Legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità.
Art. 4
 (Qualità della progettazione)
1. Obiettivo generale della presente legge è l'innalzamento della qualità della progettazione edilizia e urbanistica, da conseguirsi mediante una graduale adesione ai principi metodologici della Progettazione universale, allo scopo di riscontrare i bisogni di fruizione di un'utenza ampliata. A tal fine i progetti sono elaborati tenendo conto delle esigenze di fruizione di tutti, indipendentemente dall'età, capacità o abilità di ciascuno, in un'ottica che mira a riscontrare i seguenti criteri:
a) equità d'uso, il progetto prevede spazi e attrezzature utilizzabili da tutte le persone;
b) flessibilità d'uso, il progetto prevede spazi e attrezzature adatti a un'ampia gamma di abilità e preferenze individuali;
c) uso semplice e intuitivo, l'uso degli spazi e attrezzature risultano di facile comprensione;
d) informazioni accessibili e comprensibili, il progetto prevede che le informazioni sulla dislocazione degli spazi e sulle modalità d'uso delle attrezzature siano facilmente accessibili e interpretabili da tutte le persone;
e) sicurezza/tolleranza all'errore, il progetto prevede standard di sicurezza che riducono al minimo i rischi derivanti da eventuale uso improprio o azione accidentale da parte di tutti gli utilizzatori indipendentemente dalla loro età, capacità o abilità;
f) contenimento dello sforzo fisico, il comfort d'uso prevede un utilizzo efficace e agevole, con fatica minima da parte di tutti gli utilizzatori;
g) dimensioni e spazi per l'avvicinamento e l'uso, il progetto prevede appropriate dimensioni e spazi per l'avvicinamento, l'accessibilità, la manovrabilità e l'uso sicuro, indipendentemente dalla statura, postura e dalla mobilità dell'utilizzatore.
2. La progettazione è comunque attuata tenendo conto dell'esigenza di prevenire, o eliminare, ovvero ridurre, per quanto possibile, in relazione ai vincoli di contesto, quegli impedimenti costruttivi e ambientali che, a fronte di determinate condizioni, fisiche o di salute della persona, ovvero dovute all'età o ad altre situazioni o necessità anche temporanee, possono trasformarsi in disabilità.