Legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali.
Art. 2
 (Norme in materia di risorse agricole e forestali, di risorse ittiche, di attività venatoria e di raccolta funghi)
2. Alle finalità di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 6/2010, come sostituito dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione del bilancio regionale per gli anni 2018-2020.
4. Al fine di consentire l'adeguata realizzazione e il completamento degli interventi previsti per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), finanziati ma non ancora iniziati, o attuati solo parzialmente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale consente ai Comuni interessati di rimodulare le aree individuate, in sede di istanza di finanziamento, dalla cartografia di cui all'articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale medesima, fermo restando l'importo complessivo dei fondi già trasferiti.
5. Per le finalità di cui al comma 4, i Comuni interessati presentano la variante alla cartografia, con allegato il prospetto di raffronto dei mappali interessati dagli interventi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di modifica dell'Allegato A al decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259 (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)).>>.
7.
Dopo il comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) è aggiunto il seguente:
<<4 bis. La trasformazione in coltura agraria o in altra destinazione d'uso dei terreni rimboschiti per effetto del regio decreto 3267/1923 è autorizzata nelle forme di cui al comma 2, fatte salve le fattispecie di cui al comma 4.>>.

9. I produttori che nel 2016 hanno presentato alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti ai sensi del decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20 (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008), possono chiedere che la conversione in autorizzazione dei diritti di impianto o di reimpianto di vigneti indicati nell'istanza, già rilasciata dalla Direzione centrale competente, decorra dalla data di presentazione della domanda di sostegno.
10. I produttori che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 9 presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12.
Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 27 della legge regionale 42/2017, fino al termine previsto dall'articolo 19 della presente legge, il rilascio dei permessi temporanei di pesca e l'esercizio della pesca nel Comune di Sappada continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti nel Bacino di pesca n. 1 della Provincia di Belluno.
1 ter. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni richiamate dal comma 1 bis comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 60 a 300 euro. L'irrogazione della sanzione compete all'ETPI.>>.

13. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), per l'anno 2018, la domanda di contributo annuale da parte della Federazione regionale dei Gruppi micologici del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento, anche a favore dei Gruppi micologici aderenti, delle attività previste dall'articolo medesimo è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Al fine di agevolare l'organizzazione dei corsi per il conseguimento delle abilitazioni in materia venatoria nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all' articolo 39, comma 1, lettera h bis), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), per gli anni 2018 e 2019 sono considerate ammissibili anche le spese sostenute, dall'1 gennaio, prima della presentazione della domanda di incentivo di cui all'articolo 29, comma 1 bis, della legge regionale medesima.
18. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 63, comma 1, della legge regionale 28/2017, nella versione previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono valide e sono istruite assieme a quelle presentate entro il 31 maggio 2018.
19.
L'articolo 28 ante bis della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è sostituito dal seguente:

20. In deroga all' articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il vincolo di destinazione relativo all'immobile oggetto dei contributi concessi ai sensi dell' articolo 2, comma 46, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), e dell' articolo 2, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è fissato in due anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori e grava sul soggetto beneficiario del contributo e sul proprietario dell'immobile.
Note:
1 Parole sostituite al comma 14 da art. 2, comma 26, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole sostituite al comma 14 da art. 66, comma 1, L. R. 6/2019
3 Parole sostituite al comma 20 da art. 6, comma 1, L. R. 9/2019