Legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali.
Art. 4
 (Norme in materia di autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), a decorrere dal 2019 gli enti locali sono tenuti a ridurre dello 0,5 per cento il proprio debito residuo rispetto allo stock di debito dell'esercizio immediatamente precedente determinato ai fini del pareggio.
2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, lettera c), della legge regionale 18/2015, considerata la particolare rilevanza degli interventi ivi previsti, la percentuale di esclusione è fissata al 50 per cento a decorrere dal 2018.
3.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare e a erogare alle Unioni territoriali intercomunali le risorse finanziarie riferite all'anno 2017 non ancora assegnate, in relazione a contratti attivati dalle Unioni, ai sensi e per le finalità dell'articolo 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), a valere sulle risorse previste per l'anno 2018.

14.
Dopo il comma 18 dell'articolo 10 della legge regionale 45/2017 sono inseriti i seguenti:
<<18 bis. Le risorse di cui al comma 17, lettera b), sono destinate a integrare le risorse a favore dell'Intesa per lo sviluppo per interventi di area vasta per gli anni 2019 e 2020.
18 ter. Le risorse di cui al comma 18 bis, utilizzate secondo le modalità definite dall'articolo 7 della legge regionale 18/2015, sono destinate agli interventi di area vasta prioritariamente a favore dei Comuni che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), non partecipano alle Unioni territoriali intercomunali, ma che deliberano l'adesione alle stesse ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 26/2014, entro il 31 luglio 2018.>>.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a integrazione delle somme stanziate dall'articolo 10, comma 99, della legge regionale 45/2017, e del relativo patto territoriale con l'Unione territoriale intercomunale Tagliamento, a finanziare i lavori di completamento della sala di refezione scolastica dell'edificio ex Consorzio agrario a uso polifunzionale e scolastico del Comune di Casarsa della Delizia, per l'importo di 500.000 euro per l'anno 2018.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a integrazione delle somme stanziate dall'articolo 10, comma 99, della legge regionale 45/2017 e del relativo patto territoriale con l'Unione territoriale intercomunale della Carnia, a finanziare gli interventi relativi al completamento delle infrastrutture primarie del Polo turistico dello Zoncolan, per l'importo complessivo di 1.400.000 euro per gli anni 2019 e 2020, suddivisi in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
21. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa complessiva di 1.400.000 euro per gli anni 2019 e 2020, suddivisa in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
22. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20 si provvede mediante storno di pari importo per 700.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.
23. In via di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 100, della legge regionale 45/2017 e dell'articolo 8, comma 5 bis, della legge regionale 18/2015, le regolazioni finanziarie tra Comuni e Unioni territoriali intercomunali riguardano anche le funzioni comunali che nell'anno 2017 i Comuni hanno continuato a esercitare o gestire in forma singola ancorché da esercitarsi normativamente in forma associata tramite l'Unione territoriale intercomunale cui aderiscono e devono tener conto delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione e del periodo di effettivo esercizio o gestione delle funzioni medesime da parte dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali.
24. I beni mobili acquisiti dall'Amministrazione regionale e destinati alla funzione della viabilità provinciale trasferita alla Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono ceduti in proprietà alla Società Friuli Venezia Giulia Strade SpA con appositi verbali di consegna sottoscritti tra le parti.
25. I verbali di consegna di cui al comma 24 costituiscono titolo per le iscrizioni nei pubblici registri laddove richiesto.
26. Al fine di garantire il buon andamento e la gestione operativa dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, gli enti locali della Regione che sono associati all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) del Friuli Venezia Giulia possono avvalersi dei centri di competenza costituiti dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia per le attività e i servizi formativi, informativi, di supporto e operativi, nonché per l'accompagnamento ai processi di sviluppo di area vasta e per la comunicazione istituzionale.
27. Nell'ambito dei centri di competenza costituiti dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia, sono valorizzate le competenze del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. A tal fine la Regione, d'intesa con l'ANCI del Friuli Venezia Giulia, disciplina e istituisce un elenco di formatori interni al comparto medesimo.
28. I termini relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2016 e 2017, di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 2019 per l'effettuazione delle spese e al 30 settembre 2019 per la rendicontazione delle spese sostenute.
32.
Dopo il comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 19/2003 sono aggiunti i seguenti:

37. In sede di prima applicazione della disciplina prevista dalla legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), il mandato dei componenti dell'Osservatorio regionale antimafia è prorogato sino all'1 aprile 2020.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 1, comma 2, L. R. 17/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 3 della L.R. 44/2017.
2 Parole sostituite al comma 29 da art. 10, comma 1, L. R. 20/2018
3 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 12, L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 14, L.R. 44/2017.
4 Comma 30 abrogato da art. 9, comma 20, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 bis, L.R. 9/2009.
5 Comma 33 abrogato da art. 8, comma 36, L. R. 13/2021 , a decorrere dall'1/10/2021.