Legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali.
Art. 6
 (Norme in materia di infrastrutture e territorio)
1.
Al comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2017, n. 43 (Misure urgenti in materia di interventi di area vasta e di contabilità), le parole << forniture di beni e servizi e>> sono soppresse.

6.
Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è sostituito dal seguente:
<<1. In relazione alla nuova modalità di calcolo introdotta a decorrere dal 2017 del canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata riferiti all'articolo 16 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), ferma restando la facoltà delle Ater di adottare articolazioni equitative in sede di determinazione del canone sovvenzionato come autorizzato dal regolamento di attuazione, le Ater applicano per gli anni 2018, 2019 e 2020 una riduzione dei canoni in termini di contenimento dei valori limite ai soggetti assegnatari di alloggi che risultano unici occupanti con dimora abituale dell'alloggio e in possesso o di un valore ISEE fino a 10.000 euro o di un valore ISEE compreso tra 10.000,01 euro e 20.000 euro.>>.

8. Alle finalità di cui all'articolo 5, comma 14, della legge regionale 45/2017, come modificato dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio e d edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.
10. Alle finalità di cui all'articolo 5, comma 7, della legge regionale 12/2010, come modificato dal comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2018-2020.
13.
Il comma 12 dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), sono abrogati.

14.
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole << di cui agli articoli 14, comma 2, lettera a), e 27, comma 7, del decreto legislativo 285/1992, cui provvede con regolamento>> sono sostituite dalle seguenti: << e di tariffe o tributi, ai sensi della normativa vigente>>.

15.
Dopo il comma 5 bis dell'articolo 51 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), è aggiunto il seguente:
<<5 ter. Le imprese di costruzione già convenzionate con i Comuni per la realizzazione di iniziative di edilizia convenzionata, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e dell'articolo 4 della legge regionale 6/2003, possono produrre al Comune entro il 30 giugno 2018 apposita istanza ai fini dell'adeguamento della convenzione esistente ai contenuti dello schema tipo previsto dall'articolo 17 in relazione ad alloggi in corso di realizzazione o già realizzati e non alienati da destinare alla vendita e alla locazione con patto di futura vendita. L'adeguamento della convenzione può riguardare anche la variazione dell'individuazione degli alloggi interessati rispetto alla convenzione vigente, anche in numero diverso, a condizione che siano ubicati nel medesimo complesso abitativo. Tali iniziative possono essere ammesse agli incentivi secondo la disciplina prevista dal regolamento attuativo riferito all'azione di cui all'articolo 17.>>.

18.
Al comma 6 dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23), le parole << con deliberazione della Giunta regionale con la quale>> sono sostituite dalle seguenti: << con decreto del Direttore del Servizio edilizia, con il quale>>.

Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 4, comma 9, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 21/2015.