositi interventi, quali sportelli di ascolto o incontri formativi per i genitori, l'acquisto di idonei strumenti didattici informatici di supporto per gli alunni, interventi aggiuntivi di potenziamento scolastico da parte di docenti con competenze specifiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione e ARDIS sono autorizzate a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, le scuole del sistema scolastico regionale, singole o in rete, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore.
4. Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.
5. Il riparto di cui al comma 4 avviene per il 50 per cento in misura uguale tra tutte le autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per cento in proporzione al numero degli alunni iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4 Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 15 bis
3. Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e sanità. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.
4. Il riparto di cui al comma 3 è effettuato per il 60 per cento in base al numero degli alunni coinvolti negli interventi e per il 40 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate. L'ammontare del contributo non può eccedere il valore del progetto.
5. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono estesi anche ai bambini iscritti alle scuole dell'infanzia che necessitino di particolari cure o comunque siano affetti da patologie invalidanti che impediscano la frequenza della scuola.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 3/2019
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3 Comma 2 sostituito da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 15 ter
3. Il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo quantificato ai sensi delle linee guida di cui all'articolo 32 bis.
4. ARDIS assegna i fondi trasferiti sulla base del criterio del numero degli studenti aventi diritto iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, con riferimento all'anno scolastico per il quale è concesso.
6. L'erogazione del finanziamento a favore delle istituzioni scolastiche avviene in via anticipata, contestualmente alla concessione, entro il 31 maggio di ogni anno, previa accettazione da parte dell'istituzione scolastica.
7. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 30, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2 Comma 5 sostituito da art. 63, comma 1, L. R. 10/2023
CAPO V
 CONCORSO AL SERVIZIO DI EDUCAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI
Art. 16
 (Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione, riconoscendo la funzione sociale ed educativa della scuola dell'infanzia, intesa a promuovere l'armonico sviluppo cognitivo e intellettuale della personalità del bambino, concede contributi per concorrere al servizio di educazione scolastica.
4. I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per le spese sostenute e da sostenere per le finalità di al cui comma 3, lettera d), relativamente a sezioni di asili nido gestite congiuntamente alla scuola dell'infanzia.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 13/2020
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 73, comma 1, L. R. 13/2020
3 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 13/2023 , con effetto a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, come disposto dall'art. 7, c. 9, L.R. 13/2023.
CAPO VI
 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE AFFILIANO SCUOLE NON STATALI
CAPO VII
 ANTICIPAZIONI DI CASSA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI
Art. 24
 (Importo)
1. Le anticipazioni di cassa di cui all'articolo 23, comma 1, sono concesse in misura non superiore all'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono.
2. Le anticipazioni sono restituite mediante compensazione con il contributo statale trasferito alla Regione e assegnato alle istituzioni scolastiche.
3. Qualora l'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici sia superiore all'anticipazione erogata, l'Amministrazione regionale provvede al pagamento del saldo nei termini e modalità stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 25. Qualora l'importo della contribuzione statale effettivamente assegnata agli istituti scolastici sia inferiore all'anticipazione erogata, l'istituto scolastico provvede alla restituzione del saldo nei termini e con le modalità stabiliti dal medesimo regolamento regionale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere le somme corrispondenti alle anticipazioni non restituite dall'ammontare dei finanziamenti da concedere per le medesime finalità agli istituti inadempienti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 7, comma 8, lettera e), L. R. 13/2023
CAPO VIII
 ALTRI INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 27
1. La Regione sostiene i progetti volti a promuovere l'attività motoria e sportiva all'interno dei percorsi formativi scolastici delle scuole primarie e secondarie, con l'obiettivo di diffondere corrette abitudini motorie e sani stili di vita.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
4 Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
5 Comma 3 quater aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 16/2019
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 17, comma 1, L. R. 10/2020
Art. 28 bis
1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostiene progetti di sensibilizzazione e formazione sul tema della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli studenti delle scuole ubicate nel territorio regionale, per lo sviluppo di una mentalità individuale e collettiva sensibile al tema della sicurezza e per la riduzione di infortuni e malattie professionali negli ambienti di vita, di lavoro e in ambito scolastico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e altri Enti aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Le convenzioni di cui al comma 3 possono essere sottoscritte anche da INAIL e da altri Enti aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. Gli schemi di convenzione e i progetti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute.
