Legge regionale 15 marzo 2018 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Semplificazione in materia di conferenza di servizi e di diritto di accesso. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

CAPO I

FINALITÀ

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni di semplificazione in materia di conferenza di servizi e di diritto di accesso in attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124), nonché in attuazione del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114).

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/2000

Art. 2

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 7/2000)

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso), è aggiunto il seguente:

<< 2 ter. In relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, la Regione persegue la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" anche in relazione al procedimento amministrativo, promuovendo la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.>>.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 7/2000)

1. L'articolo 2 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

<< Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica all'Amministrazione regionale e agli enti regionali, comunque denominati, istituiti o disciplinati con legge regionale e che esercitano funzioni trasferite dalla Regione.

2. Gli articoli 19, 20 e 22, il titolo II e il titolo III si applicano agli enti locali del Friuli Venezia Giulia secondo i rispettivi ordinamenti.>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 7/2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

<< 1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della struttura competente per materia, ovvero il titolare di posizione organizzativa, qualora la delega di attribuzioni dirigenziali riguardi l'intero procedimento.>>.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 7/2000)

1. L'articolo 22 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

<< Art. 22

(Conferenza di servizi)

1. In materia di conferenza di servizi trovano applicazione gli articoli da 14 a 14 quinquies della legge 241/1990.

2. Ai sensi dell'articolo 14 quinquies, comma 7, della legge 241/1990, nei casi in cui l'amministrazione procedente sia la Regione o un ente locale del Friuli Venezia Giulia, le attribuzioni di cui all'articolo 14 quinquies, ogniqualvolta ricorrano i termini Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Consiglio dei Ministri sono riferite rispettivamente al Presidente della Regione, alla Presidenza della Regione e alla Giunta regionale.

3. Qualora l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione dello Stato resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 14 quinquies della legge 241/1990.>>.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000)

1. L'articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

<< Art. 22 sexies

(Rappresentante unico)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di designazione del rappresentante unico nelle conferenze indette da altre amministrazioni, nonché le modalità di partecipazione alle conferenze medesime.>>.

Art. 7

(Sostituzione della rubrica del titolo IV della legge regionale 7/2000)

1. La rubrica del titolo IV della legge regionale 7/2000 è sostituita dalla seguente: << Diritto di accesso>>.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 58 della legge regionale 7/2000)

1. L'articolo 58 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

<<Art. 58

(Diritto di accesso)

1. La trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa della Regione è garantita dal diritto di accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), dal diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990, nonché da altre forme di accesso disciplinate dalla normativa vigente.>>.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 59 della legge regionale 7/2000)

1. L'articolo 59 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

<< Art. 59

(Ambito di applicazione)

1. Il diritto di accesso si esercita nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 241/1990, in virtù del segreto professionale e al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra il difensore e l'Amministrazione regionale o l'ente regionale difeso, il diritto di accesso agli atti dell'Avvocatura della Regione è escluso per i seguenti documenti:

a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;

b) atti processuali dell'Avvocatura della Regione, o dalla stessa comunque detenuti, e consulenze tecniche;

c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il diritto di accesso ai pareri resi dall' Avvocatura della Regione nell'esercizio della propria funzione di consulenza può essere differito fino all'adozione, da parte dell'ufficio competente, del provvedimento amministrativo cui la consulenza stessa è preordinata ovvero fino a quando vi sia interesse a garantirne la riservatezza.

4. Il diritto di accesso agli atti del Consiglio regionale si esercita secondo le modalità stabilite dal Consiglio regionale.>>.

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 62 della legge regionale 7/2000)

1. L'articolo 62 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

<< Art. 62

(Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento di accesso documentale di cui all'articolo 22 della legge 241/1990 è il Direttore della struttura competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

2. Il responsabile del procedimento di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 è il Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

3. Il responsabile del procedimento di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 è il Direttore della struttura competente a detenere i dati, le informazioni e i documenti richiesti.

4. Sull'accesso agli atti dell'Avvocatura della Regione detenuti da altro ufficio, il responsabile del procedimento decide previo parere conforme dell'Avvocato della Regione.>>.

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 63 della legge regionale 7/2000)

1. L'articolo 63 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

<< Art. 63

(Costi)

1. La visione degli atti per i quali è richiesto l'accesso è gratuita. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e di ricerca, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale ovvero con provvedimento dell'organo di governo dell'ente regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, sono definiti le tariffe dei costi di riproduzione e di ricerca, le modalità della loro riscossione, nonché l'importo al di sotto del quale il rimborso non è dovuto. Il rilascio di copie ad amministrazioni pubbliche è gratuito.>>.

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 65 della legge regionale 7/2000)

1. L'articolo 65 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

<< Art. 65

(Pubblicazione degli atti)

1. Il Bollettino ufficiale della Regione è lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.

2. Il Bollettino ufficiale della Regione è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica sul sito istituzionale della Regione con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile).

3. Gli atti pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione hanno valore legale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a divulgare gratuitamente il Bollettino ufficiale della Regione e ogni altro documento che sia ritenuto opportuno, mediante strumenti informatici e telematici.

5. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

6. Fatti salvi i limiti e i divieti previsti dall'ordinamento, l'Amministrazione e gli enti regionali provvedono a rendere pubbliche le proprie deliberazioni formali, le cui modalità di pubblicazione sono disciplinate con apposito regolamento.

7. Il diritto di accesso documentale di cui all'articolo 22 della legge 241/1990 e il diritto di accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 33/2013 si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, degli atti di cui sia consentito l'accesso.>>.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13

(Norma transitoria)

1. Fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000, come sostituito dall'articolo 6, continua a trovare applicazione l'articolo 22 sexies della legge regionale 7/2000 nel testo previgente.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni della presente legge trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 14 bis, 21, 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies, 60, 61, 64, 66 e 69 della legge regionale 7/2000;

b) gli articoli 11, 13, 14, 15, 16 e 23 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso));

c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (Legge comunitaria 2008);

d) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

e) il comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti);

f) l'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.