Legge regionale 27 marzo 2018 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali.

Art. 4

(Norme in materia di autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), a decorrere dal 2019 gli enti locali sono tenuti a ridurre dello 0,5 per cento il proprio debito residuo rispetto allo stock di debito dell'esercizio immediatamente precedente determinato ai fini del pareggio.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, lettera c), della legge regionale 18/2015, considerata la particolare rilevanza degli interventi ivi previsti, la percentuale di esclusione è fissata al 50 per cento a decorrere dal 2018.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare e a erogare alle Unioni territoriali intercomunali le risorse finanziarie riferite all'anno 2017 non ancora assegnate, in relazione a contratti attivati dalle Unioni, ai sensi e per le finalità dell'articolo 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), a valere sulle risorse previste per l'anno 2018.

4. Il comma 1 quater dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:

<<1 quater. Agli enti locali che inviano i flussi informativi alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) trascorsi sessanta giorni dal termine fissato dalla normativa statale in materia, è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente per l'esercizio successivo. La misura della sanzione è pari allo 0,5 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale.>>.

5.

( ABROGATO )

(1)

6. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 44/2017 le parole << il 31 marzo 2018>> sono sostituite dalle seguenti: << novanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 27, comma 4, della legge regionale 26/2014>> e la parola << 2019>> è sostituita dalla seguente: << 2020>>.

7.

( ABROGATO )

(3)

8. Al comma 22 dell'articolo 9 della legge regionale 44/2017 le parole << come inserito dal comma 21,>> sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dal seguente: << In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente per l'esercizio 2019. La misura della sanzione è pari allo 0,5 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale.>>.

9. Al comma 29 dell'articolo 9 della legge regionale 44/2017 dopo le parole << rapporti giuridici attivi e passivi>> sono aggiunte le seguenti: << , anche per il tramite di variazioni compensative nei confronti del servizio Logistica, digitalizzazione e servizi generali della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme>>.

10. Al comma 36 dell'articolo 9 della legge regionale 44/2017 dopo le parole << 20.173.472 euro>> sono aggiunte le seguenti: << , di cui 12.777.738 euro, ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge regionale 37/2017>>.

11. Il comma 37 dell'articolo 9 della legge regionale 44/2017 è sostituito dal seguente:

<<37. Il risparmio complessivo derivante dai commi da 33 a 36 è pari a 33.653.045 euro, di cui 26.257.311 euro ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge regionale 37/2017 per l'anno 2018. A decorrere dal 2019, il risparmio complessivo è pari a 35.523.060 euro, di cui 28.127.326 euro ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge regionale 37/2017.>>.

12. Il comma 45 dell'articolo 9 della legge regionale 44/2017 è abrogato.

13. Il comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è abrogato.

14. Dopo il comma 18 dell'articolo 10 della legge regionale 45/2017 sono inseriti i seguenti:

<<18 bis. Le risorse di cui al comma 17, lettera b), sono destinate a integrare le risorse a favore dell'Intesa per lo sviluppo per interventi di area vasta per gli anni 2019 e 2020.

18 ter. Le risorse di cui al comma 18 bis, utilizzate secondo le modalità definite dall'articolo 7 della legge regionale 18/2015, sono destinate agli interventi di area vasta prioritariamente a favore dei Comuni che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), non partecipano alle Unioni territoriali intercomunali, ma che deliberano l'adesione alle stesse ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 26/2014, entro il 31 luglio 2018.>>.

15. Al comma 19 dell'articolo 10 della legge regionale 45/2017 dopo le parole << comma 16>> sono inserite le seguenti: << , con riferimento alle quote di cui al comma 17, lettere a) e c),>>.

16. Al comma 43 dell'articolo 10 della legge regionale 45/2017 le parole << 30 aprile>> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre>>.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a integrazione delle somme stanziate dall'articolo 10, comma 99, della legge regionale 45/2017, e del relativo patto territoriale con l'Unione territoriale intercomunale Tagliamento, a finanziare i lavori di completamento della sala di refezione scolastica dell'edificio ex Consorzio agrario a uso polifunzionale e scolastico del Comune di Casarsa della Delizia, per l'importo di 500.000 euro per l'anno 2018.