6. Il riparto delle risorse per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 avviene per il 50 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per cento in base al numero degli alunni iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 3/2019
2 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 28 ter
2. Ai fini della presente legge per analfabetismo emotivo si intende l'incapacità di riconoscere, gestire e padroneggiare le proprie emozioni, mentre l'analfabetismo funzionale è inteso come l'incapacità di un individuo di decodificare, valutare e comprendere testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità.
4. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione della proposta progettuale da parte della scuola capofila di cui al comma 3.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 30
1. Nel rispetto dei vincoli che le istituzioni scolastiche sono tenute a rispettare ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), e delle linee operative indicate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e tenuto conto della particolare valenza formativa e orientativa che tale esperienza assume e delle difficoltà oggettive di individuare le strutture ospitanti, la Regione sostiene i collegamenti tra le istituzioni scolastiche e le diverse imprese ed enti del territorio regionale e di quello degli Stati esteri confinanti e non, nonché ogni altra iniziativa utile, da attuarsi anche mediante stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati e in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al fine di individuare i soggetti ospitanti più idonei in termini di capacità strutturali e organizzative, e di favorire la costruzione di efficaci percorsi didattici e formativi.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2019
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2019
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2019
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 3/2019
Art. 31
1. La Regione assicura un dialogo costante e una collaborazione tra ARDIS e le Consulte provinciali degli studenti sulle tematiche relative al diritto allo studio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 ARDIS è autorizzata a stipulare una convenzione con le Consulte provinciali degli studenti, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici, per la realizzazione di interventi finalizzati a ottimizzare il dialogo tra le diverse realtà scolastiche della regione, e a implementare il rapporto con gli enti locali della regione e con il sistema regionale dell'alta formazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le linee guida di cui all'articolo 32 bis.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
2 Comma 2 abrogato da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
3 Comma 3 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
4 Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019 , con efficacia dall'1/1/2020, come previsto dall'art. 41, comma 2, L.R. 3/2019.
5 Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 32
1. Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, possono essere realizzate iniziative progettuali finanziate mediante il ricorso a risorse di fonte nazionale e comunitaria a valere sui programmi promossi e sostenuti dall'Unione europea. Per la progettazione e la gestione amministrativo-contabile delle attività previste in attuazione di progetti, l'Amministrazione regionale, attraverso il Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), mette a disposizione delle istituzioni scolastiche un supporto tecnico in materia. Il supporto tecnico alle istituzioni scolastiche rientra tra le attività svolte dal Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest a fronte del contributo annuale a favore del Centro stesso.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
TITOLO III
 POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
CAPO I
 OFFERTA FORMATIVA E PROGETTI DIDATTICI
Art. 33
1. La Regione sostiene interventi proposti da istituzioni scolastiche, singole o aggregate in reti, e definiti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dell'articolo 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).
3. II Piano intende favorire un'offerta formativa ricca e articolata per gli studenti e, valorizzando la autonomia scolastica, definisce le tipologie di interventi, le linee di azione e le aree tematiche per lo sviluppo della integrazione, della inclusione, dell'uguaglianza, delle pari opportunità e delle competenze necessarie ad esercitare una cittadinanza attiva nel contesto locale e nel contesto europeo. Con il medesimo atto la Giunta regionale definisce anche il riparto delle risorse per le diverse tipologie di intervento.
