Legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali.
Art. 1
 (Norme in materia di cultura e sport)
3. Il Servizio competente in materia di beni culturali provvede a confermare i contributi e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel cronoprogramma trasmesso dal Comune di San Daniele del Friuli, i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché il nuovo termine di rendicontazione della relativa spesa.
4. Con riferimento al finanziamento concesso all'Autorità portuale di Trieste in base al "Bando per la valorizzazione dei siti di archeologia industriale nel Friuli Venezia Giulia", emanato con deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2009, n. 1788, per effetto dell'articolo 1, comma 619, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), a seguito del quale parte delle aree del Porto Vecchio di Trieste, fra cui anche quelle comprese nel Progetto realizzato con il sostegno del finanziamento suddetto, sono state sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del Comune di Trieste, grava sul Comune medesimo l'obbligo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del bando citato, per la parte concernente la permanenza della disponibilità dei beni oggetto dei progetti finanziati, nonché gli obblighi di cui all'articolo 28 del bando citato connessi con la gestione dei beni stessi.
8. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), per <<Comuni associati del Friuli Venezia Giulia>> si intendono anche le Unioni territoriali intercomunali (UTI) del Friuli Venezia Giulia.
10. La disposizione di cui al comma 9 trova applicazione anche nelle procedure contributive non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme in materia di pareggio di bilancio finanziario e delle mutate esigenze che avevano portato alla concessione con decreto n. 1788/CULT 5SP del 24 luglio 2007, ai sensi della legge regionale 8/2003, al Comune di Gemona del Friuli del contributo decennale costante di 49.000 euro annui per i lavori di ristrutturazione e miglioramento dei campi di calcio D. Simonetti e dell'A.S.eR., è autorizzata a confermare il contributo e a disporre l'erogazione delle annualità maturate disponibili sul bilancio regionale sulla base della progressione della spesa, a favore del medesimo ente per la realizzazione di nuovi interventi inerenti l'impiantistica sportiva e fino a un massimo di tre, la cui spesa ammessa complessiva sia almeno pari alla somma delle rate maturate, senza onere di contrazione di un prestito a finanziamento degli interventi.
13. Ai sensi del comma 12 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo stesso.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Osoppo il contributo concesso sulla base del "Bando per il finanziamento per l'anno 2015 di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 8/2003", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1720 del 4 settembre 2015, per differenti lavori da eseguirsi presso il medesimo impianto sportivo e rientranti sempre nella categoria delle manutenzioni ordinarie.
15. Per le finalità di cui al comma 14 il Comune di Osoppo presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa del nuovo intervento e di un nuovo quadro economico. Il Servizio conferma il contributo per i nuovi lavori.
16. Il Comune di Trieste è autorizzato a utilizzare parte del contributo pluriennale concesso con decreto 29 novembre 2011, n. 3538/Cult per la costruzione di un impianto sportivo nel rione di San Giovanni a Trieste, per la realizzazione dell'intervento denominato "Stadio Nereo Rocco - Abbattimento delle barriere e altri interventi per la messa in sicurezza e l'adeguamento".
19. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 7/2002, concessi nell'anno 2018 per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale medesima, sono ammissibili a rendiconto le spese istituzionali e di funzionamento, nonché le spese relative alla realizzazione di specifici progetti di intervento, generate dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
20. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative ai contributi previsti nel settore dei corregionali all'estero e dei rimpatriati sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti.
21. La disposizione di cui al comma 20 si applica ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
23. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 7/2002, al fine di garantire la continuità del sostegno ai progetti di attività di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 7/2002, per l'annualità 2018 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero elencati all'articolo 4, comma 32, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), il 50 per cento del finanziamento ivi rispettivamente indicato.
25. Per le finalità di cui al comma 23 i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate e di un piano finanziario preventivo, in cui sono distintamente evidenziate le spese istituzionali e di funzionamento e le spese previste per la realizzazione di progetti specifici di intervento e sono altresì indicate le eventuali fonti di finanziamento del progetto annuale di attività, diverse dal contributo regionale.
26. L'anticipo di cui al comma 23 è concesso ed erogato entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di cui al comma 25.
30. La Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, costituita con decreto del Presidente della Regione n. 036/Pres. del 17 marzo 2014 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. Ricostituzione), e modificata con decreto del Presidente della Regione n. 217/Pres. del 16 ottobre 2015 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. Sostituzione componente), rimane in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
31. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 18, comma 7 bis, della legge regionale 26/2007, ai fini della determinazione degli importi destinati per l'esercizio 2018 a ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena, compreso nelle categorie di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6, della legge regionale 26/2007, vengono considerate le percentuali assegnate agli stessi enti con riferimento allo stanziamento complessivo destinato alla propria categoria di appartenenza nell'esercizio 2017. Il finanziamento in tal modo determinato a favore di ciascun ente riconosciuto è erogato in un'unica soluzione anticipata all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.
34. La Commissione di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), costituita con decreto del Presidente della Regione n. 063/Pres. del 14 aprile 2014 (Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), rimane in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto 10 novembre 2015, n. 4088/Cult al Comune di Forgaria nel Friuli, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 11/2013, in base al bando emanato con deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2015, n. 921, ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato il termine perentorio fissato dal decreto di concessione per la presentazione del rendiconto.
38. Per le finalità di cui al comma 37 il Comune di Forgaria nel Friuli presenta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al Servizio competente in materia di beni culturali, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza stessa, provvede alla conferma del contributo.
39. In considerazione delle nuove risorse assegnate al Comune di Palmanova e al Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei beni facenti parte della Fortezza sita nel Comune di Palmanova, e al fine di meglio perseguire le finalità di cui all'articolo 6, comma 9, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), il Comune di Palmanova presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una nuova istanza, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002, per la rimodulazione, da approvarsi da parte della Giunta regionale, del programma pluriennale di interventi di conservazione e valorizzazione della Fortezza di Palmanova già approvato con deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2014, n. 2432.
Note:
1 Comma 24 abrogato da art. 11, comma 18, L. R. 20/2018
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 23, stabilita da art. 11, comma 19, L. R. 20/2018
3 Parole sostituite al comma 32 da art. 11, comma 8, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Comma 9 abrogato da art. 55, comma 1, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 2 bis, L.R. 8/2003.
5 Comma 6 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 23/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 39, L.R. 45/2017, con effetto dall'1/1/2020.
6 Parole sostituite al comma 32 da art. 9, comma 119, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.