18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

19. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17 si provvede mediante storno di pari importo, come di seguito indicato:

a) 250.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

b) 185.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020;

c) 65.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a integrazione delle somme stanziate dall'articolo 10, comma 99, della legge regionale 45/2017 e del relativo patto territoriale con l'Unione territoriale intercomunale della Carnia, a finanziare gli interventi relativi al completamento delle infrastrutture primarie del Polo turistico dello Zoncolan, per l'importo complessivo di 1.400.000 euro per gli anni 2019 e 2020, suddivisi in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

21. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 1.400.000 euro per gli anni 2019 e 2020, suddivisa in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

22. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20 si provvede mediante storno di pari importo per 700.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

23. In via di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 100, della legge regionale 45/2017 e dell'articolo 8, comma 5 bis, della legge regionale 18/2015, le regolazioni finanziarie tra Comuni e Unioni territoriali intercomunali riguardano anche le funzioni comunali che nell'anno 2017 i Comuni hanno continuato a esercitare o gestire in forma singola ancorché da esercitarsi normativamente in forma associata tramite l'Unione territoriale intercomunale cui aderiscono e devono tener conto delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione e del periodo di effettivo esercizio o gestione delle funzioni medesime da parte dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali.

24. I beni mobili acquisiti dall'Amministrazione regionale e destinati alla funzione della viabilità provinciale trasferita alla Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono ceduti in proprietà alla Società Friuli Venezia Giulia Strade SpA con appositi verbali di consegna sottoscritti tra le parti.

25. I verbali di consegna di cui al comma 24 costituiscono titolo per le iscrizioni nei pubblici registri laddove richiesto.

26. Al fine di garantire il buon andamento e la gestione operativa dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, gli enti locali della Regione che sono associati all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) del Friuli Venezia Giulia possono avvalersi dei centri di competenza costituiti dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia per le attività e i servizi formativi, informativi, di supporto e operativi, nonché per l'accompagnamento ai processi di sviluppo di area vasta e per la comunicazione istituzionale.

27. Nell'ambito dei centri di competenza costituiti dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia, sono valorizzate le competenze del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. A tal fine la Regione, d'intesa con l'ANCI del Friuli Venezia Giulia, disciplina e istituisce un elenco di formatori interni al comparto medesimo.

28. I termini relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2016 e 2017, di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 2019 per l'effettuazione delle spese e al 30 settembre 2019 per la rendicontazione delle spese sostenute.

29. Il termine del 31 marzo 2018, relativo agli interventi realizzati dagli enti locali per la sicurezza delle case di abitazione finanziati dalla Regione nell'ambito della I Area e della III Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017, di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, è prorogato al 31 agosto 2018.

(2)

30.

( ABROGATO )

(4)

31. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), è aggiunto il seguente:

<<5 bis. Per dare attuazione al principio di cui all'articolo 3, comma 1, l'organo di revisione collabora, in particolare, con gli organi amministrativi delle aziende nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità. L'organo di revisione redige un documento di sintesi degli indici di bilancio, attestanti la regolarità contabile e la stabilità economica e finanziaria, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'azienda.>>.

32. Dopo il comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 19/2003 sono aggiunti i seguenti:

<<10 bis. Le aziende nominano l'organo monocratico di revisione economico-finanziaria tra i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e secondo la disciplina ivi prevista.

10 ter. Con regolamento regionale sono modulate, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dimensionali delle aziende, le corrispondenze delle diverse fasce e sottofasce in cui è articolato l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali.

10 quater. L'organo di revisione vigila sulla regolarità contabile e sulla stabilità economica e finanziaria delle aziende. In caso di riscontro negativo di una o più condizioni gestionali significative, segnala le criticità riscontrate al rappresentante legale dell'azienda e agli enti locali titolati alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, indicando anche le misure da adottare per il rientro nei valori di stabilità. In caso di inerzia dell'azienda o dell'ente locale nell'adozione delle misure di cui al precedente periodo, decorsi novanta giorni dalla segnalazione, il revisore provvede a comunicare le proprie valutazioni alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.>>.

33.

( ABROGATO )

(5)

34. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 19/2003 è abrogata.

35. All'articolo 10 della legge regionale 19/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << disciplinano i propri principi>> sono sostituite dalle seguenti: << recepiscono i principi>>;

b) alla lettera d) del comma 2 le parole << i requisiti, le modalità di nomina e>> sono soppresse.

36. All'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole << attività istituzionali e di funzionamento>> sono sostituite dalle seguenti: << iniziative progettuali di promozione e valorizzazione>>;

b) al comma 9 dopo la parole << entrate>> sono inserite le seguenti: << del progetto>>.

37. In sede di prima applicazione della disciplina prevista dalla legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), il mandato dei componenti dell'Osservatorio regionale antimafia è prorogato sino all'1 aprile 2020.

Note:

Comma 5 abrogato da art. 1, comma 2, L. R. 17/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 3 della L.R. 44/2017.

Parole sostituite al comma 29 da art. 10, comma 1, L. R. 20/2018

Comma 7 abrogato da art. 10, comma 12, L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 14, L.R. 44/2017.

Comma 30 abrogato da art. 9, comma 20, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 bis, L.R. 9/2009.

Comma 33 abrogato da art. 8, comma 36, L. R. 13/2021 , a decorrere dall'1/10/2021.