Note:
1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 4 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Lettera f) del comma 4 sostituita da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Lettera f bis) del comma 4 aggiunta da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5 Comma 2 sostituito da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
6 Lettera d) del comma 4 abrogata da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7 Lettera e) del comma 4 abrogata da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8 Lettera f) del comma 4 abrogata da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO III
 PROGETTI SPECIALI
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 3/2019
Art. 36 bis
1. Al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull'importanza della memoria storica, l'Amministrazione regionale sostiene iniziative, incontri e viaggi della memoria da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto indicato nella legge 20 luglio 2000, n. 211"Istituzione del <<Giorno della Memoria>> in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti" e nella legge 30 marzo 2004, n. 92"Istituzione del <<Giorno del ricordo>> in memoria dei martiri delle foibe, dell'esodo istriano-giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati".
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle scuole e ai Comuni della regione un contributo a sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo.
3. Sono beneficiarie dei contributi di cui al comma 2 le istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia quali capofila di reti di istituzioni scolastiche composte di almeno tre istituti compreso il capofila. Sono, altresì, beneficiari i Comuni purché in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 3/2019
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 32, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3 Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 32, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 36 quater
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, con i rappresentanti del sistema produttivo e con istituti scolastici secondari, di secondo grado del sistema scolastico regionale di riferimento per il sostegno di progetti riguardanti l'attivazione di classi sperimentali del secondo biennio e ultimo anno, che hanno lo scopo di realizzare percorsi scolastici innovativi per consentire agli allievi di osservare e sperimentare le attività delle professioni collegate alle filiere produttive strategiche del territorio regionale e di favorire un più agevole e immediato ingresso nel mondo del lavoro coerente con il percorso scolastico concluso.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, sono approvati lo schema di convenzione, dalla quale devono emergere i seguenti impegni delle parti:
a) per l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'impegno a sostenere e accompagnare il processo di modifica curricolare nel rispetto degli ordinamenti scolastici esistenti, a monitorare l'andamento del processo e a favorire la formazione dei docenti;
b) per l'istituto scolastico secondario di secondo grado, l'impegno ad adottare le forme di flessibilità e autonomia consentite dall'ordinamento scolastico al fine di attuare la modifica curricolare anche con la trasversalità degli insegnamenti tra un indirizzo e l'altro per consentire la curvatura necessaria sulle tematiche di interesse delle filiere produttive strategiche regionali;
c) per i rappresentanti del sistema produttivo l'impegno ad individuare gli esperti delle filiere produttive strategiche regionali per svolgere attività di formazione in compresenza nel numero minimo di ore definito nel protocollo, a supportare le attività di promozione, a promuovere iniziative volte a favorire l'integrazione tra le scuole e le imprese e ad individuare aziende disponibili ad assumere ad esito del percorso formativo gli studenti in ambiti coerenti con il percorso di studio e la curvatura della classe sperimentale;
d) per l'Amministrazione regionale l'impegno a sostenere il percorso con interventi di orientamento educativo, di pianificazione dell'offerta formativa e della rete scolastica e con un supporto finanziario a favore dell'istituto scolastico sottoscrittore nella misura massima di 10.000 euro a valere per l'intero percorso.
3. La medesima convenzione di cui al comma 2 definisce gli indirizzi e le articolazioni oggetto di modifica curricolare, i termini e le modalità di erogazione del finanziamento regionale e di rendicontazione della spesa sostenuta.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 36 quinquies
2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuato il riparto delle risorse da assegnare ad ANBIMA Fvg e ad USCI Fvg.
3. ANBIMA Fvg e USCI Fvg effettuano il riparto delle risorse assegnate a favore delle bande musicali e dei cori del Friuli Venezia Giulia sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.
4. Il contributo è richiesto dalla singola banda musicale o dal singolo coro ad ANBIMA Fvg e ad USCI Fvg entro il 31 ottobre di ogni anno.
5. Il riparto è effettuato da ANBIMA Fvg e da USCI Fvg entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande sulla base delle risorse spettanti a ciascuna banda musicale e a ciascun coro.
