Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/09/2024

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.
Art. 7
2. Per le scuole statali, tale numero č aumentato di una quota pari al 5 per cento.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno, ARDIS richiede all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia il numero degli alunni individuati ai sensi del comma 1.
5. La rendicontazione delle spese sostenute č presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 3/2019
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 3/2019
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 3/2019
4 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 19, lettera a), L. R. 13/2021
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 13/2021