Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/09/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.
TITOLO IV BIS
  PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
CAPO I
  Programmazione e partecipazione
Art. 52 quater
1. Al fine di coordinare l'azione regionale di programmazione di cui all'articolo 52 bis con le esigenze espresse dal territorio, la Regione coinvolge i soggetti interessati, quali le Amministrazioni locali, gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e le sue articolazioni territoriali, le Organizzazioni sindacali, le Rappresentanze slovene delle scuole di Gorizia e Trieste e le Consulte degli Studenti.
2. La Regione promuove, all'interno del proprio territorio, la costituzione di reti per l'istruzione tra soggetti di cui al comma 1, in raccordo con le Reti regionali dell'apprendimento permanente di cui al capo I del titolo II della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), per valorizzare le specificità territoriali, promuovere delle azioni congiunte, elaborare delle proposte alla Regione su tematiche afferenti la programmazione dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica, anche su base pluriennale, favorire la graduale attuazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni anche attraverso la realizzazione dei Poli per l'infanzia di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell' articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107).
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione e di funzionamento delle reti regionali e di collaborazione tra le parti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 34, comma 1, L. R. 3/2019
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 22/2021
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 22/2021