6. A ciascuna banda musicale o coro è concesso un contributo nella misura massima di 3.000 euro. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.
7. Fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo del contributo viene riservato per le attività amministrative di riparto e di rendicontazione.
8. Sono ammissibili a finanziamento le spese per noleggio di strumenti e attrezzature musicali, materiale di consumo e materiale didattico, compensi e prestazioni di collaborazione per docenze.
9. I contributi previsti per le finalità di cui al comma 1 sono cumulabili con altre forme contributive concesse da soggetti pubblici e privati per le medesime attività, purché il totale dei benefici economici non superi il totale delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dei corsi di educazione musicale.
10. ANBIMA Fvg e USCI Fvg rendicontano le spese sostenute dalle bande musicali e dai cori secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di concessione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 34, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 34, L. R. 13/2023
CAPO IV
 LINGUE E CULTURE DELLE MINORANZE STORICHE
Art. 37 bis
1. In conformità con le disposizioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) l'Amministrazione regionale intende favorire la diffusione della lingua friulana e accrescere la qualità e le competenze del personale docente nelle istituzioni scolastiche regionali anche attraverso lo sviluppo di un Centro regionale di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana, denominato "Docuscuele" a disposizione degli insegnanti, degli alunni e delle famiglie e gestito dalla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata entro il 28 febbraio di ogni anno al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa e del rendiconto del contributo dell'anno precedente. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con erogazione dell'intera somma su richiesta del beneficiario. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
4. Limitatamente all'anno 2019 la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa.
5. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 51, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 78, comma 1, L. R. 6/2021
CAPO V
 SEZIONI PRIMAVERA
Art. 38
1. La Regione è autorizzata a concedere contributi annui a favore delle sezioni sperimentali, denominate "Sezioni Primavera", disciplinate dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), e dai relativi accordi e intese attuative con le autorità scolastiche statali, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa. Con regolamento sono definiti i requisiti, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi.
2. Le disposizioni della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), non si applicano alle sezioni di cui al comma 1.
2 ter. Ai fini del comma 2 bis sono fatte salve le norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), che consentono l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia anche a coloro che siano in possesso dei i titoli riconosciuti validi in precedenza dalla normativa regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali) e di cui all'articolo 29 della legge regionale 20/2005.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 5, L. R. 15/2020
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO VI
 PIANO REGIONALE SCUOLA DIGITALE
Art. 39
 (Programma regionale per la scuola digitale)
1. L'Amministrazione regionale, in raccordo con quanto previsto dall'articolo 1 commi 56, 57 e 58, della legge 107/2015, concernenti l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di un Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), intende incrementare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole del territorio regionale per migliorare le competenze digitali degli studenti e per rendere la tecnologia digitale uno degli strumenti didattici di costruzione delle competenze e di nuovi ambienti di apprendimento, nel rispetto di:
a) pari opportunità di accesso e di frequenza, con particolare attenzione alle aree del territorio regionale più svantaggiate dal punto di vista infrastrutturale;
b) salute psico-fisica dei bambini, degli alunni e degli studenti, con specifica attenzione per coloro che vivono in condizioni di disagio e disabilità e per le relative famiglie, nonché del personale docente;
c) modalità avanzate di protezione dei dati personali con particolare riferimento alle peculiarità dei soggetti interessati.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 25, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 25, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 25, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4 Comma 1 sostituito da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
6 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7 Lettera e) del comma 2 abrogata da art. 27, comma 1, lettera d), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 27, comma 1, lettera e), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
9 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 27, comma 1, lettera f), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO VI bis
 INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE SU TEMATICHE DI RILEVANTE INTERESSE IN AMBITO SCOLASTICO ED EDUCATIVO
Art. 40 bis
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, sono approvati gli schemi delle convenzioni di cui al comma 1 unitamente alle proposte progettuali. Gli schemi di convenzione contengono i termini di realizzazione degli interventi e l'individuazione delle risorse disponibili.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 3/2019
