Art. 1
(Finalità)
1. La Regione riconosce il valore primario dei principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità di tutti i cittadini quali fattori fondamentali per la qualità della vita e per l'inclusione sociale. In tal senso si impegna a migliorare l'accessibilità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito per garantire a tutti pari condizioni di fruizione, indipendentemente dalle abilità e capacità psicofisiche di ciascuno.
2. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione si impegna a conseguire l'innalzamento della qualità della progettazione edilizia e urbanistica, promuovendo e sostenendo azioni volte ad accompagnare il processo che guida la cultura del progetto verso una progressiva adesione ai criteri metodologici della Progettazione universale.
4. La presente legge è, altresì, adottata in adesione ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità firmata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della
legge 3 marzo 2009, n. 18, e ai principi di non discriminazione di cui alla
legge 1 marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).