2 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 9, L. R. 13/2019
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO VII
 TEMPO INTEGRATO EXTRASCOLASTICO
Art. 41
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 3/2019
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera e), L. R. 3/2019
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera f), L. R. 3/2019
7 Parole aggiunte al comma 2 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
8 Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 29, comma 1, L. R. 3/2019
TITOLO IV
 TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA
CAPO I
 INIZIATIVE PER GLI ALUNNI
Art. 48
2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, si provvede all'approvazione del riparto dei contributi secondo le modalità di cui all'articolo 47.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 3/2019
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3 Parole soppresse al comma 3 da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 11, lettera b), numero 1), L. R. 13/2023
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 11, lettera b), numero 2), L. R. 13/2023
CAPO II
 CONTRIBUTI AGLI ORGANI COLLEGIALI
Art. 49
 (Destinatari e oggetto degli interventi)
1. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena per le attività degli organi collegiali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), operanti nell'ambito delle scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, per le spese che gli stessi sostengono, a fronte delle esigenze della minoranza linguistica, per modulistica in lingua slovena, programmi informatici, traduzioni di scritti, atti e documenti, nonché per la stampa e l'affissione di manifesti, avvisi e comunicati.
2. La Regione è autorizzata a concedere contributi per le finalità di cui al comma 1 alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole che operano prevalentemente in lingua slovena.
Art. 52

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
TITOLO IV BIS
  PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
CAPO I
  Programmazione e partecipazione
Art. 52 quater
1. Al fine di coordinare l'azione regionale di programmazione di cui all'articolo 52 bis con le esigenze espresse dal territorio, la Regione coinvolge i soggetti interessati, quali le Amministrazioni locali, gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e le sue articolazioni territoriali, le Organizzazioni sindacali, le Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e le Consulte degli Studenti.
2. La Regione promuove, all'interno del proprio territorio, la costituzione di reti per l'istruzione tra soggetti di cui al comma 1, in raccordo con le Reti regionali dell'apprendimento permanente di cui al capo I del titolo II della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), per valorizzare le specificità territoriali, promuovere delle azioni congiunte, elaborare delle proposte alla Regione su tematiche afferenti la programmazione dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica, anche su base pluriennale, favorire la graduale attuazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni anche attraverso la realizzazione dei Poli per l'infanzia di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell' articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107).
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento delle reti regionali e di collaborazione tra le parti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 3/2019
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 22/2021
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 22/2021
TITOLO V
 NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI
CAPO I
 NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 53
 (Interventi a favore degli istituti scolastici in reggenza)
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 20/2018
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 20/2018
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
4 Comma 2 sostituito da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
5 Comma 3 sostituito da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
6 Parole aggiunte al comma 4 da art. 35, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 3/2019
7 Parole aggiunte al comma 4 da art. 35, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 3/2019
Art. 55
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, in combinato disposto con l'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 4.800.000 euro suddivisa in ragione di 2.400.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
2. Per le finalità previste dall'articolo 9 è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
3. Per le finalità previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 8.200.000 euro, suddivisi in ragione di 4.100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
7. Per le finalità previste dall'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro suddivisa in ragione di 2.450.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
8. Per le finalità previste dall'articolo 20 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 5.300.000 euro suddivisi in ragione di 2.650.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
10. Per le finalità previste dagli articoli 23 e 24 è autorizzata la spesa complessiva di 7.200.000 euro suddivisa in ragione di 3.600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
11. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede con le entrate, di pari importo, previste dall'articolo 24 accertate e riscosse sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50200 (Riscossione di crediti a breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2018-2020.
12. Per le finalità previste dall'articolo 26 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
13. Per le finalità previste dall'articolo 28 è autorizzata la spesa complessiva di 32.000 euro suddivisa in ragione di 16.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 632.000 euro suddivisi in ragione di 316.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
15. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
16. Agli oneri derivanti dal comma 15 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
17. Per le finalità previste dall'articolo 31 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
18. Agli oneri derivanti dal comma 17 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
19. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
20. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1 e comma 4, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 34, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
21. Per le finalità previste dall'articolo 36, in combinato disposto con l'articolo 33, comma 4, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1.560.000 euro suddivisa in ragione di 780.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
22. Per le finalità previste dall'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 33, comma 4, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
23. Per le finalità previste dall'articolo 38, in combinato disposto con l'articolo 33, comma 4, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 1.570.000 euro suddivisa in ragione di 580.000 euro per l'anno 2019 e di 990.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
24. Agli oneri derivanti dai commi da 19 a 23 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 7.510.000 euro, suddivisi in ragione di 3.550.000 euro per l'anno 2019 e di 3.960.000 euro per l'anno 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
25. Per le finalità previste dall'articolo 39, in combinato disposto con l'articolo 33, comma 4, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
27. Per le finalità previste dall'articolo 40 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
28. All'onere derivante dal comma 27 si provvede mediante storno di pari importo, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
29. Per le finalità previste dall'articolo 41, in combinato disposto con l'articolo 33, comma 4, lettera f), è autorizzata la spesa complessiva di 515.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2019 e 315.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
31. Per le finalità previste dall'articolo 46, in combinato disposto con l'articolo 47, è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro suddivisa in ragione di 55.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
32. Agli oneri derivanti dal comma 31 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 110.000 euro suddivisi in ragione di 55.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
33. Per le finalità previste dall'articolo 49 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
34. Agli oneri derivanti dal comma 33 si provvede mediante rimodulazione di complessivi 50.000 euro suddivisi in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
35. Per le finalità previste dall'articolo 53 è destinata la spesa complessiva di 360.000 euro, suddivisa in ragione di 180.000 euro per l'anno 2019 e di 180.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
36. Agli oneri derivanti dal comma 35 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
Art 56
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dall'1 gennaio 2019 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio);
c) la legge regionale 1 dicembre 1986, n. 52 (Interventi straordinari in materia di diritto allo studio per gli anni scolastici 1982-83, 1983-84 e 1984-85);
l) l'articolo 8, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);
m) l'articolo 7, commi 9, 10 e 11, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
o) l'articolo 2 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22 (Disposizioni in materia di istruzione e cultura);
p) gli articoli 40 e 41 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);
r) l'articolo 14, comma 3 e comma 4, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
s) l'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali);
u) la legge regionale 12 aprile 2007, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio);
cc) gli articoli 313 e 314 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
ee) l'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge regionale 27 marzo 2015, n. 7 (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale);
ff) gli articoli 10, 16 e 19 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda);
ii) l'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1995, n. 29 (Norme integrative in materia di diritto allo studio);
kk) l'articolo 63 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
ll) l'articolo 8 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale);
mm) l'articolo 6, commi da 1 a 9, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
nn) l'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22 (Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti);
oo) l'articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.);
pp) la legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale);
qq) gli articoli 8 e 9 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole);
ss) la legge regionale 7 novembre 1986, n. 47 (Integrazione della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15, concernente contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali);
tt) la legge regionale 1 giugno 1987, n. 17 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali);
vv) l'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
xx) l'articolo 53 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);
yy) l'articolo 187 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
ccc) l'articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 32 (Testo unico in materia di sport e tempo libero);
ddd) l'articolo 8, commi da 11 a 15, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);
hhh) l'articolo 6 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 8 (Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna);
jjj) gli articoli da 1 a 6 bis e da 7 a 8 della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11 (Contributi agli organi collegiali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), operanti presso le scuole della regione con lingua d'insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e non delle stesse scuole);
kkk) l'articolo 36 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie);
lll) l'articolo 62 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995);
mmm) l'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia);
nnn) la legge regionale 21 maggio 2009, n. 10 (Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia);
ooo) l'articolo 8, commi da 4 a 7, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);